AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00174
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00174/00189
Lugano 9 febbraio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 2 agosto 1995 (inc. n. __________) e 16 agosto 1995 (inc. n. __________) di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione d’un pegno immobiliare n. __________ promosse dalla
contro
in materia di elenco oneri e di aggiudicazione;
richiamato il decreto presidenziale 4 agosto 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo al reclamo del 2 agosto 1995 (inc. n. __________);
viste le osservazioni: - 28 agosto 1995 del Comune
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________, __________ e __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare del 17 ottobre 1991 __________ __________ (in seguito: __________) procede contro i debitori solidali __________, __________ e ____________________ per Fr. 168’339.-- oltre accessori.
Essa menziona quale titolo di credito: “Credito in conto corrente di Fr. 160’000.-- concesso in data 10.10.90 e disdettato il 5.6.91 per il 16.7.91, garantito da: cartella ipotecaria al portatore di Fr. 160’000.--, iscritta il 4.10.90 al doc. __________ gravante in I grado il Fol. part. __________ RFD di __________, di proprietà dei debitori (1/3 ciascuno)”.
Le opposizioni interposte da __________ e da __________ __________ ai PE loro intimati sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città con sentenze 7 luglio 1992, cresciute in giudicato.
B. Il 24 agosto 1993 la creditrice ha presentato le domande di vendita.
C. Con avviso d’incanto 2 agosto 1994 l’UEF di Locarno ha fissato al 26 agosto 1994 il termine per l’insinuazione degli oneri fondiari, all’8 settembre 1994 il deposito delle condizioni d’asta e al 7 ottobre 1994 la data dell’incanto.
D. Il 7 settembre 1994 l’UEF ha allestito l’elenco oneri intimandolo lo stesso giorno alle parti interessate.
E. Con scritto 23 settembre 1994 __________ ha tra l’altro confermato all’Ufficio la ricezione dell’elenco oneri avvenuta il 12 settembre 1994, contestandone genericamente il contenuto.
F. Con reclamo 4 ottobre 1994 __________ e la moglie __________ hanno postulato l’allestimento “di un nuovo capitolato d’oneri che tenga conto” della rivendicazione di proprietà di __________. A mente dei reclamanti nell’elenco oneri 7 settembre 1994 “la rivendicazione della moglie signora __________, sulla parte di comproprietà (del marito) dell’immobile sito nel __________, non è stata tenuta in debito conto”.
G. Con sentenza 7/23 marzo 1995 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile per tardività il reclamo di __________ e ha respinto il reclamo di __________, ordinando all’UEF di Locarno di dar avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF e di non procedere all’incanto fino ad evasione di siffatta procedura.
H. Con provvedimento 25 aprile 1995 l’UEF ha assegnato a __________ il termine di dieci giorni per promuovere l’azione di rivendicazione, con comminatoria di rinuncia in caso di omissione.
I. Con nuovo avviso d’incanto 26 giugno 1995 l’UEF di Locarno, ritenuto che __________ non ha iniziato alcuna causa di rivendicazione, ha fissato al 17 luglio 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 7 agosto 1995 la data dell’incanto, rilevando che l’elenco oneri depositato l’8 settembre 1994 è cresciuto in giudicato.
L. Con reclamo 2 agosto 1995 (inc. n. __________) __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità di un non meglio precisato avviso di pignoramento contro il fratello __________ e la modifica dell’elenco oneri, atteso che:
“__________ si è visto comunicare dall’UEF di Locarno il 6 giugno, ricevuto soltanto fine luglio, in ragione di un cambiamento di indirizzo, l’avviso di pignoramento concernente __________ debitore di Fr. 93’560.45 + int. e spese”;
“__________ è stato interamente pagato da sua sorella __________ e da __________ con Fr. 60’000.-- rappresentando il suo terzo il 12.10.1990, e che non è stato possibile cancellare la sua quota parte nel registro fondiario a causa dei decreti federali urgenti“;
“__________ non può essere pignorato su un bene che non possiede più da cinque anni”.
M. Il 7 agosto 1995, non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo 2 agosto 1995 (inc. n. __________), il fondo è stato aggiudicato in sede di asta pubblica per Fr. 165’000.--.
N. Con reclamo 16 agosto 1995 (inc. n. __________) __________ ha postulato, con le stesse argomentazioni esposte sub L, la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione del 7 agosto 1995, del noto avviso di pignoramento contro il fratello __________ __________ e la modifica dell’elenco oneri. Il reclamante assevera inoltre di non aver ricevuto l’elenco oneri.
O. Con osservazioni 6 settembre 1995 l’UEF di Locarno ha postulato, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la declaratoria di tardività dei due gravami.
Considerato
in diritto:
I due reclami sono sostanzialmente diretti contro provvedimenti dell’UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee e riguardanti le medesime parti in causa: le cause inc. n. __________ e __________ possono quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza.
