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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00016
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00016
Lugano 23 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul reclamo 16 gennaio 1995 della
contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'ambito delle procedure di sequestro n. __________/1986 della Pretura di Lugano, Sezione 4, promosse dalla reclamante
contro
in tema di revoca del provvedimento di esecuzione del sequestro;
richiamato il decreto presidenziale 18 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
2 febbraio 1995 di __________ e della comunione ereditaria __________, composta da __________
17 gennaio e 6 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreti 16 dicembre 1986 (sequestri n. _____________il Pretore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza di __________ presso la __________ (rispettivamente agenzia di __________): ogni e qualsiasi avere bancario di qualsiasi natura, conti, cassette di sicurezza ecc. di proprietà di __________ ed in particolare il conto ________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto __________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto _________, di proprietà di _________. ed in particolare il conto _____________di proprietà di __________ e in particolare il conto ____________;
che l’UE di Lugano ha eseguito i sequestri il 17 dicembre 1986;
che con sentenza 29 novembre 1991 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha respinto le petizioni 9 febbraio 1987 tendenti al pagamento “dell’importo complessivo di Fr. 1’200’000.-- oltre interessi moratori a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e di indebito arricchimento” promosse da __________ __________ contro __________ e contro la comunione ereditaria __________, composta da __________ revocando nel contempo i sequestri n. _________
che il 31 ottobre 1994 la I Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l’appello interposto da __________ contro la sentenza del Pretore;
che il 12 dicembre 1994 la comunione ereditaria __________ ha presentato contro siffatto pronunciato ricorso di diritto pubblico con domanda di effetto sospensivo al Tribunale federale;
che con decisione 14 dicembre 1994 il Presidente della II Camera civile del Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo;
che con scritto 3 gennaio 1995 gli escussi hanno chiesto -visto che a seguito della non concessione dell’effetto sospensivo, il ricorso di diritto pubblico di __________ “non è in grado di mantenere alcuna efficacia ai decreti di sequestro che sono stati revocati dalla decisione della Pretura di Lugano”- all’UE di Lugano di comunicare alla __________ “l’autorizzazione a sbloccare le relazioni bancarie oggetto di sequestro”;
che con provvedimento 5 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha deciso che “le diffide intimate brevi mano in data 17.12.1986 alla __________ per i sequestri in oggetto verranno cancellate non appena cresciuta in giudicato la presente decisione”;
che con tempestivo reclamo 16 gennaio 1995 la comunione ereditaria __________ ha postulato in via principale che il provvedimento 5 gennaio 1995 dell’UE di Lugano venga annullato e in via subordinata che “la decisione 5 gennaio 1995 entri in vigore con l’eventuale reiezione del ricorso di diritto pubblico dei reclamanti”;
che al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;
che nel frattempo con sentenza 6 marzo 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico presentato dai reclamanti;
che per l’art. 278 cpv. 4 LEF il sequestro è revocato qualora l’azione del creditore sia definitivamente rigettata dal giudice;
che il reclamo 16 gennaio 1995 della comunione ereditaria __________ è divenuto privo di oggetto, atteso che nelle more della presente procedura il Tribunale federale ha rigettato definitivamente l’azione dei reclamanti;
che pertanto le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 alla __________, sono revocate;
che è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, la decisione di revoca;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi,
richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, che le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 sono revocate.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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