AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.142
Data decisione, Autorità: 31.10.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00142
Lugano 31 ottobre 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 9 giugno 1995 di
patr. dallo Studio legale
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro decretato il 26 maggio 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, contro
viste le osservazioni: - 23 giugno 1995 di
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. La Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreto 26 maggio 1995 ha sequestrato ”presso la __________: il salario, gratifiche, eventuali guadagni supplementari percepiti dal debitore nei limiti della pignorabilità e fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione”.
B. Con provvedimento 29 maggio 1995 l’UE di Lugano ha ritenuto il salario del debitore non pignorabile, non superando il minimo di esistenza, sulla base del seguente computo:
Introiti
salario Fr. 3’106.--
assegno per figlio minorenne Fr. 181.--
Minimo di esistenza
minimo base per coniugi Fr. 1’370.--
supplemento per figlio minorenne Fr. 300.--
locazione Fr. 700.--
spese Fr. 150.--
AVS Fr. 167.--
cassa malati Fr. 72.15
cassa pensione e prev. Fr. 92.55
trasferte Fr. 220.--
pasti Fr. 220.--
assic. disocc. Fr. 46.90
totale Fr. 3’319.30 Fr. 3’287.--
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato l’avv. __________ sostenendo che la moglie dell’escusso percepisce un salario a seguito dell’attività svolta a __________ quale barista, che l’UE deve considerare nell’apprezzamento generale della situazione, segnatamente nel calcolo del minimo base dei coniugi. L’UE di Lugano ha inoltre calcolato le singole deduzioni sulla base di criteri validi nel Cantone Ticino. Il deprezzamento della valuta italiana ha tuttavia provocato di fatto un miglioramento della situazione finanziaria dei lavoratori frontalieri parificabile ad un aumento dello stipendio fino al 20% dello stesso. Per quanto attiene al quantum relativo alla concreta fattispecie il reclamante si rimette al libero apprezzamento di questa Camera. Lo stesso vale per il canone di locazione, ritenuto che la giurisprudenza ha stabilito per una famiglia composta da due adulti e un minorenne un importo mensile di Fr. 750.--. Il creditore ha poi rilevato che l’importo per i pasti consumati fuori dall’economia domestica eccede il supplemento stabilito dalla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Infine l’avv. __________ ha contestato la somma di Fr. 220.-- al mese per le spese di trasferta, sostenendo che __________ dista ca. Km 25 da Lugano e che l’importo di Fr. 11.-- al giorno computato dall’UE non è giustificato.
D. Delle osservazioni del debitore e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
In merito al preteso introito della moglie del debitore va rilevato che dal verbale di pignoramento risulta che __________, dichiarando che le sue indicazioni sono esatte, ha indicato solo il suo introito. Egli ha poi prodotto l’attestato italiano di disoccupazione della moglie, sul quale l’ultimo timbro è stato apposto il 27 aprile 1995. L’UE di Lugano, non avendo indizio alcuno in merito ad un’eventuale attività della moglie del debitore, ha pertanto agito correttamente, considerando solo il guadagno di quest’ultimo. Se il reclamante ritiene che le dichiarazioni di __________ non corrispondono al vero, è rinviato alla procedura penale.
La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di Fr. 1’370.--. Tuttavia il rapporto di cambio di ca. Fr. 7.-- per Lit. 10’000 (già comprensivo delle oscillazioni di +/- 10%) giustifica una decurtazione in linea di principio del 10% sul predetto importo base mensile, ritenuto il minor costo in Italia dei singoli elementi considerati nel calcolo del minimo vitale. Pertanto quale importo base mensile va computato l’importo di Fr. 1’233.-- ( = Fr. 1’370.-- ./. Fr. 137.--).
L’importo di Fr. 700.-- per la locazione più Fr. 150.-- di spese, per una famiglia composta di due coniugi più un figlio, appare invece giustificato, considerato che la sentenza del Tribunale federale citata dal reclamante risale al 1989 e che i canoni di locazione in Italia nelle grosse agglomerazioni in prossimità del confine con la Svizzera non sono rilevantemente inferiori a quelli svizzeri.
Secondo il punto 2.4.3. della Tabella a chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica è riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale. Al debitore va pertanto riconosciuto l’importo mensile di Fr. 180.--, ossia Fr. 9.-- per 20 giorni lavorativi al mese.
Per il punto 2.4.4. della Tabella quali spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro in automobile sono riconosciute le spese fisse e correnti (escluso l’ammortamento).
Considerato che __________ dista da Lugano ca. Km 25-30, il debitore percorre giornalmente ca Km 50-60 per recarsi al lavoro. Calcolando una media di 5-6 litri di benzina a Fr. 1.20 al litro, ossia Fr. 6.-- /7.20 più le spese fisse e correnti, l’importo di Fr. 11.-- al giorno è giustificato.
introito Fr. 3’106.--
assegno mensile per figlio minorenne Fr. 181.--
Fr. 3’287.--
minimo base per coniugi Fr. 1’233.--
figlio minorenne Fr. 300.--
locazione Fr. 700.--
spese Fr. 150.--
AVS Fr. 167.--
cassa malati Fr. 72.15
cassa pensione e previdenza Fr. 92.55
trasferte Fr. 220.--
pasti Fr. 180.--
ass. disocc. Fr. 49.60
totale Fr. 3’164.30 Fr. 3’287.--
L’eccedenza mensile pignorabile ammonta pertanto a Fr. 122.70, arrotondati a Fr. 122.--.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF)
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
1.1. Di conseguenza il provvedimento 29 maggio 1995 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che sullo stipendio di __________ va pignorato l’importo mensile di
Fr. 122.--.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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