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Numero d'incarto:
15.1995.110
Data decisione, Autorità:
04.07.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00110
Lugano
4 luglio 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla domanda di revisione 2 maggio 1995 alla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d'appello presentata da
patr. dall'avv. __________
contro
la
sentenza 5/19 aprile 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti quale
Autorità di vigilanza nell'inc. 15.95.49 su reclamo 24 febbraio 1995 di
patr. dall'avv. __________
in materia di indicazione del debitore sugli atti
esecutivi;
richiamato il decreto presidenziale 3 maggio 1995 di
non concessione dell'effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto:
che
con reclamo 24 febbraio 1995 (inc. 15.95.49) __________ ha chiesto, per quanto
è qui di rilievo, la concessione dell'effetto sospensivo;
che
il reclamo è stato evaso con sentenza 5/19 aprile 1995, con conseguente
caducità della domanda di effetto sospensivo (cfr. cons.3);
che
con domanda di revisione 2 maggio 1995, con domanda di effetto sospensivo, __________
chiede "in applicazione dell'art. 26 lett. a, b, c LPR" la completazione
del dispositivo della pregressa sentenza, nel senso che il dispositivo n.1
venga integrato con l'aggiunta di "al reclamo è concesso l'effetto sospensivo";
che
contro una decisione su reclamo resa dalla Camera di esecuzione e fallimenti
quale Autorità cantonale di vigilanza è dato il rimedio di diritto processuale
amministrativo dedotto dall'art. 26 LPR, a condizione che ne ricorrano i presupposti;
che
il creditore __________ assevera che la non concessione alla debitrice
__________ del richiesto effetto sospensivo nel pregresso giudizio l'ha
sorpreso, atteso che:
-
l'effetto
sospensivo "viene deciso in modo tempestivo e positivamente";
-
"per
evidenti motivi d'economia processuale si imponeva, come d'abitudine, di
accogliere subito la richiesta di effetto sospensivo";
-
"non
ha perciò giustamente introdotto subito l'azione in rigetto provvisorio
dell'opposizione, attendendo principalmente l'esito della procedura di reclamo";
-
"a
titolo cautelativo in seguito egli introduceva comunque un'azione in rigetto
provvisorio dell'opposizione in data 16 marzo 1995";
-
"la
buona fede del creditore risulterebbe lesa e i suoi diritti non convenientemente
protetti, perdendo in concreto il diritto di ritenzione sugli oggetti
inventariati, avendo correttamente atteso la decisione incidentale sulla
domanda di effetto sospensivo, senza beninteso introdurre entro dieci giorni la
richiesta di rigetto d'opposizione";
che
l'UEF di Locarno e __________ hanno chiesto la reiezione della domanda di
revisione, l'escussa protestando spese e ripetibili, ritenuto che il creditore
ha omesso di compiere gli atti procedurali che gli incombevano per
"esclusiva sua colpa";
che
il creditore __________ ravvisa motivi di revisione nel fatto che l'Autorità di
vigilanza non abbia concesso l'effetto sospensivo chiesto dalla debitrice
__________ atteso che "l'autorità giudicante avrebbe dovuto tenere in
considerazione i fatti e gli interessi legittimi del creditore (art. 26 lett.a
e b LPR), permettendo allo stesso di esprimersi (art. 26 lett.c LPR) e quindi
accordando al reclamo l'effetto sospensivo";
che
__________ si lamenta che la controparte sia rimasta soccombente sulla domanda
di effetto sospensivo;
che
non vi può essere pregiudizio giuridico (Beschwer) per il creditore se non
viene concesso l'effetto sospensivo chiesto dalla debitrice;
che
difetta pertanto la legittimazione attiva per formulare la domanda di revisione
ex art. 26 ss. LPR;
che,
in via abbondanziale, quand'anche fosse proponibile, la domanda di revisione
andrebbe respinta d'acchito per carenza manifesta dei presupposti ex art. 26 lett.a,
b, c LPR, mancando inoltre le formalità di cui all'art. 27 LPR;
che
il gravame è in tutta evidenza al limite del temerario;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano
indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF e 17 LPR);
richiamati
gli art. 26 ss. LPR,
PRONUNCIA:
-
La
domanda di revisione 2 maggio 1995 di __________ __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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