AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1994.00012
Data decisione, Autorità:
23.05.1995, CEF
Incarto n.
15.94.00012
Lugano
23 maggio 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 5 dicembre 1994
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione
d'un pegno immobiliare promossa da
contro
patr.
dall'avv. __________
in materia di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 7 dicembre 1994 di
non concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ promossa contro __________, con atto 22 novembre 1994
l'UEF di Locarno ha comunicato agli interessati l'elenco oneri riferito al Fol
PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, di
proprietà dell’escussa.
B. La domanda di vendita è stata formulata __________,
creditrice ammessa nell'elenco oneri per l'importo di Fr. 852’858.-- garantito
da cartelle ipotecarie dal primo al settimo grado.
Ad
elenco oneri è pure iscritta __________ per l’importo di Fr. 51’126.--
garantito da una cartella ipotecaria di ottavo grado.
C. I crediti garantiti da pegno immobiliare convenzionale
della __________ e della __________ sono preceduti nell'elenco oneri (sub n. 1
a e b) dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
1
a. COMUNE DI __________
Imposta
comunale 1992 Fr. 1’648.70
Imposta
comunale 1993 (provvisoria) Fr. 1’700.--
Imposta
comunale 1994 (provvisoria) Fr. 1’700.--
1
b. STATO DEL CANTONE TICINO
Imposta
cantonale 1992 -.--
Imposta
cantonale 1993 (provvisoria) Fr. 585.40
Imposta
cantonale 1994 (provvisoria) Fr. 585.40
Interessi Fr.
195.95
D. Con tempestivo reclamo 5 dicembre 1994 __________ ha
chiesto di stralciare dall'elenco oneri i crediti sub 1 a e b per le imposte
cantonali e comunali dal 1993 al 1994 rispettivamente dal 1992 al 1994, atteso
che:
-
“tali
ipoteche legali, quo all’imposta comunale e cantonale per l’anno 1992 non si
riferiscono alle imposte dovute dalla debitrice per l’immobile in oggetto,
bensì a imposte ordinarie dovute dalla __________ per tutta la sua attività
commerciale”;
-
“quo
alle imposte comunali e cantonali per gli anni 1993 e 1994, l’elenco oneri
addirittura precisa che trattasi di conteggi provvisori. Ciò significa che in
realtà non esiste una tassazione cresciuta in giudicato, e pertanto non vi è un
valido titolo di credito ai sensi della LEF e del RFF, che permetta
l’iscrizione di un’ipoteca legale a favore dei due enti pubblici”;
-
“le
cartelle ipotecarie poste a pegno dalla debitrice presso la __________, sono
state costituite presso tale istituto bancario a titolo di pegno manuale, e non
quale pegno immobiliare, e parzialmente le stesse gravano pure in modo
collettivo altre proprietà immobiliari della __________. Trattandosi di un
pegno manuale, la __________ di __________ non può prevalersi del diritto di
precedenza garantito dal rango delle cartelle ipotecarie in suo possesso,
perché deve innanzitutto procedere alla realizzazione del pegno manuale”.
E. Con osservazioni 5 gennaio 1995 __________ ha
postulato la reiezione del gravame asseverando, per quanto riguarda
l’iscrizione dei crediti nell’elenco oneri, che “nella misura in cui il gravame
fosse inteso quale impugnazione dell’esistenza, estensione, esigibilità o grado
delle pretese”, esso non potrebbe essere oggetto di reclamo ex art. 17 LEF
perché “sfugge alla competenza ratione materiae di codesta Camera”.
A
mente dell’osservante anche nel merito il gravame sarebbe da respingere perché
“__________ ha ricevuto e da sempre detenuto pacificamente i titoli in
proprietà”. La banca produce poi tutte le cartelle ipotecarie gravanti dal I al
VII rango il fondo, dalle quali risulterebbe che il pegno non è collettivo e
indivisibile.
F. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
- Innanzitutto va rilevato che, a differenza di quanto
sostenuto dalla reclamante, le cartelle ipotecarie dal I al VII grado detenute
da __________ gravano unicamente la PPP n. __________ del fondo base part. n.
__________ RFD di __________ e non parzialmente “in modo collettivo pure altre
proprietà immobiliari della __________ ”. Oggetto di disputa rimane dunque la
questione a sapere se, nell’ipotesi che siffatte cartelle ipotecarie siano
detenute da __________ in pegno manuale, la creditrice doveva procedere alla
realizzazione di questo pegno.
Il
gravame verte anche sulla questione a sapere se le imposte cantonali dello
Stato del Cantone Ticino e comunali del Comune di __________, riferite al
periodo dal 1993 al 1994 rispettivamente dal 1992 al 1994, beneficiano della garanzia
dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario
anche se sono in parte solo provvisorie.
-
In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è
applicabile la Legge tributaria del 28 settembre 1976, atteso che la nuova
Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio 1995, non
può essere applicata alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti la
sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 Nuova LT).
-
E’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che sull’esistenza di un diritto di
pegno, sia esso immobiliare o mobiliare, invocato da un creditore procedente,
non è competente a decidere né l’ufficio delle esecuzioni né l’autorità di
vigilanza bensì il giudice nella procedura di rigetto dell’opposizione o, se
del caso (nell’ipotesi che il terzo interessato ne sia rimasto senza notizia),
il giudice nella procedura di appuramento dell’elenco degli oneri, cfr. DTF
119 III 102, 105 III 63-65 e 78 III 95-98; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1988, § 33 m. 12; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 111.
-
Se il creditore al beneficio di un diritto di pegno su
un credito garantito da ipoteca promuove, per errore, l’esecuzione in via di
realizzazione di un pegno immobiliare, il debitore escusso rispettivamente il
terzo proprietario del pegno devono interporre opposizione al precetto
contestando la specie d’esecuzione se vogliono che non venga realizzato
l’immobile bensì dapprima il credito ipotecario.
Se
il debitore o il terzo proprietario del pegno omettono di formulare opposizione
contro la specie d’esecuzione, l’esecuzione sarà proseguita così come iniziata
(DTF 105 III 63-63 e 78 III 93-94).
a) Quando il debitore escusso rispettivamente il terzo
proprietario del pegno omettono di interporre opposizione al precetto esecutivo
contestando la specie d’esecuzione, i terzi che vantano dei diritti
sull’oggetto del pegno e che vengono lesi da questa omissione, possono far
valere i loro interessi nella procedura di appuramento dell’elenco degli oneri
(DTF 105 III 64).
La
reclamante non può quindi sottoporre in via di reclamo all’autorità di
vigilanza, per manifesta incompetenza per materia di questa autorità
amministrativa, la questione a sapere se la creditrice doveva procedere in via
di realizzazione di un pegno manuale oppure immobiliare.
b) L’elenco oneri è comunicato ai creditori partecipanti
al pignoramento ed al debitore, con l’assegnazione di un termine di dieci
giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).
L’art.
39 cpv. 1 RFF stabilisce che in caso di contestazione dell’elenco degli oneri
l’ufficio d’esecuzione procede ex art. 107 cpv. 1 LEF, prescindendo dall’art.
106 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 112 III 111): l’appuramento degli oneri
costituisce una procedura parallela a quella di rivendicazione nel pignoramento
dei beni mobili.
Sarà
quindi il giudice della procedura di appuramento dell’elenco oneri, nell’ipotesi
che in concreto i termini di contestazione siano stati rispettati dalla
reclamante, ossia nell’ipotesi che __________ abbia impugnato l’elenco oneri
nel termine di dieci giorni ex art. 140 cpv. 2 LEF e 39 cpv. 1 RFF, ad
esprimersi pregiudizialmente in tale sede, sedes materiae per la trattazione di
siffatta contestazione della specie d’esecuzione.
a) L'art.
