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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1994.2
Data decisione, Autorità: 12.04.1995, CEF
Incarto n. 15.94.00002
Lugano 12 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15 novembre 1994 di
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano
in materia di annullamento di esecuzioni;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto ed in diritto:
che con sentenza 4 ottobre 1994, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo proposto da __________;
che contro __________ erano in corso varie procedure esecutive prima dell’omologazione del concordato;
che dopo l’omologazione Lepori ha chiesto all’UE di Lugano di annullare tutte le esecuzioni pendenti;
che con provvedimento 4 novembre 1994 l’UE di Lugano si è dichiarato incompetente, ex art. 85 LEF l’annullamento rientrando nell’esclusiva competenza del giudice;
che con tempestivo reclamo 15 novembre 1994 __________ ha chiesto che siano cancellate le esecuzioni pendenti contro di lui “da prima dell’omologazione definitiva del concordato e cioè dal 20.10.1994”, atteso che:
le esecuzioni, pendenti al momento dell’omologazione, si estinguono ipso iure nella loro totalità con il decreto di omologazione;
“una dichiarazione costitutiva del giudice non è più necessaria”;
anche qualora si volesse ammettere la necessità di un intervento giudiziale, esso sarebbe già dato con la sentenza di omologazione del concordato;
che con osservazioni 16 novembre 1994 l’UE di Lugano ha ribadito la competenza esclusiva del giudice;
che ex art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito coi relativi interessi e con le spese è stato estinto, o che gli è stata concessa una dilazione, può sempre ottenere dal giudice, nel primo caso l’annullamento e nel secondo la sospensione dell’esecuzione;
che il reclamante disattende che tutti i suoi riferimenti poggiano sull’art. 85 LEF che rinvia alla competenza esclusiva del giudice, come peraltro correttamente evidenziato dall’UE di Lugano tanto nel provvedimento impugnato che in sede di osservazioni;
che il reclamo va pertanto respinto; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 85 LEF
pronuncia
Il reclamo 15 novembre 1994 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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