AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00059
Data decisione, Autorità:
07.03.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00059
Lugano
7 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo
sul reclamo 22 giugno 1994
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione d'un pegno immobiliare
promossa dalla reclamante contro
in materia di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 27 giugno 1994 di
concessione dell'effetto sospensivo;
Viste le osservazioni:
-
8 luglio 1994 dello Stato del Cantone Ticino,
Bellinzona
-
11 luglio 1994 del Comune di __________
-
12 luglio 1994 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ promossa contro __________, con atto 14 giugno 1994 l'UE
di Lugano ha comunicato agli interessati l'elenco oneri riferito al mapp. n.
__________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso.
B. La domanda di vendita è stata formulata da__________
(in seguito: __________), creditrice ammessa nell'elenco oneri per l'importo di
Fr. 5’243’640.-- garantito da cartelle ipotecarie in primo e terzo grado.
C. I crediti garantiti da pegno immobiliare convenzionale
_____ sono preceduti nell'elenco oneri (sub n. 1, 2 e 3) dai seguenti crediti
garantiti da ipoteche legali:
- COMUNE
DI __________
a.
Imposta comunale 1988 (def.) 6’826.85
Imposta
immobiliare 1988 996.80
interessi
5 % al 12.7.1994 469.40
b.
Imposta comunale 1989 (provv) 29’024.20
Imposta
immobiliare 1989 996.80
interessi
5 % al 12.7.1994 428.--
c.
Imposta comunale 1990 (provv) 29’024.20
Imposta
immobiliare 1990 996.80
interessi
5 % al 12.7.1994 1’212.85
d.
Imposta comunale 1991 (provv) 28’912.--
Imposta
immobiliare 1991 7’102.75
e.
Imposta comunale 1992 (provv) 28’912.--
Imposta
immobiliare 1992 7’102.75
f.
Imposta comunale 1993 (provv) 28’808.55
Imposta
immobiliare 1993 7’102.75
g.
Imposta comunale 1994 (provv) 28’808.55
Imposta
immobiliare 1994 7’102.75
- COMUNE DI __________
a.
Contributo miglioria CM09
“Sistemazione
di Via __________ ”
Contributo totale 18’346.--
Interessi dal 1.3.1993 1’223.10
b.
Contributo miglioria CM10
“Zona
di svago Via __________”
Contributo totale 8’255.--
Interessi dal 1.3.1993 550.30
c.
Contributo di costruzione
“Impianti
depurazione”
Residuo (10. rata) 3’076.80
Interessi dal 1.3.93 230.80
- STATO DEL CANTONE TICINO
a.
Imposta di successione __________
decreto
n. __________ 75’839.40
Interessi 12.7.94 14’311.55
b.
Imposta cantonale 1988 7’585.40
Interessi
al 12.7.94 481.--
c.
Imposta cantonale 1989 (pende reclamo) 32’249.15
Interessi
al 12.7.94 586.35
d.
Imposta cantonale 1990 (pende reclamo) 32’249.15
Interessi
al 12.7.94 660.10
e.
Imposta cantonale 1991 (provv) 32’124.45
Interessi
al 12.7.94 144.40
f.
Imposta cantonale 1992 (provv) 32’124.45
Interessi
al 12.7.94 954.05
g.
Imposta cantonale 1993 (provv) 32’009.50
Interessi
al 12.7.94 1’976.60
h.
Imposta cantonale 1994 (provv) 32’009.50
Interessi
al 12.7.94 62.25
D. Con tempestivo reclamo 22 giugno 1994 __________ ha
chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di stralciare dall'elenco oneri i
crediti sub 1 e 3 per le imposte cantonali e comunali dal 1988 al 1994 eccetto
per le imposte immobiliari comunali, atteso che:
-
queste
pretese “non risultano, prima facie, essere state minimamente suffragate”;
-
“il
Comune ha notificato un importo di Fr. 183’207.35 a titolo di non meglio
precisate imposte comunali e interessi per gli anni 1989/1994, vale a dire un
importo annuo di circa Fr. 30’000.--. Considerato che per l’anno 1988, l’unico
per il quale esiste una tassazione definitiva, l’importo dell’imposta è stato
valutato in Fr. 6’828.85 appare quantomeno singolare che improvvisamente nei
successivi anni, per i quali la tassazione è ancora provvisoria, questa cifra
aumenta del triplo”;
-
“trattandosi
verosimilmente di imposte ordinarie occorre che l’ente pubblico renda
quantomeno evidente per quale motivo le stesse debbano avere una connessione
con il fondo tale da garantirgli il beneficio dell’ipoteca legale”;
-
“il
giudizio prima facie non può che imporre all’UE di Lugano di stralciare
dall’elenco oneri le ipoteche legali per le imposte comunali 1989/1994 o
quantomeno ridurle all’importo indicato per l’anno 1988”;
-
“lo
stesso vale, mutatis mutandis, per il credito d’imposta insinuato dallo Stato
del Canton Ticino”;
-
“in
analogia con quanto si è detto per le imposte ordinarie, l’imposta di
successione, può trovare la garanzia dell’ipoteca legale solo ed esclusivamente
per quei valori che effettivamente si riferiscono all’immobile”.
