AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.225
Data decisione, Autorità: 10.01.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00225
Lugano 10 gennaio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 16 ottobre 1995 di
(patr. da: __________)
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’atto di pignoramento 10 agosto 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
(rappr. dall’__________)
viste le osservazioni 13 novembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Lo __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 4’184.20.
B. Con atto di pignoramento 10 agosto 1995 l’UEF di Bellinzona ha pignorato ad __________ Fr. 500.-- al mese dalla sua indennità di disoccupazione sulla base del seguente computo:
introiti
debitore Fr. 3’036.--
figli minorenni Fr. 350.--
minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 500.--
locazione Fr. 540.--
AVS Fr. 153.--
C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 285.--
Istituto __________ Fr. 175.--
spese diverse Fr. 208.--
totale Fr. 2’886.-- Fr. 3’386.--
Eccedenza mensile pignorabile Fr. 500.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che l’atto di pignoramento non considera l’effettiva indennità di disoccupazione di Fr. 2’300.--. Inoltre le sue spese di locazione sono superiori a Fr. 540.--.
D. Delle osservazioni l’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
b) L’UEF determina l’introito del debitore sulla base delle informazioni ottenute da quest’ultimo e dal suo datore di lavoro (cfr. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 50 p. 184).
a) Dalla documentazione agli atti si evince che l’UEF di Bellinzona ha determinato l’introito di __________ sulla base del conteggio datato 2 agosto 1995 allestito dalla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: CPCAD). Da questo documento risulta che il debitore percepisce un introito lordo di Fr. 3’386.90 dal quale vengono dedotti i seguenti importi:
Fr. 153.35 AVS/AI/IPG
Fr. 62.60 cassa malati
Fr. 500.-- deduzione a terzi ufficio cantonale di assistenza
Fr. 175.15 deduzione a terzi __________
Fr. 175.15 deduzione a terzi __________
Al reclamante viene pertanto versato l’importo netto di Fr. 2’320.65.
b) Dall’esame dell’atto di pignoramento, di cui alla narrativa fattuale sub B, si evince che l’UEF di Bellinzona per calcolare l’eccedenza pignorabile ha considerato l’introito lordo di Fr. 3’386.-- risultante dal citato conteggio, considerando tuttavia quali deduzioni Fr. 500.-- per alimenti, Fr. 175.-- per il versamento all’Istituto __________, Fr. 153.-- per l’AVS, Fr. 285.-- per la cassa malati, così come Fr. 208.-- per spese diverse. Pertanto l’UEF, se da un canto ha computato l’indennità lorda, dall’altro ha tenuto conto anche delle deduzioni risultanti dal conteggio della CPCAD, per cui il calcolo dell’eccedenza pignorabile eseguito dall’UEF è corretto.
Il reclamante ha inoltre sostenuto che il canone di locazione è più elevato di quello computato nell’atto di pignoramento. Non avendo tuttavia prodotto giustificativo alcuno, anche in questo punto il suo reclamo va respinto: non può infatti sfuggire all'escusso, patrocinato da un avvocato, che non basta affermare un fatto in contrasto con gli accertamenti dell'autorità esecutiva ma occorre anche collaborare nella determinazione dei punti che si intende contestare, producendo se del caso i necessari giustificativi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 16 ottobre 1995 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster