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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.131
Data decisione, Autorità: 04.07.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00131
Lugano 4 luglio 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull' "istanza di revisione (art. 340 e segg. CPC)" 12 giugno 1995 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presentata da
patr. dallo Studio legale
contro
la sentenza 19/30 maggio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. 15.95.72 su reclamo 4 luglio 1994 di
__________ patr. dallo Studio legale __________
in materia di calcolo del minimo d'esistenza;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 19/30 maggio 1995 questa Camera ha accolto parzialmente il reclamo 4 luglio 1994 di __________ determinando una trattenuta di salario a carico di __________ di Fr. 338.-- al mese;
che con "istanza di revisione (art. 340 e segg. CPC)" 12 giugno 1995, con domanda di effetto sospensivo, __________ insorge con domanda di revisione fondata sugli art. 340, 341 e 342 CPC, proponibile a suo parere con riferimento alla "sentenza contenuta nel Rep 1948 pag.186 e segg.";
che contro una decisione su reclamo resa dalla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità cantonale di vigilanza non è dato il rimedio di diritto processuale civile dedotto dagli art. 340 ss. CPC, atteso che il riferimento giurisprudenziale alla sentenza CEF 21 aprile 1948 in Rep 1948 p.187 è superato dalla nuova normativa di diritto processuale amministrativo (cfr. art. 26 ss. LPR, in: RL II-98, in vigore dal 1° ottobre 1992);
che pertanto l' "istanza di revisione (art. 340 e segg. CPC)" 12 giugno 1995 di __________ è irricevibile per carenza di giurisdizione civile;
che, in via abbondanziale, quand'anche si volesse considerare l'atto irrito quale domanda di revisione ex art. 26 ss. LPR, rimedio di diritto processuale amministrativo, la stessa dovrebbe comunque essere respinta, atteso che:
a) la sentenza impugnata ha riconosciuto, a titolo di spese mensili per la locazione di un vano garage, un importo ridotto a Lit. 50'000 al mese in luogo di Lit. 375'000, spesa manifestamente sproporzionata se raffrontata al canone locatizio per l'abitazione solo leggermente superiore (Lit. 416'666 al mese);
b) __________ assevera nel gravame che, se si vuol considerare un solo posto macchina (invece dei due per i quali viene pagato il canone), il costo di un solo garage va solo dimezzato e portato quindi a Lit. 187'500 al mese e non a Lit. 50'000, come arbitrariamente preteso, donde un minor pignoramento di salario di Fr. 155.-- al mese;
c) il pregresso giudizio è stato involontariamente generoso nei confronti di __________, riconoscendogli - in aggiunta al minimo vitale - le spese per la locazione di un garage ai valori di mercato vigenti in loco, benchè tale posta non rientri tra quelle che vanno considerate. Detto altrimenti, per errore l'escusso beneficia di una minor trattenuta pari a Lit. 50'000 al mese, corrispondenti non a quanto paga ma a quanto gli potrebbe essere al massimo riconosciuto - avuto riguardo ai principi che regolano il calcolo del minimo d'esistenza - se le spese di posteggio dell'auto fossero considerate in aggiunta al minimo vitale. Non vi è infatti, in linea di principio, diritto alcuno ad avere un posto macchina fisso a pagamento, a spese del creditore;
d) per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non si può procedere in questa sede ad una rettifica - a danno di __________ - dei valori numerici di cui alla sentenza 19/30 maggio 1995;
che, visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF e 17 LPR);
richiamati gli art. 340 ss. CPC e 26 ss. LPR,
PRONUNCIA:
La domanda di revisione 12 giugno 1995 __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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