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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00187
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00187
Lugano
24 maggio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 1. settembre 1995 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno quale ufficio richiesto nella
procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________
nella procedura concordataria concernente
in materia di condizioni d’asta;
richiamato il
decreto presidenziale 5 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
-
che nel concordato della __________, con rogatoria di
vendita del 17 luglio 1995 la liquidatrice, __________, ha incaricato l’UEF di
Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti della part. n.
__________ RFD di __________ di proprietà della ditta al beneficio del
concordato;
-
che con avviso d’incanto del 2 agosto 1995 __________,
l’UEF di Locarno ha fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni
d’asta e al 26 settembre 1995 la data dell’incanto;
-
che al n. 10 delle condizioni d'asta l’UEF ha
stabilito che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui
sopra devono essere effettuati come segue:
-
se
l’offerta supera Fr. 135’000.--: il saldo in contanti o a mezzo assegno
bancario al momento dell’aggiudicazione e il resto entro 30 giorni con
l’interesse del 7 %;
-
oltre
a Fr. 10’000.-- quale acconto spese di realizzazione e di trapasso e Fr.
15’000.-- quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria
-
che con reclamo 1. settembre 1995 la __________. ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità delle
condizioni d'asta depositate il 21 agosto 1995, atteso che:
-
il
pagamento a contanti di Fr. 15’000.--, previsto al pto 10 del verbale
d’incanto, quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria
__________, è eccessivo;
-
“non
vi è traccia nell’incarto delle spese che la __________ __________ ha dovuto
sostenere e non è stato allestito nessun conto delle spese”;
-
“la
ricorrente chiede che tale importo venga percepito non già quale acconto, bensì
quale somma definitiva. Inoltre che tale importo venga massicciamente ridotto”;
-
che l’UEF di Locarno ha depositato il 21 agosto 1995
il verbale d’incanto d’immobili riferito al fondo di proprietà della __________
__________ alla particella n. __________ RFD di __________
-
che ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento;
-
che
determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di
deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione
che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti sia accessibile al pubblico e che gli
interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF
112 III 42);
-
che lunedì 21 agosto 1995 l’UEF di Locarno era
liberamente accessibile e il termine ha quindi cominciato a decorrere;
-
che
per l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da
cui comincia a decorrere;
-
che
il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza giovedì 31 agosto 1995;
-
che
di conseguenza il reclamo 1. settembre 1995 è irricevibile per tardività;
-
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi
richiamati gli art.
17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF
pronuncia:
-
Il
reclamo 1. settembre 1995 della __________, è irricevibile per tardività.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione:______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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