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Numero d'incarto:
15.1995.125
Data decisione, Autorità:
27.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00125
Lugano
27 giugno 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'istanza 17/29 maggio 1995 del
__________,
c/o __________
(quale
amministratore speciale nella liquidazione del fallimento della __________ e
nella liquidazione dell'eredità giacente fu __________)
in
materia di:
a) determinazione
preventiva della rimunerazione dell'amministratore speciale;
b) proroga ex art. 270 cpv. 2 LEF
del termine per ultimare la liquidazone del fallimento della __________ e la
liquidazione dell'eredità giacente fu __________
esaminati
atti e documenti;
considerato
in
fatto e in diritto
che
la __________ è stata dichiarata fallita il 23 febbraio 1994 e che la prima
adunanza dei creditori ha nominato il 29 settembre 1994 (doc.2):
a) amministrazione
speciale __________ b) delegazione
dei creditori __________
che
__________ è deceduto il 17 settembre 1993 e che per il rifiuto dell'eredità da
parte degli aventi diritto è stata decretata la liquidazione dell'eredità
giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di prima assemblea dei
creditori del 29 settembre 1994 di (doc.3):
a) amministrazione
speciale __________ b) delegazione dei creditori __________
che
"le due procedure sono in larga misura parallele e presentano le stesse problematiche
di fondo" (cfr. istanza n.4 p.3);
che
nel fallimento della __________ sono stati insinuati 29 crediti per ca. Fr.
36'000'000.-- e che nell'eredità giacente fu __________ sono stati insinuati 24
crediti per ca. Fr. 36'000'000.-- (doc.5 e 6; istanza n.6 p.3);
che
il dott. __________ afferma trattarsi di procedura complessa, tale da
giustificare "il riconoscimento di un'indennità supplementare al fine di
assicurare gli sforzi intrapresi dall'amministrazione speciale volti al
recupero degli averi" e meglio come all'art. 49a OTLEF;
che
i motivi addotti sono quelli che risultano ai punti da 7 a 17 dell'istanza cui
si rinvia;
che
l'amministratore speciale ha evidenziato come la delegazione dei creditori
abbia incaricato "gli avvocati __________ giuridica cui l'amministratore
speciale si trova confrontato giornalmente" e che quindi "i citati
legali stanno svolgendo una intensa attività di assistenza e consulenza
generale che esula da incarichi puntuali di natura contenziosa, naturalmente secondo
le istruzioni e sotto il controllo dell'amministratore speciale", dovendo
così essere "considerati, in tale loro attività generale, quali
collaboratori dell'istante e che sia pertanto opportuno determinare la loro
indennità per tale attività generale, riservata invece una retribuzione secondo
le Tariffe dell'Ordine degli avvocati per i legali che fossero incaricati di
procedure contenziose" (cfr. istanza n.15 p.8-9);
che
"l'indennità dell'amministratore speciale, laureato in economia e
fiduciario, dovrebbe essere equivalente a quella riconosciuta agli avvocati,
sia in considerazione del tipo di attività svolta che alla luce della
responsabilità che incombe all'amministratore speciale", ritenuto che
"rilevanti appaiono anche essere le tariffe usualmente applicate
nell'esercizio della professione da parte dell'amministrazione del
fallimento" (cfr. istanza n.17 p.11);
che
le tariffe orarie per l'amministrazione speciale, sempre a mente del dott.
__________, per "evitare che nel Cantone Ticino si precluda la possibilità
ad avvocati o fiduciari qualificati di assumere l'amministrazione speciale in
fallimenti complessi", devono essere fissate come segue (cfr. petitum
n.1):
"-
amministratore speciale Fr. 200.--
avvocati Fr.
200.--
collaboratori giuridici Fr.
160.--
fiduciario immobiliare Fr. 130.--
amministrazione immobiliare Fr. 110.--
segretariato Fr.
