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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.171
Data decisione, Autorità: 03.11.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
PAGAMENTORICORSO CONTRO IL FALLIMENTO art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n. 14.2021.171
Lugano 3 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.3717 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 agosto 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 24 agosto 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'165.02 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 12 ottobre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto la stampa di un ordine di pagamento di fr. 5'461.65 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano e la conferma di quest’ultimo, per e-mail del 22 ottobre 2021, che l’esecuzione promossa dall’istante è stata integralmente saldata con quel pagamento e la somma trasferita alla procedente già il 29 settembre 2021. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento in questione è giunto all’Ufficio il 24 settembre 2021, ovvero prima della pronuncia del fallimento, e ha effettivamente permesso di estinguere il credito dell’istante, compresa la tassa di giustizia per la decisione di fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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