AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.121
Data decisione, Autorità: 21.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00121
Lugano 21 giugno 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 19/29 aprile 1995 di
rappr.
contro l’operato dell’UEF di Locarno in varie procedure esecutive connesse a sequestri contro
__________ e ora d'ignota dimora;
esaminati atti e documenti;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
che sul FUC di novembre e dicembre 1994 vi sono state notifiche in via edittale contro la debitrice di ignota dimora __________ indicata erroneamente come __________ in luogo del corretto nata __________;
che con lettera 15 dicembre 1994 __________ jun. ha chiesto all'UEF di Locarno di rettificare l'erronea indicazione;
che l'UEF di Locarno vi ha sollecitamente provveduto;
che il 19 aprile 1995 __________, rappresentato da __________, ha chiesto all'UEF di Locarno - con riferimento alla pregressa lettera del 15 dicembre 1994 - "lo svincolo del blocco sulle due particelle" oggetto di pignoramento, atteso che:
"mio nipote intende chiedere all'Ufficio registri di Lugano il trapasso dei due boschi a __________, tuttora intestati al suo defunto padre, agli attuali proprietari, e cioè:
la particella __________ RFD di __________ alla legataria __________ nata __________ attuale proprietaria;
la particella __________ RFD di __________ all'erede testamentario __________ fu __________, attuale proprietario";
che la domanda è finalizzata ad "evitare che nella procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga ancora citato il nome del compianto __________ __________ precedente proprietario, che era persona molto corretta e stimata";
che l'UEF di Locarno in sede di osservazioni ha evidenziato la tardività del gravame, tutte le procedure esecutive contro __________ essendo del 1994, ritenuto altresì che nel merito si è limitato ad eseguire il sequestro, decretato dal Pretore di Locarno-Campagna, dei diritti ereditari spettanti alla debitrice __________ nella successione relitta dal defunto __________, fu ____________________, deceduto il 26 marzo 1987;
che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che lo scritto 21 aprile 1995 dell'UEF di Locarno non ha portata autonoma, riferendosi all'esecuzione del sequestro che ha determinato il pignoramento in data 29 settembre 1994 dei "diritti e ragioni spettanti all'escussa __________ nella Comunione ereditaria fu
che pignoramento e pregressi sequestri erano noti all'interessato ____________________ già prima del 15 dicembre 1994 (cfr. sua lettera all'UEF di Locarno);
che l'atto 29 aprile 1995, come pure quello pregresso del 19 aprile 1995, sono quindi abbondantemente tardivi;
che il gravame è pertanto irricevibile per tardività;
che il gravame è irricevibile anche per carenza di interesse procedurale pratico e attuale, non bastando in sede di reclamo in materia di esecuzione e fallimento l'intento - in sè lodevole dal profilo morale, fondato sulla pietas verso i defunti - volto ad evitare che "nella procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga ancora citato il nome del compianto __________, precedente proprietario, che era persona molto corretta e stimata";
che secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona lesa da una misura dell'Ufficio nei propri interessi giuridicamente protetti (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 e rinvii; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 n.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §6 n.19 e 20);
che il reclamante non è in tutta evidenza leso nei propri interessi giuridicamente protetti dal profilo del diritto esecutivo;
che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'UEF di Locarno si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA:
Il reclamo 19/29 aprile 1995 __________., __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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