AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.119
Data decisione, Autorità:
20.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1995.00119
Lugano
20 gennaio
2000
MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4
maggio 1995 di
patr.
dall’avv. __________
contro __________ nella esecuzione in via ordinaria di
pignoramento n.285713 promossa nei confronti del ricorrente da
__________ rappr.
dal suo Municipio
viste le osservazioni 5 luglio 1994 dell’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona, 11 luglio 1994 dell’UE di Lugano;
completata
l'istruttoria;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Sulla
base dell’attestato di carenza di beni n.__________ del 28 settembre 1992
emesso - per la seconda volta - dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nei
confronti di , __________ per un credito di complessivi Fr.
608’772.-- per “imposte 1981-1986, imposta 1979 e 1980 per multe tributarie”,
il __________ ha fatto spiccare dall’UE di Lugano, il nuovo PE n. __________
del 29 gennaio 1993 per l’importo dell’ più spese esecutive, al quale
precetto - notificato all’indirizzo di via __________ a ____________________ -
l’escusso ha interposto opposizione il 2 febbraio 1993.
B. Ottenuto
dal Pretore del Distretto di Lugano il rigetto definitivo dell’opposizione il 9
dicembre 1993, il __________ ha chiesto il 7 aprile 1994 la continuazione
dell’esecuzione n. __________, indicando all’UE di Lugano che “da informazioni
(ci) risulta che il contribuente riceve una pensione dalla __________
C. Il
13 aprile 1994 - successivamente all’avviso di pignoramento 11 aprile 1994 -
l’escusso si è recato presso l’UE di Lugano, dove è stato interrogato. Sulla
base delle sue dichiarazioni l’Ufficio ha calcolato un’eccedenza pignorabile di
Fr. 1’777.-- mensili e steso un “verbale interno per le operazioni di
pignoramento” che tuttavia __________ si è rifiutato di sottoscrivere.
D. Con
scritto 19 aprile 1994 __________ ha comunicato all’UE che il suo domicilio “è
sempre in __________ ”.
E. Il
22 aprile 1994 l’Ufficio controllo abitanti del __________ ha dichiarato all’UE
di Lugano che l’escusso “ha notificato, unitamente alla moglie , il
suo arrivo, a __________ in via __________ a partire dal 1° aprile 1994,
proveniente dalla __________ ”, che “in data 19 aprile 1994 (...) dichiarava di
rinunciare al suo trasferimento per motivi personali, chiedendo che a __________
fosse domiciliata unicamente la moglie”, che “ha confermato che il suo
domicilio all’estero è __________ __________ ()” con recapito durante
la sua assenza presso __________, Via __________
F. Lo
stesso giorno l’UE ha spedito alle parti l’atto di pignoramento 13 aprile 1994
sul quale in particolare è indicato il pignoramento di un importo di Fr.
1’777.-- mensili della rendita percepita dalla __________ a partire dal mese di
aprile 1994, calcolato sulla base dei seguenti dati:
Introiti
Rendita
AVS Fr. 2’820.--
Pensione Fr. 3’527.--
Fr. 6’377.--
Minimo
esistenza
Minimo
base Fr. 1’370.--
Locazione Fr. 2’200.--
Cassa
malati Fr. 656.--
Spese
mediche moglie
diversi Fr. 354.--
Fr. 4’600.--
Sull’atto
di pignoramento figura pure la seguente nota:
“Si
osserva inoltre che alla stesura del verbale di pignoramento effettuata in data
13 aprile 1994, l’escusso risultava formalmente annunciato presso l’Ufficio del
controllo abitanti di Pregassona, e che la sua partenza è stata notificata solo
dopo essere venuto a conoscenza della trattenuta che sarebbe stata operata
sulla pensione di sua spettanza.”
Contemporaneamente
l’UE ha provveduto a notificare il pignoramento alla __________
G. Con
scritto 29 aprile 1994 __________ ha ribadito all’UE che il suo domicilio “è
sempre a __________ ” e che “non è mai stata (sua) intenzione lasciarlo”.
