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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.00247
Data decisione, Autorità: 18.03.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00247
Lugano 18 marzo 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 21 dicembre 1995 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla
in tema di notifica di atti esecutivi e di comminatoria di fallimento;
richiamato il decreto presidenziale 27 dicembre 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 10 gennaio 1996 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________, __________ __________, il 18 ottobre 1995 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata il 13 dicembre 1995 a __________.
B. Con tempestivo reclamo 21 dicembre 1995 __________ __________, ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento 18 ottobre/13 dicembre 1995, atteso che:
“la comminatoria è stata notificata a __________ __________. La ditta è però stata cancellata dall’Ufficio registro di commercio in data 4 dicembre 1995”;
“inoltre detto atto è stato notificato al signor __________ (__________) __________ che non era dipendente della ditta, bensì una persona incaricata di sorvegliare il negozio in occasione di una breve assenza dei responsabili. Egli non era dunque persona autorizzata a ricevere un atto esecutivo ai sensi dell’art. 64 LEF”.
C. Con osservazioni 10 gennaio 1996 ____________________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame, asseverando che “il 18 ottobre 1995, data di redazione della comminatoria di fallimento, la __________ era ancora regolarmente iscritta nel registro di commercio”. A mente dell’osservante “ai fini della procedura esecutiva gli effetti dell’iscrizione nel registro di commercio perdurano ancora per sei mesi dopo la pubblicazione della cancellazione sul foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 40 LEF)”, avvenuta il 12 dicembre 1995.
La procedente assevera che “la notifica di un atto esecutivo è annullabile mediante reclamo ove sia avvenuta a persona non legittimata a ricevere l’atto e questo non sia poi giunto a conoscenza del debitore”.
Nel caso di specie la debitrice è tempestivamente entrata in possesso della comminatoria di fallimento e quindi la notifica è stata corretta e la comminatoria valida sotto ogni punto di vista.
A mente dell’osservante __________ era legittimato a ricevere l’atto in questione, atteso che “come persona incaricata dalla debitrice di sorvegliare il negozio è da considerare un suo impiegato, indipendentemente dalla durata dell’impiego e dall’assenza di rimunerazione. Anche in caso di brevissima durata ____________________ è da considerare impiegato del negozio e quindi legittimato a ricevere l’atto esecutivo”.
D. L’UEF di Locarno ha rilevato di aver emesso la comminatoria di fallimento il 18 ottobre 1995 e di averla notificata alla reclamante, tramite la polizia comunale di __________, il 13 dicembre 1995. A mente dell’UEF “la ditta è stata cancellata dal Registro di commercio il 4 dicembre 1995 e pertanto la notifica della comminatoria di fallimento è regolare non essendo trascorso il termine di sei mesi dalla radiazione”.
E. Dall’estratto del registro di commercio agli atti e dal doc. B risulta che la reclamante sino al 4 dicembre 1995 era iscritta nel Registro di commercio quale titolare della ditta individuale “__________ ”, con sede a __________, iscritta il 31 maggio 1990.
Considerato
in diritto:
a) La reclamante postula la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento innanzitutto perché notificata a __________ “che non era dipendente della ditta, bensì una persona incaricata di sorvegliare il negozio in occasione di una breve assenza dei responsabili”.
b) Anche nell’ipotesi che __________ non fosse legittimato a prendere in consegna per la debitrice la comminatoria di fallimento, __________ e non ha subito alcun pregiudizio dalla notifica a __________ atteso che la reclamante ha avuto immediata conoscenza della comminatoria di fallimento avendo presentato contro la stessa tempestivo reclamo.
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetta all’esecuzione in via di fallimento perché la ditta è stata cancellata dall’Ufficio dei registri di __________ il 4 dicembre 1995.
La reclamante era iscritta nel registro di commercio, nel momento in cui è stata richiesta la prosecuzione dell’esecuzione, quale titolare della ditta individuale “__________ __________ ”: siffatta iscrizione vi era ancora quando l’UEF di Locarno ha preso il provvedimento impugnato, ossia il 18 ottobre 1995.
Per i combinati art. 39 cpv. 1 n. 1 e 40 LEF, il titolare di una ditta individuale resta soggetto all’esecuzione in via di fallimento anche dopo la cancellazione della ditta individuale dal Registro di commercio, per un termine di sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio; l’esecuzione per la quale il creditore, prima della scadenza del termine semestrale, abbia chiesto la comminatoria di fallimento deve essere proseguita in via di fallimento.
era iscritta nel Registro di commercio, nel momento in cui è iniziata la procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento e ancora quando l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, quale titolare di una ditta commerciale (la ditta individuale “__________ __________ ”). Sebbene il 4 dicembre 1995 la ditta è sia stata cancellata dal Registro di commercio, per l’art. 40 cpv. 2 LEF essa è quindi soggetta all’esecuzione in via di fallimento che si prosegue, nel caso di specie, come esecuzione ordinaria di fallimento.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 39, 40, 43 e 64 cpv. 1 LEF
pronuncia:
Il reclamo 21 dicembre 1995 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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