50.--";
che
a questo stadio di procedura non è possibile determinare compiutamente, in
astratto, l'indennità ex art. 49a cpv.2 e 3 OTLEF e pertanto non possono essere
autorizzate le prospettate indicazioni tariffali: in questi limiti l’istanza va
respinta siccome prematura;
che
l'Autorità cantonale di vigilanza può infatti esprimersi solo in presenza di
dati numerici concreti e sulla base delle prestazioni eseguite e verificabili;
che
è comunque già opportuno rilevare, a futura memoria, che le tariffe orarie
prospettate eccedono quanto può essere riconosciuto in applicazione della OTLEF,
atteso che:
-
per
consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons.2, 108 III 69 e
103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art.1 OTLEF;
-
siffatte
prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base
commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti
a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del
carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10
gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons.7a; Léon Strässle,
Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971 p.130-132);
-
l’Autorità
cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinchè si dia corretta
applicazione della OTLEF (DTF 108 III 69);
-
anche
nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune
esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate;
-
di
regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le
prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività
della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un
rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura
semplice (DTF 120 III 100 cons.2);
-
avuto
riguardo allo scopo sociale della OTLEF, è ammissibile restare sotto il limite
inferiore della tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli
esperti contabili (DTF 120 III 100 cons.2 e 114 III 45-46);
-
per la
ratio dell’OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista -nell’ambito
dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in
procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto
cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.3a);
-
un
collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini
leggermente inferiori per raffronto all’avvocato;
-
il
collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come
pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
-
le
indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del
Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative
al giorno, di Fr. 100.-- se libero professionista e di Fr. 75.-- negli altri
casi (cfr. art. 2 cpv.1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e
le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni,
in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p.2);
-
l'art.
36 LTG (RL II-70) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70%
dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone
Ticino (TOA, in: RL II-74a); per l'art. 10 cpv.1 TOA l'onorario minimo in base
al dispendio orario è di regola di Fr. 150.--;
che
i dati numerici prospettati dal dott. __________ corrispondono in sostanza a
quelli che il Tribunale federale (Camera delle esecuzioni e dei fallimenti) in
DTF 120 III 99-101 ha ritenuto non essere aumentabili come preteso
dall'amministrazione speciale;
che
non era invece oggetto d'esame in DTF 120 III 99-101 - e quindi non partecipa
della ratio decidendi - se tali dati fossero da ritenere siccome congrui;
che,
a titolo meramente indicativo, riservato l'esame puntuale caso per caso e
ammesse eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono
prospettare per procedure complesse valori compresi tra:
a) Fr.
120.--/150.-- per l'amministratore speciale con titolo accademico (avvocato,
economista, ecc.)
b) Fr.
80.--/120.-- per fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, ecc.
c) Fr.
40.--/50.-- per lavori di segretariato;
che
de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere
l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare
ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe
professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori;
che
non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di
imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza
qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione
fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di
ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che
questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della
OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi di quei cantoni
che, a detta del richiedente, trascurano questo aspetto;
che
l'amministratore speciale ha altresì chiesto la proroga fino al 30 giugno 1996
per la conclusione della liquidazione fallimentare e dell'eredità giacente;
che
per l'art. 270 cpv.1 LEF la procedura di fallimento (e di eredità giacente,
cfr. art. 193 LEF) deve essere ultimata entro sei mesi dalla dichiarazione del
medesimo, ritenuto che per il cpv.2 in caso di bisogno questo termine può
essere prorogato dall'Autorità cantonale di vigilanza;
ritenuti
validi i motivi addotti a sostegno della proroga nelle due procedure;
richiamati
gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF; 270 LEF
PRONUNCIA
-
L’istanza
17/29 maggio 1995 del dott. __________, di determinazione preventiva della
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione del
fallimento della __________ e nella liquidazione dell'eredità giacente fu
__________, è respinta nella misura in cui chiede la fissazione preventiva
delle indennità orarie.
-
L’istanza
17/29 maggio 1995 del dott. __________, è accolta nella misura in cui chiede la
proroga del termine per l'ultimazione della procedura di fallimento e di
eredità giacente.
2.1 Il
termine per l'ultimazione della liquidazione del fallimento della __________ è
prorogato fino al 30 giugno 1996.
2.2 Il
termine per l'ultimazione della liquidazione dell'eredità giacente fu
__________ è prorogato fino al 30 giugno 1996.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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