H. Parallelamente,
il 26 rispettivamente 27 maggio 1994, la Confederazione svizzera e lo Stato del
Cantone Ticino hanno chiesto ed ottenuto dalla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 4, un sequestro nei confronti di , indicato come domiciliato
a __________ (), sulla base dell’art.271 cpv.1 n.4 e n.5 vLEF. Contro
l’esecuzione dei due sequestri (n.__________ rispettivamente n.__________) sono
pendenti presso questa Camera due procedure di ricorso [15.95.079 (VIG 120/94)
e 15.95.080 (VIG 121/94)] promosse dallo stesso __________
I. Con
scritto 12 giugno 1994 __________, confermando che dal 1° aprile 1994 la moglie
è domiciliata a __________, fermo restando il proprio domicilio in __________
ha contestato il calcolo dell’eccedenza pignorabile effettuato dall’UE, facendo
in particolare valere un affitto per sé in __________ di Fr. 485.-- mensili, un
importo di Fr. 1’330.-- mensili a titolo di leasing auto per la moglie, e
indicando un’entrata complessiva di mensili Fr. 6’347.-- in luogo di Fr.
6’377.--, come calcolato dall’UE.
J. Il
15 giugno 1994 l’UE di Lugano, trattando lo scritto dell’escusso quale “istanza
di revisione (recte: riesame) del calcolo del minimo di esistenza”, ha
invitato il suo patrocinatore a produrre i relativi giustificativi.
K. Il
5 aprile 1995 l’UE, comunicando di avere nel frattempo incassato la totalità
delle quote mensili pignorate (Fr. 21’324.--) dalla __________, ha sollecitato
la documentazione richiesta, avvertendo l’escusso che in assenza di sue
ulteriori comunicazioni l’importo pignorato sarebbe stato versato al creditore
procedente.
L. Ricevuti
i giustificativi, con atto 24 aprile 1995 l’UE ha proceduto a un nuovo calcolo
dell’eccedenza pignorabile con effetto retroattivo, e meglio riducendo la quota
mensile pignorabile a Fr. 1’759.-- per i mesi da aprile a dicembre 1994,
rispettivamente aumentandola a Fr. 1’849.-- per i mesi da gennaio a marzo 1995,
per un importo complessivo pignorabile di Fr. 21’378.--. Con il medesimo
provvedimento ha quindi stabilito di versare interamente l’importo di Fr.
21’324.-- già incassato dalla __________ al creditore procedente, dedotte le spese
d’incasso e di chiusura.
M. Con
ricorso 4 maggio 1995 __________ postula in via principale che la decisione 24
aprile 1995 dell’UE venga dichiarata nulla, in via subordinata che venga
annullata, con protesta di tasse, spese e ripetibili e concessione del
beneficio del gratuito patrocinio, atteso in sostanza:
-
che l’intera
procedura esecutiva sarebbe nulla, l’escusso avendo sempre mantenuto il
domicilio all’estero, in un primo tempo, dal novembre 1993, in __________ e
successivamente, dall’agosto 1994, a __________
-
che la sua presenza
in Svizzera sarebbe stata soltanto temporanea, contestualmente al rientro in
Svizzera della moglie, annunciato al __________ il 28 marzo 1994, per motivi
legati allo stato di salute di quest’ultima e che siffatto “rientro” del
ricorrente sarebbe durato “tecnicamente” dal 1° al 19 aprile 1994;
-
che pertanto la
procedura esecutiva avrebbe dovuto essere semmai avviata mediante sequestro ex
art.271 cpv.1 n.4 LEF;
-
che il pignoramento
andrebbe comunque annullato, non essendovi alcuna eccedenza pignorabile;
-
che infatti
l’importo di Fr. 1’410.-- (1/2 rendita AVS) di spettanza della moglie in
quanto impignorabile ex art. 92 LEF non rientrerebbe nel conteggio del minimo
vitale (recte: dell’eccedenza pignorabile) del marito, per cui gli
introiti complessivi computabili ammonterebbero a Fr. 4’937.-- (Fr. 1’410.-- +
Fr. 3’527.--) soltanto;
-
che inoltre nel
minimo di esistenza occorrerebbe tenere conto della separazione di fatto dei
coniugi, delle spese per il ricongiungimento familiare nonché di varie spese
“indispensabili per età e situazione dei coniugi”, per un totale complessivo di
almeno Fr. 4’937.-- mensili, pari agli introiti computabili;
-
che infine
andrebbero considerate indicativamente ulteriori spese per massaggi
specialistici, per pédicure, per aiuto domestico alla moglie, per farmaci e
dentista nonché spese mediche non pagate dalla CM, per almeno Fr. 823.--
mensili.
N. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto:
1.1. Per
l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio svizzero.
Debitori domiciliati all’estero non dispongono di un foro esecutivo ordinario e
possono essere escussi in Svizzera soltanto a un foro esecutivo speciale ex art.
48 ss. LEF (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §10 n.12 p.71).
Per domicilio si intende il luogo dove una persona effettivamente risiede con
l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv.1 CC; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol I., Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.33ss. ad art. 46 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.8 ad art. 46
LEF). In particolare l'intenzione di stabilirsi in un determinato luogo deve
risultare anche da circostanze oggettive - riconoscibili da terzi - che
permettano di concludere che l'interessato abbia fatto di quel luogo il centro
delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 120 III 7 ss.). Ora dalla
documentazione richiesta da questa Camera all'Ufficio controllo abitanti
risulta che il 29 ottobre 1993 - pendente in Pretura la procedura di rigetto
dell'opposizione al PE n. __________ - __________ ha notificato la sua
partenza, il 31 ottobre 1993, per la __________ all'indirizzo di __________
dove ora sostiene essere il suo domicilio. Sulla notifica di arrivo 25 marzo
1994 per il 1° aprile 1994, sottoscritta dall'escusso, figura la seguente nota:
"Arriva solamente la moglie, lui no rimane all'estero Conf. 19.4.94 -
firma illeggibile -" . Ora alla luce di questi atti, rispettivamente
tenuto conto della circostanza che appena due mesi dopo la dichiarazione 25
marzo 1994, e meglio il 26 e il 27 maggio 1994, altri due creditori hanno
chiesto ed ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano un sequestro nei
confronti di __________ sulla base dell'art. 271 cpv.1 n.4 vLEF, ritenuto
quindi almeno a livello di verosimiglianza (ancora) domiciliato all'estero, e
meglio a __________, ben si può ritenere che non siano date le condizioni per
ammettere quell'intenzione nel debitore - riscontrabile oggettivamente - di
stabilirsi durevolmente a __________, intenzione necessaria perché si possa
ammettere l'esistenza di un domicilio dell'escusso in quel luogo. Ne consegue
che l'atto di pignoramento 13 aprile 1994 è stato emesso da organo esecutivo
territorialmente incompetente.
2.1. Le
norme sulla competenza dell'organo d'esecuzione ratione loci sono
imperative e devono essere rispettate in ogni stadio della procedura (DTF 120
III 112; Amonn/ Gasser, op.cit.,
§10 n.1 p.69, n.44 p.76; Ernst F. Schmid,
op.cit., n.7 ad art. 46 LEF). Tuttavia quando toccano unicamente gli
interessi delle parti coinvolte nella procedura, gli atti esecutivi effettuati
da un organo territorialmente incompetente sono soltanto annullabili mediante
ricorso ex art. 17 LEF, come è il caso ad esempio di un precetto esecutivo
spiccato da un ufficio incompetente (DTF 96 III 92; Amonn/ Gasser, op.cit., §10 n.46 p.76; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit.,
