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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.18
Data decisione, Autorità: 24.02.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Difficoltà economiche dovute alla pandemia
SOLVIBILITÀ art. 171 LEFart. 174 LEF
Incarto n. 14.2021.18
Lugano 24 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 novembre 2020 da
CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 18 novembre 2020 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'606.50 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 20 gennaio 2021, l’istante ha confermato la propria domanda, mentre il convenuto si è opposto all’istanza facendo valere che motivi economici legati alla pandemia non gli permettono di far fronte alla richiesta dell’istante.
C. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 5 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 15 febbraio. Presentato già il 9 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame il reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a rimproverare al patrocinatore dell’istante di non avere accettato la sua proposta di rimborso del debito in quattro rate di fr. 500.– mensili, giustificata a suo dire dalle chiusure del suo centro fitness imposte dalla pandemia, e di non aver spiegato alla sua cliente gli enormi disagi lavorativi e privati che il fallimento causerà a lui e alla sua famiglia (composta di due figli minorenni e della convivente senz’attività lucrativa). Seppur umanamente comprensibili, le ragioni del reclamante non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art. 174 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Il reclamo va pertanto respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Non si riscuote la tassa di giustizia.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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