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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2016.223
Data decisione, Autorità: 20.10.2016, CEF
Titolo: Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione prima dell’apertura del fallimento
PAGAMENTO art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n. 14.2016.223
Lugano 20 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 giugno 2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 20 giugno 2016 la Fondazione Istituto Collettore LPP ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'195.20 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 28 settembre 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 12 ottobre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a far tempo dal 13 ottobre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più presto il 13 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
Orbene, nel caso specifico il 14 ottobre 2016 la reclamante ha dimostrato di avere estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento con un pagamento a saldo di fr. 11'811.85 (v. la ricevuta n. __________ acclusa al reclamo) già il 26 luglio 2016. Circostanza che, fosse stata comunicata al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento dell’RE 1 va pertanto annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 ottobre 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
III. Notificazione a:
–; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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