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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00226
Data decisione, Autorità: 22.11.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00226
Lugano 22 novembre 1995 /FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 10 novembre 1995 presentata da
contro
in materia di determinazione preventiva della rimunerazione dell’amministrazione speciale;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto: che la __________ è stata dichiarata fallita il 2 gennaio 1995 e che l'avv. __________ e l'avv. __________ sono stati designati in qualità di amministrazione speciale;
che la fallita è società immobiliare, attiva per lo più in __________ __________, che ha trasferito la propria sede in __________ poco prima che venisse decretato il fallimento; la società è proprietaria di oltre __________ fondi sparsi in tutta la __________
che l'amministrazione speciale reputa trattarsi di procedura complessa ex art. 49a OTLEF, atteso che le spetta "il difficile compito amministrativo e volto alla vendita dei beni immobili, compito già dimostratosi arduo per la carente collaborazione dell'amministratore della fallita, il gran numero di fondi da amministrare e la loro ubicazione";
che l'amministrazione speciale, considerata la "prassi nella Svizzera __________ che prevede onorari ben più alti rispetto a quelli ticinesi", chiede la determinazione della rimunerazione secondo i seguenti parametri:
Fr. 200.-- onorario per gli amministratori speciali del fallimento
Fr. 80.-- spese di segretariato
Fr. 150.-- per l'intervento di eventuali collaboratori giuristi;
che a questo stadio di procedura non è ancora possibile determinare compiutamente, in astratto, se è dovuta e in che misura l'indennità ex art. 49a cpv.2 e 3 OTLEF e pertanto non possono essere autorizzate le prospettate indicazioni tariffali: in questi limiti l’istanza va respinta siccome prematura;
che l'Autorità cantonale di vigilanza può infatti esprimersi solo in presenza di dati numerici concreti e sulla base delle prestazioni eseguite e verificabili;
che è comunque già opportuno rilevare, a futura memoria, che le tariffe orarie prospettate eccedono quanto può essere riconosciuto in applicazione della OTLEF, atteso che:
per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons.2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazio-ne speciale del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art.1 OTLEF;
siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons.7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971 p.130-132);
l’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinchè si dia corretta applicazione della OTLEF (DTF 108 III 69);
anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate;
di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2);
avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, è ammissibile restare sotto il limite inferiore della tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons.2 e 114 III 45-46);
per la ratio dell’OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista -nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.3a);
un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato;
il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di Fr. 100.-- se libero professionista e di Fr. 75.-- negli altri casi (cfr. art. 2 cpv.1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p.2);
l'art. 36 LTG (RL II-70) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA, in: RL II-74a); per l'art. 10 cpv.1 TOA l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di Fr. 150.--;
che i dati numerici prospettati dall'amministrazione speciale corrispondono in sostanza a quelli che il Tribunale federale (Camera delle esecuzioni e dei fallimenti) in DTF 120 III 99-101 ha ritenuto non essere aumentabili come preteso dall'amministrazione speciale;
che non era invece oggetto d'esame in DTF 120 III 99-101 - e quindi non partecipa della ratio decidendi - se tali dati fossero da ritenere siccome congrui;
che, a titolo meramente indicativo, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono prospettare per procedure complesse valori compresi tra:
a) Fr. 120.--/150.-- per l'amministratore speciale con titolo accademico (avvocato, economista, ecc.)
b) Fr. 80.--/120.-- per fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, ecc.
c) Fr. 40.--/50.-- per lavori di segretariato;
che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori;
che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi di quei cantoni che, a detta dell'amministrazione fallimentare speciale, trascurano questo aspetto;
richiamati gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF,
pronuncia: 1. L’istanza 10 novembre 1995 di determinazione preventiva della rimunerazione dell'avv. __________, e dell'avv. __________, nella loro qualità di amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione del fallimento della __________, è respinta.
Non si prelevano spese.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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