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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00224
Data decisione, Autorità: 17.04.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00224
Lugano 17 aprile 1996/C/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 23 ottobre 1995 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via ordinaria, a convalida del sequestro n. __________ promossa dal reclamante contro
in materia di pignoramento di una cauzione penale;
viste le osservazioni:
2 novembre 1995 dello __________ per mezzo del Procuratore Pubblico, c/o Ministero pubblico, Lugano
13 novembre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 28 gennaio 1994 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza di __________ per un credito di Fr. 72’800.-- “presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano: la somma di Fr. 13’000.-- ivi depositata dal debitore per ottenere la propria liberazione su cauzione”.
B. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso il Ministero pubblico di Lugano il 28 gennaio 1994.
C. L’11 febbraio 1994 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ __________ a convalida del sequestro n. __________, il PE n. __________, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
D. Con pronunciato 17 marzo 1995, cresciuto in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto la petizione 21 aprile 1994 di __________, condannando __________ __________ a versargli Fr. 76’413.-- oltre interessi. Limitatamente a tale importo il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________
E. Il 4 maggio 1995 il creditore ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione.
F. Il 14 giugno 1995 l’UE di Lugano ha pignorato presso il Ministero pubblico “la somma di Fr. 13’000.-- depositata dal debitore per ottenere la propria liberazione su cauzione”.
G. Il 18 settembre 1995 il creditore ha presentato la domanda di vendita.
H. Il 19 settembre 1995 l’UE ha informato il Ministero pubblico che il pignoramento è divenuto definitivo e lo ha invitato a trasmettergli l’importo di Fr. 13’000.--.
I. Il 4 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha invitato il Ministero pubblico “a prendere posizione in modo definitivo circa la richiesta di versamento dell’avere bloccato presso i vostri uffici del 19.9.1995, in particolare sulla questione della sua effettiva pignorabilità”.
L. Con scritto 5 ottobre 1995 il Procuratore Pubblico ha evidenziato che la “cauzione è misura sostitutiva dell’arresto e, se si può ammetterne il sequestro, non ci pare possibile la sua realizzazione a favore di terzi (...) in pendenza del procedimento in quanto verrebbe a cadere lo scopo per il quale essa è stata presentata”. A mente del Procuratore Pubblico “la cauzione è un pegno nelle mani dello Stato”.
M. Con provvedimento 11 ottobre 1995 l’UE di Lugano, richiamandosi sostanzialmente allo scritto 5 ottobre 1995 del Procuratore Pubblico e ad una sentenza di questa Camera di data 24 luglio 1995 (inc. n____), ha annullato il pignoramento del 14 giugno 1995 e ha dichiarato infruttuoso il sequestro del 28 gennaio 1994.
N. Con tempestivo reclamo 23 ottobre 1995 __________ ha postulato:
“1. Il reclamo è accolto e la decisione 11 ottobre 1995 dell’UE di Lugano è annullata.
Nella misura in cui la lettera 5 ottobre 1995 del Ministero Pubblico sia da considerare rivendicazione di un diritto di pegno dello Stato nei confronti dell’escusso __________ a garanzia di qualsivoglia pretesa pecuniaria nell’ambito della procedura penale contro di lui promossa, la rivendicazione è tardiva e non viene ammessa.
L’UE di Lugano è tenuto a dar corso all’esecuzione n. __________ prendendo in consegna l’importo di Fr. 13’000.-- depositato da __________ presso l’Ufficio del Ministero pubblico ed a versarlo al creditore procedente che già ha formulato la domanda di vendita”.