n.3 ad art. 46 LEF; Ernst F. Schmid, op.cit.,
n.29 ad art. 46 LEF). Essi sono invece nulli quando possono pregiudicare
interessi pubblici o interessi di terzi estranei alla procedura, come nel caso
dell'esecuzione di un pignoramento (Amonn/
Gasser, op.cit., §10 n.45 p.76; Jaeger/
Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.5 ad art. 46 LEF ; Ernst
F. Schmid, op.cit., n.28 ad art. 46 LEF).
2.2. In
concreto il 29 gennaio 1993 l'UE di Lugano - sulla base dell' attestato di carenza
di beni n.__________ ha spiccato nei confronti di __________, indicato
domiciliato all'indirizzo di via __________, il PE n. __________. L'escusso ha
interposto il 2 febbraio 1993 tempestiva opposizione, rigettata dalla Pretura
di Lugano in via definitiva il 9 dicembre 1993. Il creditore ha quindi chiesto
il 7 aprile 1994 la continuazione dell'esecuzione, sempre indicando l'escusso
come residente all'indirizzo di Via __________ Dagli
atti risulta che all'atto dell'interrogatorio 13 aprile 1994 presso l'UE di
Lugano (rifiutandosi di sottoscrivere il verbale) e poi più esplicitamente con
scritto 19 aprile 1994, l'escusso ha sollevato - per la prima volta - la
questione del proprio domicilio all'estero. Ciononostante, dopo aver consultato
l'Ufficio controllo abitanti di __________, l'UE di Lugano ha spedito alle
parti il 22 aprile 1994 l'atto di pignoramento 13 aprile 1994, in cui
implicitamente si respinge l'eccezione dell'escusso, rilevando che "alla
stesura del verbale di pignoramento effettuata in data 13 aprile 1994,
l'escusso risultava formalmente annunciato presso l'Ufficio del controllo
abitanti di __________ e che la sua partenza è stata notificata solo dopo
essere venuto a conoscenza della trattenuta che sarebbe stata operata sulla
pensione di sua spettanza". Eccezione tuttavia riproposta integralmente da
__________ con lo scritto 29 aprile 1994, rimasto apparentemente senza
conseguenze, e poi ancora con scritto 12 giugno 1994, unitamente alla
contestazione del calcolo dell'eccedenza pignorabile. Quest'ultimo scritto -
considerato dall'UE quale istanza di riesame - ha portato alla decisione
impugnata 24 aprile 1995, con cui in sostanza è stato confermato il
pignoramento 13 aprile 1994, e respinta implicitamente l'eccezione di
incompetenza territoriale.
Ora,
in siffatte circostanze l'effettiva incompetenza ratione loci dell'UE di
Lugano (cfr. cons.1.1.), esplicitamente e ripetutamente eccepita dall'escusso,
ha per conseguenza l'annullamento non solo della decisione impugnata 24 aprile
1995 di revisione del pignoramento, ma pure del pignoramento 13 aprile 1994 in
quanto tale, che la decisione 24 aprile 1995 in sostanza conferma, e ciò
quand'anche l'incompetenza territoriale dell'organo esecutivo fosse stata ab
initio, ossia già al momento dell'emissione del PE __________ l'assenza di
tempestivo ricorso contro siffatta emissione rispettivamente la costituzione in
giudizio senza riserve dell'escusso nella successiva procedura di rigetto non
essendo atti a rendere Lugano valido foro esecutivo per la continuazione
dell'esecuzione (cfr. DTF 59 III 6; Ernst
F. Schmid, op.cit., n.8 ad art. 46 LEF). Ne consegue l'accoglimento del
gravame e la retrocessione all'escusso di quanto già incassato dall'UE di
Lugano.
-
Per
l'art. 15a LPR il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 4 vCost.,
con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire
alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di
esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti
propri. In concreto a prescindere dal fatto che non è stato prodotto alcun
documento che attesti lo stato di indigenza di __________ (cfr. art. 15a cpv.2
LPR) ciò che per altro è da escludere alla luce dell'esito stesso del gravame
che comporta la restituzione al ricorrente di quanto già incassato. La domanda
di assistenza giudiziaria va quindi respinta.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 17, 22, 46 LEF, 15a LPR, 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
4 maggio 1995 di __________ __________, è
accolto.
1.1. E'
annullata la decisione 24 aprile 1995 dell'UE di Lugano per incompetenza
territoriale dell'organo esecutivo.
1.2.
E' annullato il pignoramento 13 aprile 1994 eseguito dall'UE di Lugano per
incompetenza territoriale dell'organo esecutivo.
1.3. Di
conseguenza è fatto ordine all'UE di Lugano di retrocedere a __________,
__________ quanto già incassato a seguito del pignoramento 13 aprile 1994.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 4 maggio 1995 è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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