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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00088
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00088
Lugano 26 aprile 1996/C/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 19 aprile 1994 di
__________,
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura fallimentare concernente
in tema di pagamento delle spese relative al fallimento;
viste le osservazioni 25 aprile 1994 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della procedura fallimentare concernente la __________ __________ chiusa per mancanza d’attivo ex art. 230 LEF, il 24 agosto 1993 l’UEF di Locarno ha chiesto a __________ quale amministratore della fallita e a “dipendenza della sua istanza di fallimento ai sensi dell’art. 725 CO”, il versamento dell’importo di Fr. 1’203.80 “corrispondente allo scoperto delle spese e nostre competenze”.
B. Con sollecitatoria 15 marzo 1994 l’UEF di Locarno ha chiesto a __________ il versamento dell’importo di Fr. 1’353.80 relativo alle spese del fallimento e alle “spese di tribunale e di sollecito”.
C. Con scritto 28 marzo 1994 il patrocinatore del reclamante ha contestato l’obbligo di __________, quale l’amministratore della società anonima, di pagare l’importo richiesto.
D. Con provvedimento 12 aprile 1994 l’UEF di Locarno ha nuovamente chiesto a __________ la corresponsione del noto importo, assegnandogli nel contempo un termine di dieci giorni per reclamare contro il provvedimento all’Autorità di vigilanza.
E. Con reclamo 19 aprile 1994 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 12 aprile 1994, atteso che “non c’é nessun obbligo legale per un amministratore di una SA fallita di sopportare i costi del fallimento”. A mente del reclamante una responsabilità può “al massimo esistere per la __________ in fallimento ed anche in questo caso solo per i costi fino alla prima riunione dei creditori”.
F. Con osservazioni 25 aprile 1994 l’UEF di Locarno ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 192 LEF il fallimento delle società anonime può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dall’art. 725 CO.
Per principio dottrinale consolidato, che trova il suo fondamento nell’art. 35 cpv. 1 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti del 13 luglio 1911 (nel seguito RUF; RS 281.32), il rinvio all’art. 169 LEF contenuto nell’art. 194 LEF, permette al giudice del fallimento di pretendere dal debitore che richiede il suo fallimento le spese della pronuncia del medesimo, nonché l’anticipazione delle spese necessarie fino alla prima adunanza dei creditori (Carl Jäger, Commentaire de la Loi Fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol II, Losanna 1920, n. 3 all’art. 191 LEF e n. 2 all’art. 192; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 271; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 38 m. 33; Werner Baumann, die Konkurseröffnung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1979, p. 97; DTF 118 III 30; Rep 1991 p. 506). Ciò tende ad evitare, in una certa misura, l’esercizio abusivo della dichiarazione d’insolvenza (Amonn, op. cit., § 38 m. 33).
Per l’art. 35 RUF se il decreto di fallimento non ha posto a carico del debitore richiedente il fallimento l’obbligo di anticipare le spese occorrenti sino alla prima adunanza dei creditori, l’ufficio avrà il diritto di esigere tale anticipazione dal debitore (Baumann, op. cit., n. 1 a p. 96; Amonn, op. cit., § 38 m. 33).
Nel caso di specie sembrerebbe (tale circostanza è comunque irrilevante per quanto esposto sub 5) che il decreto di fallimento abbia rinunciato a porre a carico della __________ le spese occorrenti alla liquidazione del fallimento: per i principi testé descritti, tale diritto si è dunque trasferito all’Ufficio di esecuzione e fallimenti preposto alla liquidazione del fallimento.
E’ di tutta evidenza che debitrice per le spese occorse fino alla prima adunanza dei creditori è la società anonima che ha chiesto al Pretore la dichiarazione di fallimento ex art. 192 LEF. All’amministratore della persona giuridica non può, di conseguenza, essere richiesta l’anticipazione delle spese ai sensi dei combinati art. 194 e 169 LEF, atteso che egli, quale organo, ha agito in nome e per conto della debitrice. Ne consegue l’accoglimento del gravame con conseguente declaratoria di nullità del provvedimento impugnato
A futura memoria va ricordato all’Ufficio che in simili fattispecie è opportuno chiedere tempestivamente alla debitrice un’anticipazione sufficiente ex art. 169 LEF, con comminatoria di non procedere in caso di omissione. Tale richiesta si rende necessaria nel caso in cui la società non dispone di attivi, perché gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione possono essere tenuti responsabili per le spese occorse fino alla prima adunanza dei creditori solo nell’ipotesi siano realizzate le premesse dell’art. 754 CO.
Il reclamo 19 aprile 1994 di __________ è dunque accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 169, 192, 194 LEF; 35 RUF; 725 e 754 CO
pronuncia: 1. Il reclamo 19 aprile 1994 di __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 12 aprile 1994 dell’UEF di Locarno nella procedura fallimentare concernente __________.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
__________-
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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