E. Con osservazioni 8 luglio 1994 lo Stato del Cantone
Ticino ha chiesto la reiezione del gravame.
Lo
Stato assevera che l’UE non può “mettersi in contrapposizione con la competente
giurisdizione fiscale” ma deve “semplicemente accertarsi dell’esistenza di una
base legale”, che nel nostro Cantone è data, per le pretese di diritto
pubblico, dagli art. 229 LT e 183 LAC.
A
mente dell’osservante “i crediti erariali notificati dallo Stato del cantone
Ticino sono scaduti e pertanto è corretta la loro iscrizione nell’elenco
oneri”.
F. Delle osservazioni del Comune di __________ e dell’UE
di Lugano, entrambi postulanti la reiezione del gravame, si dirà per quanto
necessario in seguito.
Considerato
in
diritto:
-
In via preliminare va rilevato che alla presente
fattispecie risulta applicabile la Legge tributaria del 28 settembre 1976,
atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il
-
gennaio 1995, non risulta applicabile alle tassazioni riferite ai periodi
fiscali precedenti la sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 Nuova LT).
-
Oggetto di disputa è la questione a sapere se le
imposte cantonali dello Stato del Cantone Ticino e comunali del Comune di
__________, ad esclusione delle imposte immobiliari comunali, riferite al
periodo dal 1988 al 1994, e l’imposta cantonale di successione beneficiano
della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a
registro fondiario. Non contestata è invece l’iscrizione nell’elenco oneri sub
n. 2 di contributi di miglioria e di contributi di costruzione di impianti di
depurazione a favore del Comune di __________
a) L'art. 836 CC consente al diritto cantonale
"per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere
obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi" di stabilire , a
favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell'ipoteca
legale diretta, ossia valida anche senza l'iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale
indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale
di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12; Hans
Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43
e Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m.
2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L'art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il
beneficio dell'ipoteca legale ex art. 836 CC "allo Stato e ai Comuni,
sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le
imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con
l'immobile" (cfr. anche art. 229 cpv. 1 LT).
- Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda
parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può
rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro
fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase
RFF).
L'apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso
che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima
facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il
credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante
dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il
credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39
cons. 3).
-
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità
di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a
sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di
merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di
cognizione) le pretese creditorie fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e
dal Comune di __________, ma contestate da chi ne é legittimato (in casu dalla
creditrice ipotecaria __________), costituiscono crediti al beneficio di
ipoteca legale: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il
ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e
tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca
legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte
convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons.
a) Il credito d'imposta é esigibile (fällig) nel
momento in cui il creditore (in casu: Stato del Cantone Ticino e Comune di
__________) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il
debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz.,
Zurigo 1992, p. 256‑ 257).
b) La
scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento
dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher,
op. cit., p. 257), é fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per
le imposte cantonali come all'art. 217 LT e per le imposte comunali come all'art.
267 LT, con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari
é applicabile l'art. 217 LT.
c) L'art. 217 LT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta
scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul
Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole
rate d'acconto"; per il cpv.5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv.
1 "anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo
provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la
tassazione"; per il cpv. 6 “se la tassazione definitiva stabilisce che
l'ammontare dovuto é inferiore a quello pagato, l'eccedenza é rimborsata
d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art.
220 LT".
d) Con decreto 14 dicembre 1993 (cfr. BU 1993 p. 439) il
Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali
1994, tra l'altro quanto segue:
-
art.
2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di
cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di
quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all'ultima tassazione
passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
-
art.
3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono
fissati come segue:
‑
per la I rata di acconto il 1. maggio 1994
‑
per la II rata di acconto il 1. luglio 1994
‑
per la III rata di acconto il 1. settembre 1994
‑
per la IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1994 per le bollette notificate
entro il 30 novembre 1994; alla data d'intimazione per le altre;
- art.
5: se l'ammontare delle imposte non é pagato nei 30 giorni successivi alla
scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 5%.
e) Decreti analoghi valgono per gli anni precedenti (ad
es. per il 1993 cfr. BU 1992 p. 379).
f) La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle
Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di
esigibilità nel diritto fiscale:
-
in
caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha
comunque esigibilità che determina -in caso di non pagamento- il maturare di interessi
di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254:
si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore
d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato
della tassazione che lo concerne);
-
in
caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora
dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 254).
Può
capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso:
siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello
pratico.
- I crediti per l’imposta cantonale e comunale per il
1988 di Fr. 7’585.40 per lo Stato del Cantone Ticino e di Fr. 6’826.85 per il
Comune di __________, appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall'art.
