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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.22
Data decisione, Autorità: 27.07.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONETERMINI art. 138 cpv. 3 let. a CPCart. 321 cpv. 2 CPC
Incarto n. 14.2022.22
Lugano 27 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 466-A-21-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7 settembre 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dal RA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________88 emesso il 7 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 51.– oltre agli interessi del 5% dal 5 giugno 2021 indicando come titolo di credito la “Fattura no 2021 46963715 del 26 gennaio 2021+interessi al 5.00% calcolati dal 25.02.2021, importo dovuto” e fr. 0.70 per “Interessi calcolati fino al 04.06.2021”;
che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 settembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 ottobre 2021 e con replica dell’11 ottobre 2021 e duplica del 24 ottobre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti;
che statuendo con decisione del 18 novembre 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate le spese;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento relativo alla raccomandata n. 98.__________ contenente la decisione impugnata, malgrado l’avviso del 19 novembre 2021 la reclamante non ha ritirato la sentenza entro il termine indicato, ovvero il 27 novembre 2021;
che in caso d’invio postale raccomandato non ritirato la notificazione è però considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che la RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome aveva ricevuto l’istanza, in merito alla quale aveva presentato osservazioni e una duplica;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale, il 28 no-vembre 2021, ed è scaduto martedì 7 dicembre 2021 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che consegnato alla posta solo il 25 febbraio 2022 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è ampiamente tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la decisione le sia pervenuta anche dall’UE per posta elettronica del 15 febbraio 2022, come asserisce la reclamante non fa rinascere il termine scaduto infruttuoso già il 7 dicembre 2021;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51.–, all’evidenza non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio tesoreria e fatturazioni, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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