AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.130
Data decisione, Autorità: 19.10.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Motivi di annullamento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO art. 172 LEFart. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n. 14.2021.130
Lugano 19 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2525 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 maggio 2021 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 settembre 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 26 maggio 2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 154'418.89 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione dell’8 settembre 2021 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento dell’RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 9 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
Nel caso in esame, l’RE 1 non fa valere alcun motivo valido di annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione dei termi-ni, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173a LEF), ma si limita ad allegare di aver presentato, con tale __________, una denuncia alla competente autorità penale nei confronti dell’istante CO 1 che è tuttora in fase di esame e di aver recentemente ottenuto il benestare ufficiale per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della particella n. __________ RFD __________ di sua proprietà, sicché la dichiarazione di fallimento sarebbe “un atto non solo non condivisibile ma altresì eccessivamente punitivo” vista la pendenza del procedimento penale e il prossimo inizio dei lavori di costruzione sul suo fondo. Non sono all’evidenza motivi che rientrano in quelli esaustivamente enumerati agli art. da 172 a 174 LEF. Il reclamo va quindi respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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