AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00228
Data decisione, Autorità: 30.05.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00228
Lugano 30 maggio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 20 novembre 1995 della
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ (ritenzione n. __________) e __________ (ritenzione n. __________) e nella procedura di ritenzione n. __________ promosse contro la reclamante dalla
in tema di avviso di ricezione della domanda di vendita e di inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del locatore;
richiamato il decreto presidenziale 21 novembre 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
4 dicembre 1995 della __________
1 dicembre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Il 22 agosto 1995 __________ (in seguito: __________) ha presentato contro __________ all’UE di Lugano la domanda per l’erezione di un inventario in connessione ad un credito, asserito dipendente dalla locazione di un negozio sito in via __________ a __________, di Fr. 63’510.-- per pigione scaduta dal 1. giugno 1995 al 31 agosto 1995 (oltre a Fr. 200.-- per “differenza pigione maggio 1995”).
B. Il 24 agosto 1995 l’UE ha allestito presso la __________ __________, “alla presenza del signor __________, dirigente”, l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del locatore (ritenzione n. __________), inventariando un mantello di pelliccia di lince russa stimata in Fr. 70’000.--. Lo stesso giorno l’Ufficio ha trasmesso il verbale alle parti.
C. Il 31 agosto 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ __________ il PE per pigioni e affitti n. __________ a convalida dell’inventario n. __________ con il quale __________ chiede il versamento di Fr. 63’710.-- oltre accessori per “pigione dal 1. giugno 1995 al 31 agosto 1995
D. L’8 settembre 1995 __________ ha presentato contro __________ __________ domanda per l’erezione di un inventario in connessione ad un credito, asserito dipendente dalla locazione del negozio di Lugano, di Fr. 21’170.-- per pigione scaduta dal 1. settembre 1995 al 30 settembre 1995.
E. Il 12 settembre 1995 l’UE ha allestito l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione (ritenzione n. __________), inventariando una pelliccia di visone femmina (stimata in Fr. 10’000.--), una pelliccia di volpe Platinata (stimata in Fr. 9’000.--) e una pelliccia di castorino (stimata in Fr. 4’500.--). Il giorno seguente l’Ufficio ha trasmesso il verbale alle parti.
F. Il 25 settembre 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ il PE in via di realizzazione di un pegno n. __________, con il quale __________ chiede il versamento di Fr. 21’700.-- oltre accessori per “pigione dal 1. settembre al 30 settembre 1995”. Al PE l’escussa ha interposto opposizione.
G. Il 20 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ il PE in via di realizzazione d’un pegno manuale n. __________, con il quale __________ chiede il versamento di Fr. 21’700.-- oltre accessori per “pigione dal 1. ottobre al 30 ottobre 1995”. Anche a questo PE l’escussa ha interposto opposizione.
H. Il 27 ottobre 1995, in occasione dell’udienza di contraddittorio presso la Pretura di Lugano, Sezione 5, l’escussa ha ritirato le opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________
I. L’8 novembre 1995 __________ ha chiesto la vendita dei beni ritenuti nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________.
L. Il 9 novembre 1995 l’UE di Lugano ha inventariato (ritenzione n.__________) altre pellicce a garanzia della pigione scaduta dal
M. Il 10 novembre 1995 l’UE ha comunicato alla debitrice l’avviso di ricezione della domanda di vendita nelle esecuzioni n. __________ e
N. Con reclamo 20 novembre 1995 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dell’avviso di ricezione della domanda di vendita nelle esecuzioni n. __________ e __________ e del processo verbale n. __________, atteso che:
“secondo l’art. 268 CO per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e che servono al loro uso o godimento”;
“è evidente che le pellicce, a differenza dei mobili e delle attrezzature varie presenti in negozio, non servono né all’uso né al godimento dei locali né tantomeno costituiscono l’arredamento per cui non possono e non devono essere inventariate”;
“l’Ufficio esecuzione, inventariandole prima e notificando la richiesta di vendita ora, ha dunque violato i disposti di legge”.