Con i reclami in oggetto __________ si aggrava in sostanza contro un presunto avviso di pignoramento concernente il fratello __________, contro l’elenco oneri e contro l’aggiudica-zione in sede di asta pubblica del mappale n. __________ di __________.
a) Per l’art. 17 cpv. 1 LEF è ammesso il reclamo all’Autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell’Ufficio, sia che violi le disposizioni della LEF sia che appaia non giustificato dalle circostanza.
b) I reclami di __________ presentano, in quanto rivolti contro un presunto avviso di pignoramento contro il fratello __________ __________, connotazioni di non comune confusione. Il reclamante non dice nell’ambito di quale esecuzione quale avviso di pignoramento contro il fratello viene impugnato e, non producendo il reclamante la notifica ricevuta, non è neppure possibile evincerlo in via interpretativa. Non potendo ovviamente bastare il richiamo generico a un “avviso di pignoramento concernente __________ debitore in Fr. 93’560.65 oltre interessi e spese”, i gravami, in quanto diretti contro il non meglio precisato avviso di pignoramento contro __________ __________, vanno dichiarati irricevibili per carenza del presupposto dello specifico provvedimento impugnato.
Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF la realizzazione immobiliare si opera secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
a) Prima dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri gravanti l’immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all’estratto del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).
b) A differenza di quanto preteso dal reclamante, l’elenco oneri 7 settembre 1994, trasmesso lo stesso giorno agli interessati, è stato notificato a __________, come da lui espressamente rilevato nello scritto 23 settembre 1994, il 12 settembre 1994. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare reclamo veniva dunque a scadere il 22 settembre 1994 (art. 31 cpv. 1 LEF). I reclami 2 agosto 1995 e 16 agosto 1995 in quanto rivolti contro l’elenco oneri risultano pertanto ampiamente intempestivi, come già lo era del resto il reclamo 4 ottobre 1994 (inc. n. __________) evaso con pronunciato 7/23 marzo 1995 da questa Camera.
a) L’avviso d’incanto è pubblicato almeno un mese prima (art. 138 cpv. 1 LEF) e deve contenere tra l’altro (cfr. art. 138 cpv. 2 n. 1 LEF) il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto.
Per l’art. 139 LEF copia del bando è notificata al creditore, al debitore, ed eventualmente al terzo proprietario dell’immobile, come pure ad ogni altro interessato iscritto nei libri pubblici, nell’ipotesi che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante (cfr. anche art. 30 cpv. 2 RFF, applicabile nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 102 RFF).
Oltre alle indicazioni previste all’art. 138 LEF, il bando menzionerà il nome e il domicilio del debitore e designerà esattamente il fondo da realizzare ed il suo valore di stima (art. 29 cpv. 1 RFF).
Per l’art. 30 cpv. 1 RFF “subito dopo la pubblicazione dell’incanto, l’ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall’art. 139 LEF.
b) Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha provveduto a pubblicare l’avviso d’incanto sul FUC (n. 51 del 27 giugno 1995 e n. 54 del 7 luglio 1995) e lo ha notificarlo a tutti gli interessati, tra cui il reclamante (art. 139 LEF; 30 cpv. 1 e 2 RFF).
Avendo l’UEF di Locarno ossequiato i prescritti procedurali di cui ai combinati art. 138 cpv. 1 LEF, 139 LEF e 30 cpv. 1 e 2 RFF ne consegue la reiezione del gravame e la validità dell’aggiudicazione del 7 agosto 1995, avvenuta sulla base delle condizioni d’asta, rimaste inimpugnate, e del pregresso elenco oneri cresciuto in giudicato.
a) Il fondo posto in esecuzione è iscritto a Registro fondiario quale comproprietà per 1/3 ciascuno di __________, __________ e __________. rivendica in sostanza, sulla scorta della convenzione 12 ottobre 1990, di essere comproprietario anche della quota di un terzo del fondo iscritta a nome di __________.
b) L’affermazione è chiaramente in contrasto con i pubblici registri e documenti da cui risulta in termini inequivocabili che __________ è comproprietario in ragione di un terzo del mappale n. __________ di __________: per l’art. 9 cpv. 1 CC siffatti riscontri pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
L’affermazione di segno contrario del reclamante è restata allo stadio di puro parlato senza supporto probatorio alcuno, atteso che la convenzione 12 ottobre 1990 prodotta dal reclamante a sostegno della sua tesi è nulla per carenza dei requisiti d’ordine formale (cfr. art. 216 CO).
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 1 e 2, 31 cpv. 1, 133-143 bis, 138, 139, 140, 151 ss., 156 LEF; 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 e 2, 102 RFF; 9 cpv. 1 CC; 216 CO
pronuncia
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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