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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00028
Data decisione, Autorità: 18.04.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00028
Lugano 18 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 18 gennaio 1995
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
in materia di indicazione del debitore nel precetto esecutivo;
viste le osservazioni 13 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 17 ottobre 1994 __________ procede contro __________ per Fr. 2’335.90 oltre accessori indicando quale indirizzo dell’escussa __________
B. Il 19 ottobre 1994 l’UE di Lugano ha emesso il PE n. __________ indicando quale debitore __________ 20 ottobre 1994 è avvenuta la notifica del PE a __________, che ha interposto tempestiva opposizione.
C. Con istanza 16 novembre 1994 la creditrice __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione al PE n. __________ indicando quale convenuta __________
D. Con ordinanza 21 novembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha citato le parti all’udienza di contraddittorio per il 19 gennaio 1995 alle ore 15.20.
E. Con reclamo 18 gennaio 1995 __________ ha postulato la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione e la declaratoria di nullità dell’esecuzione n. __________, atteso che:
“ho preso atto solo ieri che domani c’è un’udienza per discutere sul rigetto dell’opposizione a un precetto esecutivo che io non ho mai ricevuto”;
l’istanza di rigetto 16 novembre 1994 “è stata indirizzata in __________, dove non abito più dall’inizio del 1993. Devo pensare che anche il precetto è stato notificato a quel domicilio”.
F. All’udienza di contraddittorio del 19 gennaio 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, dopo aver dato lettura del reclamo 18 gennaio 1995 e dopo aver preso atto che al PE n. __________ è stata interposta regolare opposizione, ha riconvocato le parti per il 22 febbraio 1995.
G. Con osservazioni 13 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, asseverando che la debitrice non è stata lesa nei propri interessi, perché ha potuto interporre opposizione al PE.
Considerato
in diritto:
__________ si aggrava contro la designazione del domicilio della debitrice contenuta nel precetto esecutivo, asseverando che non abita più in __________ dall’inizio del 1993.
a) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta solo a chi è leso nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (cfr. DTF 112 III 1 cons. 3b p. 3 e rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kunkursrechts, Berna 1993, § 6 m. 19, Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 m . 16).
b) Anche nell’ipotesi che __________ abbia effettivamente saputo solo il 17 gennaio 1995 che il 19 gennaio 1995 avrebbe avuto luogo presso la Pretura di Lugano, Sezione 5, l’udienza per la discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, ella non è stata lesa nei propri interessi giuridicamente protetti e non ha subito alcun pregiudizio dall’inesatta indicazione del suo domicilio nel PE, atteso che al PE è stata interposta tempestiva e regolare opposizione e che in sede di udienza la Segretaria assessore, preso atto del reclamo in oggetto, ha convocato le parti per una nuova udienza di contraddittorio prevista per il 22 febbraio 1995.
difetta quindi della legittimazione al reclamo che va pertanto dichiarato irricevibile.
Gli atti esecutivi in cui la persona del debitore è indicata in modo poco chiaro e equivoco sono in principio nulli: tuttavia, se la carente designazione del debitore permette di riconoscere senz’altro il vero debitore, l’atto deve essere rettificato e l’esecuzione continuata (DTF 102 III 63; cfr. anche DTF 114 III 63), atteso che le parti non subiscono pregiudizio dal mantenimento dell’esecuzione (DTF 102 III 65, 114 III 63).
Nel caso di specie nel precetto esecutivo del 19/20 ottobre 1995 quale domicilio della debitrice è stato indicato __________ __________ mentre come si evince dalla dichiarazione 6 dicembre 1994 dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di Massagno, esatta indicazione sarebbe stata __________. Sebbene in concreto l’indicazione del domicilio della debitrice non risulti del tutto esatta, le parti hanno comunque potuto riconoscere la vera debitrice. Da siffatta indicazione imprecisa all'escussa non è inoltre derivato, come sopra evidenziato, alcun pregiudizio.
Ne consegue che l’esecuzione deve essere continuata e che l’atto esecutivo impugnato deve essere rettificato d'ufficio nel senso che quale debitrice in luogo di __________ è iscritta __________
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 67 cpv. 1 n. 2 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF
pronuncia:
Il reclamo 18 gennaio 1995 di __________, é respinto.
Nel precetto esecutivo n. __________ del 19/20 ottobre 1994 quale debitrice in luogo di __________ è iscritta __________
2.1. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di procedere alla modifica sub 2.1.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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