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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.231
Data decisione, Autorità:
17.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00231
Lugano
17
gennaio 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 20 novembre 1995 di
patr. dall'avv. __________
Contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ dopo sequestro decretato il
12 maggio 1995 dalla Pretore di Mendrisio-Nord su istanza del reclamante contro
patr. dall'avv. __________
in materia di provvedimento di dissequestro;
richiamata l'ordinanza presidenziale 24 novembre 1995
di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 11 dicembre 1995 della debitrice
sequestrata e 3 gennaio 1996 dell'UEF di Mendrisio;
dichiarata irrita la memoria 4 gennaio 1996 di
__________, l'Autorità cantonale di vigilanza non avendo ordinato un ulteriore
scambio di allegati ex art. 12 LPR per la sua inutilità in considerazione
dell'estrema semplicità del caso di specie;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il creditore __________, ottenuto il sequestro 12
maggio 1995 dalla Pretore di Mendrisio-Nord per Fr. 47'063.-- oltre accessori,
ha fatto emettere dall'UEF di Mendrisio il precetto esecutivo n. __________
contro __________;
che l'escussa ha interposto opposizione il 13
settembre 1995;
che il creditore sequestrante, avuta notizia
dell'opposizione il 16 ottobre 1995, ha promosso il 25 ottobre 1995 tempestiva
azione di convalida del sequestro avanti il Bezirksgericht Dielsdorf, chiedendo
la condanna della debitrice sequestrata al pagamento di Fr. 27'596.95 oltre
accessori e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione;
che con istanza 14 novembre 1995 __________ ha chiesto
il dissequestro dell'importo di Fr. 29'699.--;
che con provvedimento 17 novembre 1995 l'UEF di Mendrisio
ha revocato "il decreto e verbale di sequestro n. __________ e relativo PE
n. __________ con l'opposizione" e ordinato che "l'importo di Fr.
29'699.-- oggetto del sequestro, depositati presso la Cassa dell'UEF di Mendrisio
verrà, cresciuto in giudicato il provvedimento, bonificato" alla debitrice
sequestrata;
che con tempestivo reclamo __________ ha postulato
l'annullamento del provvedimento, avendo chiesto la convalida del sequestro al
Tribunale distrettuale di Dielsdorf quale foro del luogo dove l'obbligazione
doveva essere eseguita, ritenuto che ex art. 3 cpv.3 CL nei rapporti con l'Italia
è escluso il luogo del foro del sequestro;
che
__________ ha chiesto la reiezione del reclamo perché:
-
il Tribunale distrettuale di Dielsdorf non è
competente ex art. 5 n.1 CL, ritenuto che "l'obbligazione che sta alla
base dell'azione giudiziaria di controparte non è un pagamento in denaro bensì
l'attività di agente di __________ in sé", che non è stata svolta a Dielsdorf;
-
la mancata comunicazione dell'introduzione
dell'azione di convalida del sequestro "deve avere quale logica
conseguenza la revoca del sequestro";
che l'UEF di Mendrisio si è rimesso alla decisione
dell'Autorità di vigilanza;
che ex art. 278 cpv.2 LEF, ove il debitore abbia
formulato opposizione, il creditore entro dieci giorni dalla relativa
notificazione deve chiedere il rigetto dell'opposizione o promuovere azione di
riconoscimento del suo credito;
che il creditore ha tempestivamente promosso l'azione
ordinaria di convalida del sequestro avanti il Bezirksgericht Dielsdorf, la cui
competenza è a suo dire data in applicazione delle norme della Convenzione di
Lugano;
che la debitrice sequestrata ha eccepito la competenza
del giudice adito;
che la disputa sulla competenza del Bezirksgericht Dielsdorf
sfugge al potere di cognizione dell'autorità esecutiva e non può pertanto essere
sindacata né dall'UEF di Mendrisio né dall'Autorità cantonale di vigilanza;
che la mancata notifica all'UEF di Mendrisio della
tempestiva introduzione dell'azione di convalida non è motivo di caducità del
sequestro, anche se è in linea di principio opportuno che il creditore
sequestrante, nel suo stesso interesse, ne dia notizia all'organo d'esecuzione
per evitare atti di disposizione pregiudizievoli ai fini perseguiti;
che il reclamo va pertanto accolto e il provvedimento dell'UEF
di Mendrisio annullato; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
che, a futura memoria, va ricordato che l'organo
d'esecuzione non può revocare il decreto pretorile di sequestro ma deve
limitarsi, ove occorra, a revocare l'esecuzione del sequestro;
PRONUNCIA:
- Il
reclamo 20 novembre 1995 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il provvedimento 17 novembre 1995 dell'UEF di Mendrisio.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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