836 CC consente al diritto cantonale "per i rapporti di diritto pubblico
od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi" di stabilire , a favore di pretese creditorie degli enti pubblici,
la garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l'iscrizione
nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht;
sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta
garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht,
Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12; Hans Michael Riemer,
Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer,
Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L'art.
183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell'ipoteca legale ex art. 836
CC "allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone,
per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una
relazione particolare con l'immobile" (cfr. anche art. 229 cpv. 1 LT).
- Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda
parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può
rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro
fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase
RFF).
L'apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso
che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima
facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il
credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante
dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il
credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39
cons. 3).
-
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità
di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a
sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di
merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di
cognizione) le pretese creditorie fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e
dal Comune di __________, ma contestate da chi ne é legittimato (in casu dalla
creditrice ipotecaria __________), costituiscono crediti al beneficio di
ipoteca legale: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il
ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e
tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca
legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte
convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons.
a) Il
credito d'imposta é esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu:
Stato del Cantone Ticino e Comune di __________) può richiedere l'adempimento
della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256‑ 257).
b) La
scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento
dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher,
op. cit., p. 257), é fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per
le imposte cantonali come all'art. 217 LT e per le imposte comunali come all'art.
267 LT, con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme
particolari é applicabile l'art. 217 LT.
c) L'art.
217 LT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta scade, di regola, al termine
fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale. Il Consiglio
di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto"; per il
cpv.5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 "anche se il
contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio
dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la tassazione";
per il cpv. 6 “se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto é inferiore
a quello pagato, l'eccedenza é rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari
a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 LT".
d) Con
decreto 14 dicembre 1993 (cfr. BU __________ p. __________) il Consiglio di
Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1994, tra l'altro
quanto segue:
-
art.
2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di
cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di
quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all'ultima tassazione
passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
-
art.
3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono
fissati come segue:
‑
per la I rata di acconto il 1. maggio 1994
‑
per la II rata di acconto il 1. luglio 1994
‑
per la III rata di acconto il 1. settembre 1994
‑
per la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1994 per le bollette notificate
entro il 30 novembre 1994; alla data d'intimazione per le altre;
- art.
5: se l'ammontare delle imposte non é pagato nei 30 giorni successivi alla
scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 5%.
e) Decreti
analoghi valgono per gli anni precedenti (ad es. per il 1993 cfr. BU 1992 p.
379).
f) La
fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins)
determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:
-
in caso
di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque
esigibilità che determina -in caso di non pagamento- il maturare di interessi
di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254:
si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore
d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato
della tassazione che lo concerne);
-
in caso
di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti
interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p.
254).
Può
capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso:
siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello
pratico.
-
I crediti per le imposte cantonali e comunali per gli
anni dal 1993 al 1994 rispettivamente dal 1992 al 1994, insinuati dallo Stato
del Cantone Ticino (importi annui di Fr. 585.40) e dal Comune di __________
(importi annui di Fr. 1’648.70 e di Fr. 1’700.--), appaiono prima facie, nei
limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per
futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa
dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 LT. Appare infatti
verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali
con il valore di stima peritale del fondo oggetto d'esecuzione di Fr.
788’650.--. Essi vanno pertanto ammessi così come sono stati notificati al
beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza
iscrizione a registro fondiario, sebbene siano solo provvisori (eccetto
l’importo notificato dal comune di __________ per il 1992), atteso che sono
comunque già esigibili anche se con conseguenze solo di interessi di ritardo e
non di interessi di mora.
-
Il reclamo 5 dicembre 1994 di __________, per quanto
ammissibile, è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 106 cpv. 2, 107 cpv. 1, 140 cpv. 2 LEF; 36, 39 cpv. 1, 102 RFF; 836
CC; 183 LAC; 217, 220, 229 cpv. 1, 267 LT; 324 cpv. 2 Nuova LT
PRONUNCIA
-
Il reclamo 5 dicembre 1994 di __________, per quanto
ammissibile è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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