36 cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di
merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e
183 LAC/229 cpv. 1 LT.
Appare
infatti verosimile la stretta relazione particolare dell’imposta cantonale e
comunale con il valore di stima ufficiale e peritale della particella oggetto
d'esecuzione di Fr. 7’102’750.-- rispett. Fr. 6’344’000.--.
Esse
vanno pertanto ammesse così come sono state notificate al beneficio della
garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro
fondiario.
- Per gli anni dal 1989 al 1994 lo Stato del Cantone
Ticino e il Comune di __________ hanno chiesto l’iscrizione nell’elenco oneri
di crediti d’imposta varianti tra Fr. 32’009.50 e Fr. 32’249.15 per il Cantone
e tra Fr. 28’808.55 e Fr. 29’024.20 per il Comune.
La
rilevante differenza tra l’ammontare del credito d’imposta notificato per gli
anni dal 1989 al 1994 e quello notificato per il 1988 non è sostanziata da
alcun elemento oggettivo e si riduce a puro parlato senza alcun supporto
probatorio.
In
mancanza di puntuali elementi di fatto, all’Autorità di vigilanza non è
consentita neppure una semplice valutazione di grande massima mancando ogni
indicazione sui dati numerici entranti in linea di conto: il giudizio prima facie
non può che imporre all’UE di Lugano di stralciare dall’elenco oneri le
ipoteche legali per le imposte cantonali e comunali per gli anni dal 1989 al
1994 per la parte eccedente Fr. 7’585.40 rispett. Fr. 6’826.85 oltre agli
interessi così come notificati.
- Il gravame verte anche sul credito di Fr. 75’839.40
oltre interessi iscritto nell’elenco oneri a favore dello Stato del Cantone
Ticino per l’imposta di successione.
Lo
Stato del Cantone Ticino ha insinuato un credito per l’imposta di successione
asserito relativo alla particella n. __________ RFD di __________, ossia alla
particella posta in esecuzione, di Fr. 75’839.40 oltre interessi.--. L’UE di
Lugano ha iscritto nell’elenco oneri, al beneficio dell’ipoteca legale, il
credito dello Stato così come gli è stato notificato.
Come
si evince dalla notifica 20 maggio 1994 il credito di Fr. 75’839.40 oltre
interessi insinuato dallo Stato del Cantone Ticino si fonda sul "decreto
n. 3229/616/87" di cui nemmeno è stata indicata l'autorità che l'ha
emanato. Lo Stato non si è inoltre premurato di produrre, unitamente alla
notifica o perlomeno con le osservazioni al reclamo, il menzionato decreto.
All’Autorità di vigilanza è preclusa pertanto, mancando ogni indicazione
numerica sui dati entranti in linea di conto, anche una semplice valutazione di
grande massima: il giudizio prima facie impone all’UE di Lugano di stralciare
dall’elenco oneri l’ipoteca legale per l’imposta cantonale di successione.
- Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 TarLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 36 e 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 124
cpv. 1, 217, 220, 229, 267 LT; 324 cpv. 2 nuova LT
pronuncia
- Il reclamo 22 giugno 1994 dell’__________ __________,
__________, Succursale di __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
1.1.1. Sub ipoteche legali n. 1: Comune di __________:
a) per
“imposta comunale 1989 (provv.)” in luogo di “Fr. 29’024.20” è iscritto “Fr.
6’826.85”;
b) per
“imposta comunale 1990 (provv.)” in luogo di “Fr. 29’024.20” è iscritto “Fr.
6’826.85”;
c) per
“imposta comunale 1991 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’912.--” è iscritto “Fr.
6’826.85”;
d) per
“imposta comunale 1992 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’912.--” è iscritto “Fr.
6’826.85”;
e) per
“imposta comunale 1993 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’808.55” è iscritto “Fr.
6’826.85”;
f) per
“imposta comunale 1994 (provv.)” in luogo di “Fr. 28’808.55” è iscritto “Fr.
6’826.85”.
1.1.2. Sub ipoteche legali n. 3: Stato del Cantone Ticino:
a) è
depennata l’ “imposta di successione __________ decreto n. __________ e
relativi interessi per complessivi Fr. 90’150.95 (= 75'839.40 + 14'311.55);
b) per
“imposta cantonale 1989” in luogo di “Fr. 32’249.15” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
c) per
“imposta cantonale 1990” in luogo di “Fr. 32’249.15” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
d) per
“imposta cantonale 1991” in luogo di “Fr. 32’124.45” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
e) per
“imposta cantonale 1992” in luogo di “Fr. 32’124.45” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
f) per
“imposta cantonale 1993” in luogo di “Fr. 32’009.50” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
g) per
“imposta cantonale 1994” in luogo di “Fr. 32’009.50” è iscritto “Fr. 7’585.40”;
1.2. Tutte le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono
invariate.
1.3. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di procedere alle
modifiche di cui sub 1.1., rettificando altresì i corrispondenti importi
globali.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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