AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.33
Data decisione, Autorità: 17.03.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Reclamo tardivo
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO art. 321 cpv. 2 CPC
RE 1
Incarto n. 14.2021.33
Lugano 17 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.557 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'991.05;
che statuendo con decisione del 19 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 22 febbraio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo datato 24 febbraio 2021 per ottenere la revoca del fallimento, asserendo di aver pagato la pretesa dell’istante sulla scorta di una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno il 24 febbraio 2021;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________ (con la relativa attestazione di ricevuta), il reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 22 febbraio 2021;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), per scadere il 4 marzo 2021;
che RE 1 ha pagato la pretesa dell’istante il 24 febbraio e lo stesso giorno ha apparentemente preparato il reclamo, il quale reca la data del 24 febbraio;
ch’egli l’ha però consegnato alla posta solo il 12 marzo 2021 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio);
che il reclamo risulta così tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che nel merito il reclamo appariva ad ogni modo infondato nella misura in cui RE 1 non ha reso verosimile la propria solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, la quale era del resto dubbia, siccome nei suoi confronti erano pendenti 14 esecuzioni per oltre fr. 19'000.– complessivi, di cui 4 della stessa CO 1 per dei premi successivi, giunte anch’esse alla stadio della comminatoria di fallimento;
che per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si riscuotono spese processuali;
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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