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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.139
Data decisione, Autorità: 22.01.2025, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escusso tendente a ottenere la facoltà di pagare a rate il debito posto in esecuzione
PAGAMENTORIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE art. 82 cpv. 1 LEFart. 123 LEF
Incarto n. 14.2024.139
Lugano 22 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.51 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 4 settembre 2024 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'002.60 oltre a interessi e spese;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico;
che nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, RE 1 è rimasto silente;
che statuendo con decisione del 21 ottobre 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024 per ottenere la possibilità di pagare il debito posto in esecuzione con rate mensili di fr. 50.–;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 29 ottobre 2024 contro la decisione notificata al reclamante il 23 ottobre, il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);
che nel caso in esame RE 1 si limita a esporre che il fatturato della sua azienda è stato inferiore a fr. 20'000.– nel 2023, cui vanno dedotte le spese professionali, motivo per cui afferma di non poter pagare all’escutente più di fr. 50.– mensili;
che così facendo, il reclamante non rivolge però alcuna critica motivata alla decisione impugnata, sicché il suo ricorso si rivela irricevibile;
che del resto nella procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione la competenza del giudice si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito, atto pubblico o attestato di carenza di beni dopo pignoramento) e, occorrendo, a valutare se l’escusso ha reso verosimile un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 145 III 160 consid. 5.1);
che secondo la legge non gli spetta invece valutare se la situazione economica dell’escusso gli permetta di pagare il debito posto in esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, ovvero di modificare, sospendere o estinguere il credito;
che RE 1 potrà semmai far differire la vendita dei beni mobili o immobili che dovesse pignorare l’ufficio d’esecuzione rendendo verosimile di essere in grado di pagare il debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2024.95 dell’8 novembre 2024 pag. 3);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'002.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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