AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00207
Data decisione, Autorità: 15.11.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00207
Lugano 15 novembre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 6 ottobre 1995 di
entrambi patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni in via di realizzazione d’un pegno immobiliare n. __________ e __________ promosse contro i reclamanti da
in tema di validità della domanda di vendita;
richiamato il decreto presidenziale 10 ottobre 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
17 ottobre 1995 dell’__________
10 ottobre e 18 ottobre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
di Lugano, __________) procede contro __________, con __________ quale terza
proprietaria dei pegni, per Fr. 204’850.55 e Fr. 351’674.40 oltre accessori.
Le opposizioni interposte ai PE sono state respinte in via provvisoria dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 19 giugno 1995, cresciute in giudicato.
B. Il 25 settembre 1995 la creditrice ha presentato le domande di vendita e il 29 settembre 1995 l’UE di Lugano ne ha comunicato agli escussi la ricezione.
C. Con tempestivo reclamo 6 ottobre 1995 __________ hanno postulato la declaratoria di nullità degli “avvisi di ricezione della domanda di vendita”, atteso che:
“entrambe le domande di vendita dovevano essere respinte dall’UE di Lugano, in quanto formulate prematuramente”;
“a torto l’UE di Lugano ha calcolato il termine di sei mesi a partire dalla data di inoltro dei PE o della loro notifica”;
“non è stato invece tenuto conto della sospensione di tale termine durante il periodo intercorso tra l’opposizione e la crescita in giudicato del rigetto della relativa opposizione”;
“tale periodo è durato dal 26 marzo 1995 al 29 giugno 1995, e pertanto non sono trascorsi neppure tre mesi utili ai fini del computo”.
D. Con osservazioni 17 ottobre 1995 l’__________ ha postulato la reiezione del gravame asseverando che “nell’ambito dell’applicazione dell’art. 154 cpv. 1 LEF se è vero che ove sia stata fatta opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa azione a quello della sua giudiziale definizione, è altresì vero che il termine così computato prolunga unicamente il termine massimo di due anni, mentre non influisce minimamente sul termine minimo di sei mesi”.
E. L’UE di Lugano ha chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
L’azione giudiziale ex art. 154 cpv. 1 LEF (intesa sia come lite sottoposta alla procedura ordinaria che come contestazione relativa al rigetto dell’opposizione) interrompe solo il termine massimo per chiedere la vendita di un pegno immobiliare, non il termine minimo (DTF 90 III 85 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 34 m. 39), atteso che non vi è motivo che il creditore vincente nella procedura ordinaria o di rigetto dell’opposizione debba aspettare ancora sei mesi prima di poter chiedere la realizzazione (Fritzsche/Walder, ibidem).
Nel caso in discussione le notifiche dei precetti n. __________ e __________ hanno avuto luogo il 24 marzo 1995 e il 25 settembre 1995 la creditrice ha presentato le relative domande di vendita. Le domande di vendita 25 settembre 1995 sono state pertanto presentate correttamente dopo sei mesi dalla notificazione dei precetti esecutivi, ritenuto che per l’art. 31 cpv. 2 LEF il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere.
Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.):
a) il debitore ritiri l’opposizione;
b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo;
d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione.
Con pronunciati 19 giugno 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto le istanze formulate il 30 marzo 1995 da __________, rigettando le opposizioni interposte da __________ ai PE n. __________ e __________. I reclamanti non hanno impugnato tempestivamente siffatti pronunciati, che sono pertanto cresciuti in giudicato. L’UE di Lugano si è quindi determinato correttamente: infatti, rigettate dalla Pretore le opposizioni interposte dall’escusso e dalla terza proprietaria dei pegni, le procedure esecutive devono continuare, ricevuta domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 154 LEF), con l’avviso di ricezione della domanda di vendita (art. 155 cpv. 2 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita (art. 122 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF).
Il reclamo 6 ottobre 1995 __________ è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 31 cpv. 2, 37 cpv. 1, 79, 83 cpv. 2, 122 cpv. 1, 154 cpv. 1, 155 cpv. 2 e 156 LEF
PRONUNCIA
Il reclamo 6 ottobre __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster