AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00109
Data decisione, Autorità: 17.11.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00109
Lugano 17 novembre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 10 aprile 1995 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla
contro
in materia di stato di riparto;
viste le osservazioni: - 27 aprile 1995 della
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 17 novembre 1993 dell’UE di Lugano __________ procede contro __________ in via realizzazione del pegno immobiliare Fol PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di __________, di proprietà dell’escusso.
B. L’11 novembre 1993 la creditrice ha formulato la domanda di vendita.
C. Con provvedimento 26 luglio 1994 __________ l’UE di Lugano ha fissato al 18 agosto 1994 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari, al 21 novembre 1994 il deposito delle condizioni d’asta e al 15 dicembre 1994 la data dell’incanto.
D. La __________ del condominio __________ ha tempestivamente insinuato un credito di Fr. 40’000.-- relativo a spese condominiali arretrate: la pretesa creditoria è stata riconosciuta e collocata nell’elenco oneri sub n. 4 limitatamente a Fr. 36’601.35 come credito garantito da “ipoteca legale dei condomini”.
Nell’elenco oneri, in posizione antecedente al credito __________ sono stati iscritti:
Fr. 18’962.85 rispett. Fr. 3’219.60 per le pretese creditorie del Comune di __________ e dello Stato del Cantone Ticino garantite da ipoteca legale diretta (sub n. 1 e 2);
complessivi Fr. 576’137.05 per i crediti della __________ garantiti da cartelle ipotecarie di I, II e III grado (sub n. 3).
E. L’elenco oneri 26 agosto 1994, intimato lo stesso giorno alle parti interessate, è cresciuto in giudicato per mancanza d’impugnativa.
F. Il 15 dicembre 1994 il fondo è stato aggiudicato a __________ per Fr. 332’000.--.
G. Il 31 marzo 1995 l’UE di Lugano ha depositato lo stato di riparto relativo al Fol. di PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di __________: il credito __________, iscritto come nell’elenco oneri sub n. 4 dello stato di riparto, risulta interamente scoperto, atteso che l’importo ricavato dalla vendita del pegno non è risultato neppure sufficiente a coprire __________, creditrice garantita da cartelle ipotecarie di I, II e III rango.
H. Con reclamo 10 aprile 1995 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dello stato di riparto, chiedendo che le venga assegnato dal ricavo della vendita l’importo di Fr. 36’601.05, atteso che:
“il suo credito è garantito da ipoteca legale (...) e pertanto deve essere considerato alla medesima stregua dell’ipoteca legale del Comune di __________ e dell’Amministrazione cantonale”;
“secondo l’art. 712 i CC all’ipoteca legale dei condomini si applicano per analogia le disposizioni concernenti l’ipoteca legale degli artigiani ai sensi degli art. 839 ss. CC. Ne consegue che nella fattispecie deve per legge essere considerata l’esistenza di un’ipoteca legale, antecedente a quelle convenzionali della Banca”;
“vi è una violazione dell’art. 841 CC che protegge gli interessi degli artigiani, rispettivamente dei condomini” perché “le ipoteche convenzionali costituite a favore della __________ superano di molto il valore di stima peritale dell’immobile edificato”.
I. Con osservazioni 27 aprile 1995 la __________ ha postulato la reiezione del gravame.
assevera che lo stato di riparto riprende senza alcuna modifica l’elenco oneri cresciuto in giudicato, dal quale “risulta chiara l’anteposizione dei pegni immobiliari della banca all’ipoteca legale della reclamante”. “Non avendo contestato l’elenco oneri, la reclamante non è autorizzata ad impugnare lo stato di riparto”.
A mente dell’osservante “i crediti per imposte comunali e cantonali sono al beneficio di un’ipoteca legale prevista dal diritto cantonale (art. 183 LAC) senza bisogno d’iscrizione (...) e anteposti ex lege a tutti gli altri pegni immobiliari”, anche alle ipoteche legali degli artigiani e dei condomini, che “hanno un rango determinato secondo la data d’iscrizione al libro-giornale del registro fondiario”. “Le cartelle ipotecarie di cui __________ era proprietaria sono state iscritte prima dell’ipoteca legale degli artigiani e correttamente, vista l’insufficienza del ricavo, l’Ufficio esecuzioni ha attribuito ai pegni precedenti quelli della reclamante l’intero ricavo”.
Per __________ l’art. 841 CC sarebbe applicabile solo agli artigiani e non alla comunione dei comproprietari di una PPP.
L. Pure l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame asseverando che lo stato di riparto riprende senza alcuna modifica l’elenco oneri cresciuto in giudicato.
Considerato
in diritto:
Incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 RFF). Il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco degli oneri non possono infatti essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli oneri (art. 43 cpv.1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art. 102 RFF anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare).
L’elenco oneri, come la graduatoria fallimentare (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e riferimenti ivi), benché definitivo può ancora essere modificato in casi eccezionali, segnatamente quando:
un credito è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
un credito non è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
vi è stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato
fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
Nel caso di specie è pacifico che l’elenco oneri del 26 agosto 1994 avesse acquistato forza di cosa giudicata già prima del 31 marzo 1995, data in cui l’UE di Lugano ha depositato lo stato di ripartizione.
__________ si aggrava contro l’iscrizione nello stato di riparto delle ipoteche convenzionali di I, II e III grado della __________ in posizione antecedente al suo credito, garantito da ipoteca legale.
Come già evidenziato al considerando 1, l’Autorità di vigilanza in questo stadio di procedura deve, di regola e riservate le note eccezioni, limitarsi ad esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione.
Siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative al grado dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.
A questo stadio della procedura l’Autorità di vigilanza deve limitarsi ad esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri e nel caso di specie l’UE di Lugano ha allestito la ripartizione conformemente a quest’ultimo.
Nel caso di specie le cartelle ipotecarie di I, II e III grado sono state iscritte il 26 febbraio 1987, il 23 dicembre 1988 e il 24 ottobre 1989 mentre le ipoteche legali dei condomini sono state iscritte solo il 26 giugno 1991, il 28 agosto 1992 e il 7 settembre 1994. Orbene per il principio “prior tempore, potior iure”, le tre cartelle ipotecarie prevalgono sull’ipoteca legale indiretta. L’ipoteca convenzionale fatta valere da __________ è quindi poziore rispetto all’ipoteca della comunione dei comproprietari del condominio __________.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 157 cpv. 2 LEF; 43 cpv. 1, 102, 112 cpv. 2 RFF; 712i, 836. 841, 972 cpv. 1 CC; 183 cpv. 1 n. 1 LAC
PRONUNCIA:
Il reclamo 10 aprile 1995 __________ Lugano, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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