AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.135
Data decisione, Autorità: 18.03.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Interessi di mora. Pretesa dichiarazione di rinuncia all’incasso delle pigioni ancora scoperte in caso di liberazione dei locali
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE art. 104 cpv. 1 COart. 82 cpv. 1 LEFart. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n. 14.2021.135
Lugano 18 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 dicembre 2020 da
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 dicembre 2010 __________ (nel frattempo sposata CO 1) quale locatrice e RE 1 in qualità di conduttore hanno concluso un contratto di locazione a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2011 di un appartamento di 3½ locali a __________ per una pigione mensile di fr. 1'700.– e un acconto di fr. 150.– mensili per le spese accessorie, da pagarsi anticipatamente. Lo stesso giorno le parti hanno pure sottoscritto un contratto di locazione di un posteggio per fr. 150.– mensili.
B. In parziale modifica del contratto, il 3 novembre 2017 le parti han-no sottoscritto un “accordo transattivo” prevedente in particolare la riduzione del canone di locazione da fr. 1'700.– a fr. 1'600.– mensili dal 1° luglio 2017, oltre all’acconto immutato di fr. 150.– mensili per le spese accessorie.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'750.– oltre agli interessi del 7% dal 13 luglio 2020, indicando quale causa del credito i “Contratti di locazione del 10.12.2010 per l’app.to no. 2, 3.5 locali al 2° piano e posto auto no. __________. Appartamento; Pigioni scoperte da settembre 2018 a gennaio 2020 per un tot. di CHF 29'750.–. Posto Auto: pigioni scoperte da giugno 2018 a gennaio 2020 per un tot. di CHF 3'000”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 dicembre 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 13 gennaio 2021.
E. Statuendo con decisione del 13 settembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 32'750.– oltre agli interessi del 5% (invece del 7% preteso dalla creditrice) dal 20 luglio 2020 (anziché dal 13 luglio 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 24 settembre 2021 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 22 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella fattispecie è pertanto irricevibile la richiesta di audizione testimoniale della RA 1 proposta da RE 1 con il gravame, per tacere del fatto che in procedura sommaria la prova dev’essere in linea di massima addotta tramite documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid. 4.3.2).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto pacifico che i due contratti di locazione (per l’appartamento e il posteggio) e la successiva modifica, poiché sottoscritti da RE 1, costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni arretrate e per le spese accessorie di fr. 32'750.– complessivi. Poiché dagli atti non risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora del 7% fatto valere dall’escutente, egli ha limitato il rigetto dell’opposizione al tasso di legge del 5% previsto dall’art. 104 cpv. 1 CO, a decorrere dal giorno in cui è stato emesso il precetto esecutivo, ossia dal 20 luglio 2020 (anziché dal 13 luglio 2020). Ricordato che le censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non possono essere prese in considerazione dal giudice del rigetto, il Pretore ha rilevato che RE 1 non ha reso verosimile né che il rapporto contrattuale con la locatrice sia terminato prima di quanto sostenuto da quest’ultima (ossia il 31 gennaio 2020) né alcun’altra eccezione idonea a mettere in discussione gli importi posti in esecuzione. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
Nel reclamo RE 1 fa valere di aver già prodotto davanti al primo giudice un (altro) “accordo transattivo” concluso il 25 gennaio 2019 con CO 1, da cui risulta che la pretesa vantata dalla locatrice e da lui riconosciuta ammontava, a quella data, a fr. 12'427.–. A suo dire il totale del credito dell’istante al 30 agosto 2019 – giorno fissato per la liberazione dell’immobile – era di fr. 17'402.90, sicché non si capacita della somma pretesa col precetto esecutivo (di fr. 32'750.–), peraltro undici mesi dopo la liberazione dei locali. Ribadisce che all’udienza di sfratto tenutasi l’8 luglio 2019 la RA 1 avrebbe dichiarato che se lui avesse rispettato il termine fissato per lasciare i locali nulla più doveva alla locatrice, essendo peraltro già stato concluso un nuovo contratto di locazione con un altro inquilino a partire dal 1° settembre 2019.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1 Nel caso in esame, i contratti di locazione prodotti dall’istante (doc. B), sottoscritti dall’escusso il 10 dicembre 2010, unitamente all’accordo transattivo firmato il 3 novembre 2017, valgono di principio quali validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per (almeno) fr. 32'750.–, importo costituito dalle diciassette pigioni maturate da settembre 2018 a gennaio 2020, di fr. 1'750.– ciascuna (fr. 1'600.– per l’appartamento e fr. 150.– per le spese accessorie), per un totale di fr. 29'750.–, nonché dalle venti pigioni per il posteggio, di fr. 150.– ciascuna, per un totale di fr. 3'000.–. In quei mesi, infatti, il conduttore risultava ancora vincolato nei confronti della locatrice, non risultando dagli atti che il contratto sia stato disdetto, con un preavviso di tre mesi (doc. B ad 3 e accordo transattivo ad 2), prima del 31 gennaio 2020.
5.2 Per quanto riguarda gli interessi di mora, poiché dalla copia incompleta del contratto di locazione dell’abitazione prodotta con l’istanza non risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse del 7% fatto valere dalla procedente, il Pretore ha correttamente limitato il rigetto dell’opposizione al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO).
6.1 In prima sede l’escusso ha reso verosimile che con la sottoscrizione dell’“accordo transattivo” il 25 gennaio 2019 (doc. 1), egli si era riconosciuto debitore nei confronti della locatrice, a tale data, di fr. 12'427.–. Che al 30 agosto 2019 (giorno fissato per la liberazione dei locali) il credito vantato da CO 1 fosse aumentato a (soli) fr. 17'402.90 è invece una mera allegazione contenuta nelle osservazioni all’istanza (pag. 1 a metà) la quale, oltre a non essere corroborata da documenti (tranne per quanto concerne la cauzione di fr. 3'524.90, doc. 2 e 3) non comprende ad ogni modo le pigioni richieste fino a gennaio 2020 e include peraltro importi già versati alla creditrice.
6.2 Col reclamo RE 1 ripropone le allegazioni già esposte in prima sede, ponendo di nuovo l’accento sulla dichiarazione rilasciata all’udienza di sfratto dell’8 luglio 2019 dalla RA 1 – rappresentante della locatrice –, la quale l’avrebbe esonerato dal pagamento delle pigioni qualora egli avesse liberato l’ente locato entro il 30 agosto 2019.
Orbene, negli atti non si trova alcuna traccia né dell’asserita dichiarazione della RA 1 (e quindi del verbale d’udienza) né della tempestiva liberazione dei locali da parte del conduttore entro il termine pattuito – a suo dire – durante il dibattimento. L’unico documento prodotto da RE 1 in prima sede in cui viene menzionato il contenuto della pretesa dichiarazione è la sua risposta del 23 gennaio 2020 (doc. 2, pag. 3 ad 5) alla richiesta di pagamento del 2 gennaio 2020 trasmessagli dalla RA 1 (doc. 2). Trattasi però di mere allegazioni di parte, le quali, poiché non sostanziate da indizi concreti e oggettivi documentati, non sono idonee, giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 6), a infirmare i riconoscimenti di debito presentati da CO 1. La decisione impugnata merita conferma anche su questo punto.
6.3 Infine, nemmeno soccorre in aiuto del reclamante il rimprovero mosso alla procedente per aver fatto spiccare il precetto esecutivo “solamente undici mesi dopo la liberazione dell’immobile senza alcuna riserva nei documenti firmati in data 3 settembre 2019 da RA 1 per conto di CO 1”. Egli non ha infatti prodotto i documenti cui si riferisce né ha reso verosimile il momento in cui ha lasciato i locali dati in locazione. La locatrice non era d’altronde tenuta a far valere immediatamente le proprie pretese in via esecutiva, ricordato che non abusa, di per sé, del suo diritto chi lo fa valere entro i termini legali di prescrizione (sentenze della CEF 14.2021.92 del 23 dicembre 2021 consid. 5.3.1 e 14.2013.156 del 6 novembre 2013 consid. 5.1). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'750.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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