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Numero d'incarto:
15.1995.131
Data decisione, Autorità:
04.07.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00131
Lugano
4 luglio 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull' "istanza di revisione (art. 340 e segg. CPC)" 12 giugno 1995
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presentata da
patr. dallo Studio legale
contro
la
sentenza 19/30 maggio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti quale
Autorità di vigilanza nell'inc. 15.95.72 su reclamo 4 luglio 1994 di
__________ patr. dallo Studio legale __________
in
materia di calcolo del minimo d'esistenza;
esaminati
atti e documenti;
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con sentenza 19/30 maggio 1995 questa Camera ha accolto parzialmente il reclamo
4 luglio 1994 di __________ determinando una trattenuta di salario a carico di
__________ di Fr. 338.-- al mese;
che
con "istanza di revisione (art. 340 e segg. CPC)" 12 giugno 1995, con
domanda di effetto sospensivo, __________ insorge con domanda di revisione
fondata sugli art. 340, 341 e 342 CPC, proponibile a suo parere con riferimento
alla "sentenza contenuta nel Rep 1948 pag.186 e segg.";
che
contro una decisione su reclamo resa dalla Camera di esecuzione e fallimenti
quale Autorità cantonale di vigilanza non è dato il rimedio di diritto
processuale civile dedotto dagli art. 340 ss. CPC, atteso che il riferimento
giurisprudenziale alla sentenza CEF 21 aprile 1948 in Rep 1948 p.187 è superato
dalla nuova normativa di diritto processuale amministrativo (cfr. art. 26 ss.
LPR, in: RL II-98, in vigore dal 1° ottobre 1992);
che
pertanto l' "istanza di revisione (art. 340 e segg. CPC)" 12 giugno
1995 di __________ è irricevibile per carenza di giurisdizione civile;
che,
in via abbondanziale, quand'anche si volesse considerare l'atto irrito quale
domanda di revisione ex art. 26 ss. LPR, rimedio di diritto processuale amministrativo,
la stessa dovrebbe comunque essere respinta, atteso che:
a) la
sentenza impugnata ha riconosciuto, a titolo di spese mensili per la locazione
di un vano garage, un importo ridotto a Lit. 50'000 al mese in luogo di Lit.
375'000, spesa manifestamente sproporzionata se raffrontata al canone locatizio
per l'abitazione solo leggermente superiore (Lit. 416'666 al mese);
b) __________
assevera nel gravame che, se si vuol considerare un solo posto macchina (invece
dei due per i quali viene pagato il canone), il costo di un solo garage va solo
dimezzato e portato quindi a Lit. 187'500 al mese e non a Lit. 50'000, come
arbitrariamente preteso, donde un minor pignoramento di salario di Fr. 155.--
al mese;
c) il
pregresso giudizio è stato involontariamente generoso nei confronti di
__________, riconoscendogli - in aggiunta al minimo vitale - le spese per la
locazione di un garage ai valori di mercato vigenti in loco, benchè tale posta
non rientri tra quelle che vanno considerate. Detto altrimenti, per errore
l'escusso beneficia di una minor trattenuta pari a Lit. 50'000 al mese,
corrispondenti non a quanto paga ma a quanto gli potrebbe essere al massimo
riconosciuto - avuto riguardo ai principi che regolano il calcolo del minimo
d'esistenza - se le spese di posteggio dell'auto fossero considerate in
aggiunta al minimo vitale. Non vi è infatti, in linea di
principio, diritto alcuno ad avere un posto macchina fisso a pagamento, a spese
del creditore;
d) per
il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non si può procedere in
questa sede ad una rettifica - a danno di __________ - dei valori numerici di
cui alla sentenza 19/30 maggio 1995;
che,
visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano
indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF e 17 LPR);
richiamati
gli art. 340 ss. CPC e 26 ss. LPR,
PRONUNCIA:
-
La
domanda di revisione 12 giugno 1995 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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