AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00068
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00068 15.95.00069
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami
VIG 153/93 (ora 15.95.68) 20 ottobre 1993 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
in materia di pignormanto;
VIG __________ (ora __________) 15 novembre 1993 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l'operato dell'UE di Lugano nella stessa esecuzione n. __________
viste le osservazioni 2 novembre 1993 di __________ e 11 e 16 novembre 1993 dell'UE di Lugano;
richiamato il decreto 21 ottobre 1993 di concessione dell'effetto sospensivo;
rilevato che il 24 febbraio 1994 il patrocinatore di __________ ha chiesto di tenere in sospeso le procedure "a seguito di accordi intervenuti con la parte creditrice", atteso che "le trattative attualmente in corso potrebbero in effetti permettere di risolvere definitivamente la vertenza sotto tutti i punti di vista";
preso atto che la __________ (in seguito: __________) ha sollecitato il 5 febbraio 1996 all'UE di Lugano il pagamento di Fr. 9'104.10 per "spese sostenute per un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23 tirato sulla _________ e presentato all'incasso su vostro esplicito mandato";
vista la risposta 6 febbraio 1996 dell'UE di __________ a __________, con copia p.c. alla CEF, da cui emerge che non vi è stata composizione bonale della vertenza tra __________ __________, come da successiva conferma telefonica del patrocinatore della creditrice;
ritenuto
in fatto:
A. Con esecuzione n.__________ dell'UE di Lugano __________ procede contro __________ per Fr. 101'212.70 oltre accessori. Il 7 maggio 1993 è stato pignorato e preso in custodia dall'Ufficio esecuzione "fino a concorrenza dell'importo dedotto in esecuzione" un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23, all'ordine di __________, con __________, __________ quale debitore, in scadenza il 30 settembre 1993.
B. Il 6 settembre 1993 __________ ha chiesto all'UE di Lugano di procedere all'incasso del vaglia cambiario pignorato.
Il 9 settembre 1993 l'Ufficio esecuzione ha chiesto alla creditrice un anticipo di Fr. 5'000.--, importo poi versato, incaricando nel contempo __________, Succursale di __________, dell'incasso in __________.
Il 24 settembre 1993 l'UE ha chiesto a __________ "un ulteriore anticipo spese di Fr. 5'000.--, dopo quello già pervenutoci dal creditore procedente" che non intende "sopportare costi che vadano oltre l'espletamento minimo della procedura d'incasso".
Il 28 settembre 1993 il patrocinatore di __________ ha reso noto all'UE la disponibilità dell'escusso di versare al massimo Fr. 2'000.-- quale "partecipazione alle spese".
Il 15 ottobre 1993 __________ ha comunicato all'UE che il vaglia cambiario è stato ritornato al corrispondente italiano "impagato e protestato (cfr. fax di conferma __________ 20 ottobre 1993).
Con "avviso di pignoramento (completamento)" 18 ottobre 1993 l'UE di Lugano ha reso noto all'escusso che il 22 ottobre 1993 si sarebbe proceduto al pignoramento per Fr. 105'935.70 oltre accessori.
C. Con tempestivo reclamo 20 ottobre 1993 (inc. __________, ora __________) __________ ha chiesto l'annullamento del "provvedimento di completamento di pignoramento 18 ottobre 1993", ritenuto che:
l'art. 110 cpv.1 LEF (Ergänzungspfändung) non è applicabile in mancanza di creditori partecipanti nello stesso gruppo;
l'art. 145 LEF (Nachpfändung) presuppone che sia già avvenuta la realizzazione dei beni pignorati;
il vaglia cambiario supera di gran lunga il credito in esecuzione.
D. Il 29 ottobre 1993 l'UE ha reso noto a __________ che __________ ha trasmesso all'UE "la propria nota spese di Fr. 9'104.10", invitando il debitore
E. Con osservazioni 2 novembre 1993 __________ ha chiesto la revoca del gravame, atteso che il debitore cambiario si è dichiarato non disposto a onorare il vaglia nel termine fissato e di conseguenza "di fronte a questa chiara e concludente manifestazione di volontà l'UE non poteva (e non può) che procedere a un pignoramento complementare", non potendosi pretendere dal creditore attesi di anni per accertare che la realizzazione del bene pignorato non ha permesso di coprire l'ammontare del credito.
F. Il 4 novembre 1993 il patrocinatore di __________ ha ribadito la disponibilità dell'escusso di versare "un contributo volontario al massimo di Fr. 2'000.--, ritenuto comunque che per l'art. 68 LEF le spese di esecuzione devono essere anticipate per intero dal creditore procedente".
G. Con provvedimento 10 novembre 1993 l'UE di Lugano ha fissato a __________ un termine di cinque giorni per versare il secondo anticipo di Fr. 4'104.10, con comminatoria di caducità della procedura di realizzazione.
