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Numero d'incarto:
15.1995.225
Data decisione, Autorità:
10.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00225
Lugano
10 gennaio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 16 ottobre 1995 di
(patr. da: __________)
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona e meglio contro l’atto di pignoramento 10 agosto 1995
nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
(rappr. dall’__________)
viste le osservazioni 13 novembre
1995 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Lo __________ procede contro __________ per
l’incasso di Fr. 4’184.20.
B. Con atto di pignoramento 10 agosto 1995 l’UEF di
Bellinzona ha pignorato ad __________ Fr. 500.-- al mese dalla sua indennità di
disoccupazione sulla base del seguente computo:
introiti
debitore Fr.
3’036.--
figli minorenni Fr.
350.--
minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 500.--
locazione Fr. 540.--
AVS Fr. 153.--
C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 285.--
Istituto __________ Fr. 175.--
spese diverse Fr. 208.--
totale
Fr. 2’886.-- Fr. 3’386.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 500.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è
tempestivamente aggravato __________ sostenendo che l’atto di pignoramento non
considera l’effettiva indennità di disoccupazione di Fr. 2’300.--. Inoltre le
sue spese di locazione sono superiori a Fr. 540.--.
D. Delle osservazioni l’UEF di Bellinzona si dirà,
se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102
III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
b) L’UEF determina l’introito del debitore sulla
base delle informazioni ottenute da quest’ultimo e dal suo datore di lavoro
(cfr. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §
23 n. 50 p. 184).
a) Dalla documentazione agli atti si evince che l’UEF di Bellinzona ha
determinato l’introito di __________ sulla base del conteggio datato 2 agosto
1995 allestito dalla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: CPCAD). Da questo documento risulta che il debitore
percepisce un introito lordo di Fr. 3’386.90 dal quale vengono dedotti i
seguenti importi:
Fr.
153.35 AVS/AI/IPG
Fr.
62.60 cassa malati
Fr.
500.-- deduzione a terzi ufficio cantonale di assistenza
Fr.
175.15 deduzione a terzi __________
Fr.
175.15 deduzione a terzi __________
Al
reclamante viene pertanto versato l’importo netto di Fr. 2’320.65.
b) Dall’esame dell’atto di pignoramento, di cui alla
narrativa fattuale sub B, si evince che l’UEF di Bellinzona per calcolare
l’eccedenza pignorabile ha considerato l’introito lordo di Fr. 3’386.--
risultante dal citato conteggio, considerando tuttavia quali deduzioni Fr.
500.-- per alimenti, Fr. 175.-- per il versamento all’Istituto __________, Fr.
153.-- per l’AVS, Fr. 285.-- per la cassa malati, così come Fr. 208.-- per
spese diverse. Pertanto l’UEF, se da un canto ha computato l’indennità lorda,
dall’altro ha tenuto conto anche delle deduzioni risultanti dal conteggio della
CPCAD, per cui il calcolo dell’eccedenza pignorabile eseguito dall’UEF è
corretto.
Il
reclamante ha inoltre sostenuto che il canone di locazione è più elevato di
quello computato nell’atto di pignoramento. Non avendo tuttavia prodotto
giustificativo alcuno, anche in questo punto il suo reclamo va respinto: non
può infatti sfuggire all'escusso, patrocinato da un avvocato, che non basta
affermare un fatto in contrasto con gli accertamenti dell'autorità esecutiva ma
occorre anche collaborare nella determinazione dei punti che si intende
contestare, producendo se del caso i necessari giustificativi.
- Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè
i disposti citati
pronuncia
-
Il reclamo 16 ottobre 1995 di __________, è
respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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