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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00188
Data decisione, Autorità: 24.05.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00188
Lugano 24 maggio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 1. settembre 1995 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno quale ufficio richiesto nella procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________ nella procedura concordataria concernente
in materia di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 5 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 21 settembre 1995 dello
2 ottobre 1995 della __________
4 settembre 1995 e 5 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel concordato della __________, con rogatoria di vendita del 17 luglio 1995 la liquidatrice, __________, ha incaricato l’UEF di __________ di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________, di proprietà della ditta al beneficio del concordato. La liquidatrice si è riservata di allestire l’elenco degli oneri.
B. Con avviso d’incanto del 2 agosto 1995 (FUC n__________), l’UEF di Locarno ha fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 26 settembre 1995 la data dell’incanto.
C. L’elenco oneri, redatto prevalentemente in lingua francese, e le condizioni d’asta sono stati depositati il 21 agosto 1995.
D. Il credito garantito da ipoteca legale degli artigiani e imprenditori della __________. è preceduto nell'elenco oneri, per quanto di rilevanza nella fattispecie, dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
__________, Prime 1994, Fr. 2’280.80.
taxe immobilière 1994 Fr. 909.60
tassa fognatura 1995 Fr. 216.--
tassa acqua potabile 1992 Fr. 911.40
tassa acqua potabile 1995 Fr. 768.10
tassa spazzatura 1994 Fr. 450.--
tassa spazzatura 1995 Fr. 450.--
contributo costruzione opere canalizzazione, rata 1 Fr. 642.90.
2A. Stato del Cantone Ticino, rappr. da Ufficio cantonale di esazione, Bellinzona:
imposta cantonale 1990 (interessi) Fr. 352.85
imposta cantonale 1991 (interessi) Fr. 112.10
imposta cantonale 1992 (interessi) Fr. 118.10
imposta cantonale 1993 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 1’020.65
imposta cantonale 1994 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 945.40
imposta cantonale 1995 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 901.10
imposta cantonale 1990 oltre interessi Fr. 3’438.80
imposta cantonale 1991 Fr. 832.30
imposta cantonale 1992 oltre interessi (imp. provvisorio) Fr. 887.90
E. Con tempestivo reclamo 1. settembre 1995 la __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dell’elenco oneri, atteso che:
“per l’art. 2 cpv. 3 LEF l’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione spetta ai Cantoni. In ogni Cantone vi sono una o più lingue ufficiali, che devono essere utilizzate all’esclusione di altre”;
“siccome nel Cantone Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, anche il formulario dell’elenco oneri doveva essere allestito in italiano. La censura ha anche carattere sostanziale, ritenuto che è giusto esigere che i creditori (e non soltanto i loro rappresentanti) possano avere una percezione ed una comprensione diretta ed immediata di quanto stia accadendo. L’allestimento del formulario in questione in altra lingua nazionale crea poi problemi insormontabili quando viene fatto riferimento ad articoli di leggi cantonali per nulla applicabili in Ticino”;
“per l’art. 140 cpv. 2 e 37 cpv. 2 RRF nella comunicazione dell’elenco oneri sarà indicato che il termine per impugnare l’esistenza, l’estensione, il grado o l’esigibilità di una pretesa è di dieci giorni dalla comunicazione e che la contestazione deve esser fatta per iscritto presso l’Ufficio, designando esattamente la pretesa contestata, altrimenti essa si avrà per riconosciuta per quanto concerne l’esecuzione in corso. Nell’état des charges del 21 agosto 1995 non figura il citato importante avvertimento”;
dall’atto impugnato risulta che il fondo ha una superficie totale di 2900 m, mentre, in realtà, il fondo risulta avere una superficie molto inferiore a quella indicata;
“il premio d’assicurazione fatto valere dall’__________ non può essere considerato quale credito garantito da ipoteca legale”;
“non è corretto nemmeno che risultino garantiti da ipoteca legale quei crediti appena scaduti o non ancora esigibili che l’ente pubblico fa valere all’ultimo momento”.
F. Con osservazioni 21 settembre 1995 lo __________ ha rilevato che “se la procedura di liquidazione concordataria con abbandono dell’attivo, che presenta le più grandi analogie con quella fallimentare, è stata aperta a __________, l’elenco oneri, che è parte integrante della graduatoria, dovrebbe essere allestito nella lingua ufficiale del luogo di apertura della procedura concordataria”.
G. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
In via preliminare va evidenziato che il reclamo del
settembre 1995 interposto dalla __________ contro l’elenco oneri è tempestivo, a differenza del reclamo di stessa data contro le condizioni d’asta (inc. n. __________). Con l’avviso d’incanto del 2 agosto 1995 ________-, l’UEF di Locarno ha infatti fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni d’asta ma non ha comunicato che avrebbe parimenti depositato anche l’elenco oneri quale parte integrale della graduatoria. La reclamante ha quindi saputo dell’avvenuto deposito dell’elenco oneri, ritenuto che lo stesso le è stato intimato dall’UEF il 21 agosto 1995, al più presto il 22 agosto 1995. Ne consegue la tempestività del reclamo del 1. settembre 1995.
La realizzazione forzata di fondi in via rogatoriale è prevista espressamente nell’esecuzione in via di pignoramento agli art. 74 ss. RFF e nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 102 RFF che rinvia agli art. 74 ss. RFF): non vi è motivo per non applicare, in via analogica, gli art. 74 ss. RFF anche alla realizzazione dei fondi nella procedura di fallimento, atteso che -oltre alla norma generale dell’art. 221 cpv. 2 LEF- il regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, in RS 281.32), cui rinvia expressis verbis l’art. 122 RFF, è pure silente sull’istituto della rogatoria e vi è ragionevole necessità di siffatta disciplina (cfr. mutatis mutandis DTF 51 III 8 cons. 1).
Ritenuto che nella procedura di concordato con abbandono dell’attivo sono determinanti le disposizioni che regolano la realizzazione di fondi ai pubblici incanti nel fallimento (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 450; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, § 77 m. 30), vi è applicazione in via analogica degli art. 74 ss. RFF anche nella procedura che ci occupa.
a) Se il fondo da realizzare è situato, come nel caso di specie, in circondario diverso dal foro del concordato (UEF di Locarno, con __________, quale liquidatrice del concordato __________ in liq. conc., __________), la domanda di vendita dovrà essere presentata al liquidatore del foro del concordato, che -quale autorità richiedente (o rogante)- incaricherà della realizzazione l’ufficio del luogo di situazione del fondo quale ufficio richiesto (o rogato), cfr. art. 74 cpv. 1 RFF per analogiam.
b) L’ufficio richiesto procederà direttamente a tutte le operazioni connesse alla realizzazione in senso stretto, in procedura fallimentare risp. di concordato per abbandono dell’attivo segnatamente (cfr. art. 75 cpv. 1 RFF per analogiam; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 28 m. 11):
alle pubblicazioni ufficiali (art. 138 e 143 LEF);
alle comunicazioni necessarie (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF);
all’allestimento delle condizioni d’incanto (art. 134 e 135 LEF);
all’incasso del prezzo di vendita;
all’iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario.
c) Le questioni di apprezzamento, compresi i rinvii all’uso locale, connesse alla realizzazione di fondi sono di esclusiva competenza dell’ufficio richiesto (art. 75 cpv. 2 RFF); ad esso spetta pure il diritto di scegliere il modo più opportuno di pubblicizzare la vendita immobiliare e di stabilirne i termini, tenendo conto delle eventuali proposte motivate dell’ufficio richiedente (art. 75 cpv. 3 RFF).
d) Questioni di diritto, preliminari alle incombenze di realizzazione in senso stretto, sono invece di esclusiva competenza dell’ufficio richiedente.
Nel fallimento e nel concordato con abbandono dell’attivo non vi è spazio per la procedura di epurazione dell’elenco oneri ex art. 106-109 LEF (cfr. Amonn, op. cit., § 46 m. 20; Marcel Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21-22; Fritzsche/Walder, op. cit., § 77 m. 30). La graduatoria nel fallimento e nel concordato con abbandono dell’attivo infatti, quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento risp. del liquidatore del concordato che non può essere impugnato avanti la delegazione dei creditori ex art. 316e cpv. 2 LEF (DTF 77 III 135), può essere contestata in via di reclamo ex art. 17 LEF (per violazione di prescritti procedurali) o con azione di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF risp. art. 316g LEF (quando è contestato il contenuto di diritto materiale) cfr. DTF 85 III 97, CEF 15 settembre 1987 in re G.G. e CEF 19 ottobre 1987 in re UBS nonché Amonn, op. cit., § 46 m. 34 e Gilliéron, op. cit., p. 337; Fritzsche/Walder, op. cit., § 77 m. 30).
Ne consegue in concreto che il reclamo 1. settembre 1995 della __________ contro l’elenco oneri è irricevibile per incompetenza territoriale dell’Autorità di vigilanza del Canton Ticino, atteso che censure per violazione di prescritti procedurali o contestazioni riguardo il contenuto di diritto materiale andavano promosse al foro dell’Autorità rogante competente per l’allestimento della graduatoria, ossia al foro del concordato.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 106-109, 134, 135, 138, 139, 140 cpv. 2, 143, 221 cpv. 2, 250, 316e cpv. 2, 316i e 316g LEF; 74 ss., 75 cpv. 2 e 3, 102, 122 e 125 cpv. 2 RFF
PRONUNCIA:
Il reclamo 1. settembre 1995 della __________, è irricevibile.
L'UEF di Locarno si determinerà come al cons. 6.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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