H. Con tempestivo reclamo 15 novembre 1993 (inc. __________ ora __________) __________ ha chiesto l'annullamento della diffida di anticipazione delle spese, ritenuto che:
le spese in Fr. 9'104.10 "non rientrano fra quelle esecutive ex art. 68 LEF";
"non spetta al creditore sopportare le spese del legale estero che sembra essere stato incaricato (senza il suo consenso) della riscossione della somma in via di esecuzione cambiaria in __________
Considerato
in diritto:
I due reclami hanno per oggetto la stessa esecuzione ad opera dell'UE di Lugano tra le stesse parti e sono tra di loro connessi: le vertenze inc. __________ e __________ possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
L'UE di Lugano ha pignorato un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23 con debitore cambiario all'estero (__________).
Su istanza del creditore ha in seguito emesso il provvedimento 18 ottobre 1993 denominato "avviso di pignoramento (completamento)" per il 22 ottobre 1993, che l'escusso ha tempestivamente impugnato con reclamo.
a) L'istituto del pignoramento completivo (Ergänzungspfändung, ergänzende Pfändung) ex art. 110 cpv.1 LEF permette la completazione d'ufficio del pignoramenti ma solo durante o immediatamente dopo il decorso del termine di partecipazione (DTF 114 III 101 cons.1c e 83 III 134 i.f.).
Un pignoramento successivo (= Nachpfändung) ex LEF 145 ha luogo d'ufficio quando la somma ricavata non basta a coprire l'ammontare dei crediti e presuppone quindi che la realizzazione degli oggetti pignorati abbia già avuto luogo (DTF 114 III 101 cons.1c, 83 III 135, 70 III 46 e 63 III 145).
Il pignoramento successivo, a differenza di quello completivo, non pregiudica i diritti che derivano dai pignoramenti che nel frattempo possono aver avuto luogo (DTF 114 III 101 cons.1d).
È di tutta evidenza che per il creditore procedente un pignoramento completivo è ben più vantaggioso, per i benefici che ne derivano, di un pignoramento successivo.
b) Nel caso di specie è esclusa l'applicazione del pignoramento completivo, mancando l'ipotesi di partecipazione, né può darsi pignoramento successivo perché la realizzazione dell'effetto cambiario non ha ancora avuto luogo.
c) Il reclamo 20 ottobre 1993 di __________ deve pertanto essere accolto e il provvedimento 18 ottobre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano è annullato.
Con diffida di anticipazione di spese (formulario n.43) del 10 novembre 1993 l'UE di Lugano ha chiesto a __________ Fr. 4'104.10.
Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la creditrice con reclamo 15 novembre 1993 postulandone l'annullamento.
Nella misura in cui il provvedimento si riferisce a spese in vista dell'incasso all'estero del vaglia cambiario, a questo stadio di procedura il reclamo va accolto per i seguenti motivi:
a) I crediti - tra cui rientra la pretesa creditoria di diritto cambiario sottesa al vaglia cambiario - sono venduti dall'organo d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di un mese dalla domanda di vendita (art. 122 cpv.1 LEF).
b) Le modalità di realizzazione sono quelle classiche della vendita ai pubblici incanti ex art. 125 LEF, secondo il principio della monetizzazione del credito pignorato (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I , Zurigo 1984, §30 n.22 p.426).
c) L'asta pubblica di un credito incorporato in una cartavalore da mettere all'incasso all'estero è di regola poco appetibile per eventuali offerenti ed è suscettibile di speculazioni urtanti (Fritzsche/Walder, op. cit., §30 n.22 p.427): l'art. 131 LEF consente al creditore di contrastare gli effetti negativi della vendita all'asta, potendo richiedere l'assegnazione in pagamento ex cpv.1 oppure l'assegnazione per l'incasso secondo il cpv.2 (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §27 m.36 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.226-227; Fritzsche/Walder, op. cit., §30 n.23 ss. p.427 ss.).
Nel caso di specie l'Ufficio esecuzione ha correttamente inviato il formulario n.9 ma non ne ha tratto le debite conclusioni: infatti, dal mancato pagamento dell'effetto cambiario e dal silenzio del debitore cambiario, non si poteva che dedurne per atti concludenti la volontà di non riconoscere il debito.
L'atto successivo doveva quindi essere la fissazione della vendita ai pubblici incanti ex art. 125 LEF, riservata al creditore la facoltà di richiedere l'assegnazione in pagamento (art. 131 cpv.1 LEF, con il conseguente uso del formulario n.33) o l'assegnazione per l'incasso (art. 131 cpv.2 LEF, facendo capo al formulario n.34).
Se la vendita all'asta non dovesse portare al pagamento completo del credito in esecuzione, l'UE procederà d'ufficio ad un pignoramento successivo (= Nachpfändung) ex LEF 145.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 99, 125, 131 e 145 LEF,
PRONUNCIA:
Le procedure inc. __________ e __________ sono dichiarate congiunte.
Il reclamo 20 ottobre 1993 (inc. __________) di __________, __________, è accolto.
2.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 18 ottobre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano.
3.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 10 novembre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: ______________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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