O. Con osservazioni 4 dicembre 1995 __________ ha postulato la reiezione del gravame asseverando che “l’oggetto locato dalla __________ è un locale commerciale che viene usato per la vendita della merce inventariata”, che serve pertanto “anche per l’uso del locale”.
P. L’UE di Lugano ha chiesto la reiezione in ordine del gravame per tardività. Nel merito ha rilevato di aver agito correttamente “inventariando pellicce in un negozio di vendita di tali articoli”.
Considerato
in diritto
La reclamante ha saputo della formazione degli inventari di ritenzione n. __________ e __________ all'atto della loro esecuzione, ossia il 24 agosto 1995 e il 12 settembre 1995. Già all'atto della formazione degli inventari, al più tardi alla ricezione dei verbali, intimati il 24 agosto 1995 rispett. il 13 settembre 1995, __________ ha avuto conoscenza che l'UE ha inventariato un mantello di pelliccia di lince russa, una pelliccia di visone femmina, una pelliccia di volpe Platinata e una pelliccia di castorino. Nel gravame del 20 novembre 1995 la reclamante non contesta peraltro tali evenienze, opponendosi alla vendita sostanzialmente perché le pellicce “non servono né all’uso né al godimento dei locali né tantomeno costituiscono l’arredamento”. Ne consegue che il reclamo 20 novembre 1995 della __________, in quanto rivolto contro i due inventari, risulta abbondantemente tardivo. Tempestivo è invece il reclamo se rivolto contro gli avvisi di ricezione delle domande di vendita nelle esecuzioni n. __________ e __________ e contro l’inventario di ritenzione n.
La reclamante si aggrava contro l’avviso di ricezione della domanda di vendita nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ e contro il verbale di ritenzione n. __________ perché le pellicce “non servono né all’uso né al godimento dei locali né tantomeno costituiscono l’arredamento”.
a) Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.):
aa) il debitore ritiri l’opposizione;
bb) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
cc) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo;
dd) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’oppo-sizione.
b) All’udienza di contraddittorio del 27 ottobre 1995 dinanzi alla Pretore di Lugano, la debitrice ha ritirato le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________. L’UE di Lugano si è quindi determinato correttamente: infatti ritirate le opposizioni, le procedure esecutive devono continuare, ricevute le domande in tal senso da parte del creditore (art. 154 cpv. 1 LEF applicabile per il rinvio dell’283 cpv. 3 LEF), con l’avviso alla debitrice che quest’ultimo ha domandato la realizzazione (art. 155 cpv. 2 LEF). Il reclamo 20 novembre 1995, in quanto rivolto contro l’avviso di ricezione della domanda di vendita del 10 novembre 1995, va pertanto respinto.
a) Il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.
b) La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto. L’Ufficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto materiale, l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (cfr. DTF 103 III 41-42 con rif. ivi; DTF 97 III 45; Amonn, op. cit., § 34 m. 20; Gilliéron, op. cit., p. 114; Ernest Brand, Dispositions particuliculières sur les loyers et fermages I, in FJS n. 1092 p. 4), come sarebbe ad es. il caso se fosse chiesto l’inventario per un canone locatizio successivo alla rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe infatti evidente la mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore non potrebbe prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.
c) Nel caso di specie non è contestato che la reclamante occupa, per espletare la propria attività economica, dei locali siti in via __________ a __________ a lei locati dalla __________ e che gli oggetti ritenuti si trovano in questi locali. In siffatta evenienza l’UE di Lugano non poteva rifiutarsi di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore, atteso che, a differenza di quanto preteso dalla reclamante, il diritto di ritenzione si estende anche alle pellicce che si trovano nei locali appigionati perché la destinazione dei locali è proprio quella di servire alla vendita di tali beni (DTF 120 III 55 e rif. ivi; BlSchK 1981 p. 185 e rif. ivi; Peter Zihlmann, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n. 2 ad art. 268 CO).
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 79, 83 cpv. 2, 154 cpv.1, 155 cpv. 2, 283 cpv. 1 e 3 LEF; 268 CO
pronuncia:
Il reclamo 20 novembre 1995 della __________ in quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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