A sostegno delle proprie richieste il reclamante ha addotto le seguenti argomentazioni:
”la contestazione del PP è tardiva: andava fatta già al momento del sequestro”;
”la sentenza sulla quale si basa la decisione querelata sembra assumere, laddove qualifica quale aspettativa il diritto alla restituzione della cauzione, che i denari depositati siano di proprietà dello Stato ed il deponente (__________) abbia unicamente un’aspettativa. Tale tesi è erronea”;
”proprietario di quanto depositato a titolo di cauzione rimane il deponente sino ad un eventuale giudizio di confisca della medesima”;
”quindi i beni depositati a titolo di cauzione possono e devono essere pignorati”;
l’ipotesi che il MP abbia il diritto di trattenere la cauzione può essere astrattamente ammessa e deve “trovare una soluzione nell’ambito della procedura di rivendicazione di cui agli art. 106-109 LEF”;
sebbene “tali articoli parlino di rivendicazione in proprietà (che lo Stato, tramite il PM, non può pretendere) o in pegno, che sono concetti di natura civile: tuttavia, mutatis mutandis, la procedura potrebbe essere applicata in via analoga quando lo Stato faccia valere determinati diritti, perché di natura pecuniaria”;
il fatto “che un bene di proprietà dell’escusso si trovi in mano a terzi non è sufficiente per instaurare la procedura di rivendicazione del creditore procedente contro il terzo (art. 109 LEF): occorre che il terzo notifichi un diritto di pegno o di proprietà: e lo deve fare al momento del pignoramento. Ma ciò non è stato fatto (...) la rivendicazione del 5 ottobre 1995 è pertanto tardiva”;
O. Con osservazioni 2 novembre 1995 lo __________ ha chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
P. L’UE di Lugano ha pure postulato la reiezione del gravame riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
Considerato
in diritto:
ha poi sporto il 15 febbraio 1993 denuncia penale, in seguito alla quale __________ ha evitato il carcere preventivo depositando presso il Ministro pubblico a Lugano una cauzione di Fr. 13'000.--.
ha ottenuto il 28 gennaio 1994 il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF della cauzione e, conseguito il giudizio di merito - cresciuto in giudicato - a convalida del sequestro, chiede la liberazione a suo favore della cauzione ex art. 49 v.CPP.
a) La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali (art 44 LEF).
Tra i beni che cadono sotto questa norma vi è anche la cauzione per l'ottenimento della libertà provvisoria (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 2 ad art. 44 LEF, p. 82; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §10 n. 34 e nota 60, p. 101; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 366).
b) Nel caso di specie trova attuazione il Codice di procedura penale ticinese. Non sapendo se l'atto d'accusa sia già emanato, non è possibile far capo alla norma transitoria ex art. 351 CPP, ritenuto che si prescinde dal complemento di istruttoria perché la normativa sulla cauzione non ha subito cambiamenti, salvo nell'indicazione numerica: resta il solo incomodo della doppia citazione.
Durante il procedimento l'accusato si trova di regola in libertà (art. 33 cpv. 1vCPP = 95 cpv. 1 CPP), ritenuto che può essere arrestato se esistono i presupposti dell'art. 33 cpv. 2 vCPP = 95 cpv. 2 CPP.
L'arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria (art. 45 cpv. 1 vCPP = 107 cpv. 1 CPP) se vi sono le premesse per misure sostitutive meno incisive (art. 45 vCPP = 107 cpv. 2 CPP), tra cui la cauzione (art. 49 vCPP = 110 CPP).
è stato messo in libertà provvisoria dopo aver prestato una cauzione di Fr. 13'000.--.
c) Gli effetti giuridici della cauzione sono regolati in termini esaustivi dal CPP per quanto riguarda il rapporto tra il prevenuto e la parte lesa, atteso che:
la cauzione decade a favore dello Stato se l'accusato, rispettivamente il condannato, si sottrae al procedimento o all'espiazione di pena o misura privativa della libertà (art. 51 cpv. 1vCPP = 112 cpv. 1 CPP);
la parte civile ha diritto di chiedere che siano soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili (art. 51 cpv. 2 vCPP = 112 cpv. 2 CPP);
la decadenza è pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza definitiva, sentiti il procuratore pubblico e gli interessati (art. 51 cpv. 3 vCPP = 112 cpv. 3 CPP);
se l'accusato, rispettivamente il condannato, si ripresenta o è ricondotto in carcere dopo pronunciata la decadenza della cauzione, questa è restituita nella parte eccedente le spese di ricerca, di arresto e processuali, le eventuali multe e le indennità pagate alla parte civile (art. 51 cpv.4 vCPP = 112 cpv. 4 CPP).
Visto l'esito, non occorre confrontarsi sulla questione a sapere se l'impignorabilità riconducibile alla nozione di semplice aspettativa (cfr. CEF 24 luglio 1995 in re T.C. - M.T.R. c. CS) può tornare applicabile quando la parte creditrice non possa far capo direttamente alla normativa dedotta dal CPP, ad esempio se il credito non trae origine da fatti di rilevanza penale.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 44 LEF, 45ss vCPP e 107 ss. CPP
pronuncia: 1. Il reclamo 23 ottobre 1995 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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