AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00088
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00088
Lugano
26 aprile 1996/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 19 aprile 1994 di
__________,
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura fallimentare concernente
in tema
di pagamento delle spese relative al fallimento;
viste le
osservazioni 25 aprile 1994 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. Nell’ambito
della procedura fallimentare concernente la __________ __________ chiusa per mancanza
d’attivo ex art. 230 LEF, il 24 agosto 1993 l’UEF di Locarno ha chiesto a
__________ quale amministratore della fallita e a “dipendenza della sua istanza
di fallimento ai sensi dell’art. 725 CO”, il versamento dell’importo di Fr.
1’203.80 “corrispondente allo scoperto delle spese e nostre competenze”.
B. Con sollecitatoria 15 marzo 1994 l’UEF di Locarno ha
chiesto a __________ il versamento dell’importo di Fr. 1’353.80 relativo alle
spese del fallimento e alle “spese di tribunale e di sollecito”.
C. Con scritto 28 marzo 1994 il patrocinatore del
reclamante ha contestato l’obbligo di __________, quale l’amministratore della
società anonima, di pagare l’importo richiesto.
D. Con provvedimento 12 aprile 1994 l’UEF di Locarno ha
nuovamente chiesto a __________ la corresponsione del noto importo,
assegnandogli nel contempo un termine di dieci giorni per reclamare contro il
provvedimento all’Autorità di vigilanza.
E. Con reclamo 19 aprile 1994 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del provvedimento 12 aprile 1994, atteso che “non c’é
nessun obbligo legale per un amministratore di una SA fallita di sopportare i
costi del fallimento”. A mente del reclamante una responsabilità può “al
massimo esistere per la __________ in fallimento ed anche in questo caso solo
per i costi fino alla prima riunione dei creditori”.
F. Con osservazioni 25 aprile 1994 l’UEF di Locarno ha
chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno
riprese in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. Ex art.
192 LEF il fallimento delle società anonime può essere dichiarato senza preventiva
esecuzione nei casi previsti dall’art. 725 CO.
-
Per principio dottrinale consolidato, che trova il
suo fondamento nell’art. 35 cpv. 1 del Regolamento concernente
l’amministrazione degli uffici dei fallimenti del 13 luglio 1911 (nel seguito
RUF; RS 281.32), il rinvio all’art. 169 LEF contenuto nell’art. 194 LEF,
permette al giudice del fallimento di pretendere dal debitore che richiede il
suo fallimento le spese della pronuncia del medesimo, nonché l’anticipazione
delle spese necessarie fino alla prima adunanza dei creditori (Carl Jäger,
Commentaire de la Loi Fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol
II, Losanna 1920, n. 3 all’art. 191 LEF e n. 2 all’art. 192; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 271; Kurt Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 38 m. 33; Werner
Baumann, die Konkurseröffnung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, Zurigo 1979, p. 97; DTF 118 III 30; Rep 1991 p. 506).
Ciò tende ad evitare, in una certa misura, l’esercizio abusivo della
dichiarazione d’insolvenza (Amonn, op. cit., § 38 m. 33).
-
Per l’art. 35 RUF se il decreto di fallimento non ha
posto a carico del debitore richiedente il fallimento l’obbligo di anticipare
le spese occorrenti sino alla prima adunanza dei creditori, l’ufficio avrà il
diritto di esigere tale anticipazione dal debitore (Baumann, op. cit.,
n. 1 a p. 96; Amonn, op. cit., § 38 m. 33).
-
Nel caso di specie sembrerebbe (tale circostanza è
comunque irrilevante per quanto esposto sub 5) che il decreto di fallimento
abbia rinunciato a porre a carico della __________ le spese occorrenti alla
liquidazione del fallimento: per i principi testé descritti, tale diritto si è
dunque trasferito all’Ufficio di esecuzione e fallimenti preposto alla
liquidazione del fallimento.
-
E’ di tutta evidenza che debitrice per le spese
occorse fino alla prima adunanza dei creditori è la società anonima che ha chiesto
al Pretore la dichiarazione di fallimento ex art. 192 LEF. All’amministratore
della persona giuridica non può, di conseguenza, essere richiesta
l’anticipazione delle spese ai sensi dei combinati art. 194 e 169 LEF, atteso
che egli, quale organo, ha agito in nome e per conto della debitrice. Ne
consegue l’accoglimento del gravame con conseguente declaratoria di nullità del
provvedimento impugnato
-
A futura memoria va ricordato all’Ufficio che in
simili fattispecie è opportuno chiedere tempestivamente alla debitrice
un’anticipazione sufficiente ex art. 169 LEF, con comminatoria di non procedere
in caso di omissione. Tale richiesta si rende necessaria nel caso in cui la
società non dispone di attivi, perché gli amministratori e tutti coloro che si
occupano della gestione possono essere tenuti responsabili per le spese occorse
fino alla prima adunanza dei creditori solo nell’ipotesi siano realizzate le
premesse dell’art. 754 CO.
-
Il reclamo 19 aprile 1994 di __________ è dunque
accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 169, 192, 194 LEF; 35 RUF; 725 e 754 CO
pronuncia: 1. Il reclamo 19 aprile 1994
di __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 12 aprile
1994 dell’UEF di Locarno nella procedura fallimentare concernente __________.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
__________-
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster