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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.42
Data decisione, Autorità: 10.01.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00042
Lugano 10 gennaio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 9 febbraio 1995 di
(rappr. da: __________)
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il provvedimento 12 gennaio 1995 con il quale ha respinto la domanda di esecuzione presentata dalla reclamante contro
(patr. dall’avv. __________)
viste le osservazioni 22 febbraio 1995 __________ e dell’UE di Lugano;
completata l’istruttoria;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con domanda di esecuzione 5 gennaio 1995 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano l’emissione di un precetto esecutivo a carico di __________ indicando quale ultimo domicilio conosciuto: __________
Con provvedimento 12 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha comunicato alla __________ di non poter dar corso alla domanda di esecuzione, mancando i presupposti per la costituzione del foro esecutivo nel circondario di Lugano. __________ non sarebbe nè domiciliato, nè dimorante e nemmeno residente a __________. L’UE ha rilevato che unicamente la moglie è domiciliata a __________, dove il debitore si recherebbe una/due volte all’anno.
B. Contro il citato provvedimento si è tempestivamante aggravata la __________ argomentando che il giorno dell’apertura del conto nel 1989 __________ avrebbe indicato il suo domiclio in __________. Il 31 marzo 1992 si sarebbe annunciato residente nel __________. La relativa “Carte de séjour”, valida fino al 31 marzo 1997, sarebbe stata consegnata all’UE di Lugano nell’occasione di una precedente domanda di esecuzione. Con scritto 28 novembre 1994 il sindaco di __________ avrebbe tuttavia confermato la cancellazione del domicilio. Secondo la banca ciò sarebbe da ricondurre all’ultimazione della casa a __________, dove __________ sarebbe sovente reperibile.
C. Delle osservazioni __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
D. L’interrogatorio formale dei coniugi __________ ha permesso di accertare quanto segue:
ha dichiarato di essere domiciliato nel __________ dal 1992. L’attestazione 28 novembre 1994 concernente la sua radiazione dall’Ufficio controllo abitanti per destinazione sconosciuta sarebbe dovuta ad un malinteso dovuto al cambiamento di recapito della società presso la quale è domiciliato. Il debitore si è dichiarato pronto a trasmettere a questa Camera un’attestazione della Città di __________ confermante il suo domicilio. __________ ha poi affermato di occuparsi di esportazioni in Svizzera, Italia, Germania e Austria per conto di un gruppo statale francese. A seconda del lavoro si sposta nei vari paesi. Abitualmente vive a __________ dove possiede un appartamento e dove sua moglie lo raggiunge circa 7-8 volte all’anno fermandosi ogni volta circa una settimana. A __________, dove è domiciliata sua moglie, __________ ha dichiarato di non trascorrere più di un mese all’anno. Inoltre negli ultimi sei mesi sua moglie l’ha raggiunto 6-7 volte a __________, dove essa possiede un appartamento, e dove si è fermato un paio di giorni ogni volta. Ultimamente ha pure incontrato sua moglie tre volte a __________.
ha dichiarato che dall’inizio del 1995 suo marito si è fermato nella sua casa di __________ per complessivamente una settimana/15 giorni in diverse volte e sull’arco degli ultimi 12 mesi complessivamente circa un mese. Durante tale periodo __________ ha affermato di avere trascorso complessivamente circa due mesi a __________. Inoltre ha incontrato il marito più volte a __________, per un periodo complessivo negli ultimi 12 mesi, di circa un mese.
E. Con scritto 30 novembre 1995 __________ ha trasmesso copia dell’attestazione 29 novembre 1995 del Ministero della Giustizia del Granducato del __________ confermante che l’autorizzazione di soggiorno gli è accordata fino al 1. novembre 1996. L’8 gennaio 1996 __________ ha trasmesso a questa Camera copia della domanda per l’emissione della “Carte de séjour”, recante quale data della sua entrata nel Granducato del __________ il 30 dicembre 1991 e quale durata del soggiorno fino a novembre 1996.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio che per prassi costante coincide con il domicilio civile del debitore ai sensi dell’art. 23 ss. CC. Determinante è pertanto il luogo dove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro degli interessi dell’escusso (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 10 n. 4-5 e rif. ivi; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 80-81; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, Zurigo 1984, vol. I, § 11 n. 3 e rif. ivi; BlSchK 1988 p. 228; CEF VIG 19 settembre 1988 su reclamo C.I.S.). L’elemento soggettivo costituito dalla volontà di residenza e un insieme di circostanze oggettive, che devono essere almeno rese verosimili al giudice, concorrono così a fondare il convincimento che un determinato luogo costituisce il centro della vita e degli interessi della persona in questione (Rep 1989, p. 189 e ss. e rif. ivi).
b) D’altro canto anche ritenendo la LDIP applicabile al caso in esame, il concetto di domicilio non cambia. Ex art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP la persona fisica ha il domicilio nello stato dove dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il legislatore infatti ha mantenuto anche per la LDIP la condizione dell’intenzione allo scopo di non creare divergenze d’interpretazione tra il diritto civile interno (art. 23 CC) e il diritto internazionale. L’inapplicabilità delle disposizioni del Codice civile svizzero concernenti il domicilio e la dimora contenute nell’art. 20 cpv. 2 LDIP intende unicamente escludere il domicilio derivato o fittizio. Per quel che riguarda l’intenzione, l’art. 20 LDIP deve essere interpretato come insegna il Tribunale federale che ha messo l’accento sull’aspetto oggettivo. In DTF 97 II 1 cons. 3.1. è stata infatti precisata la giurisprudenza nel senso che per sapere se una persona risiede in un luogo con l’intenzione di stabilirvisi, ciò che importa non è la volontà interna di tale persona, bensì le circostanze, riconoscibili per terzi, che permettono di dedurre che essa ha questa intenzione (cfr. FJS 237 p. 5-6 e rif. ivi; DTF 115 II 122 cons. 1c).
c) Dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale la moglie ha il diritto di costituire un domicilio indipendente nella stessa misura del marito. La questione a sapere ove si trovi il domicilio di un coniuge si determina quindi oggi esclusivamente secondo gli art. 23 ss. CC e non secondo il luogo del domicilio coniugale. Nondimeno la volontà di un coniuge di abbandonare il domicilio coniugale e di stabilire un nuovo domicilio proprio deve essere stata chiaramente riconoscibile. In caso di dubbio, il domicilio coniugale precedente va pertanto considerato tuttora come domicilio coniugale (DTF 115 II 120).
Sulla base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che __________ sia il luogo dove __________ risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi. __________ si trattiene infatti a __________ saltuariamente per non più di un mese all’anno complessivamente, mentre il centro dei suoi interessi professionali si trova a __________ ed il luogo dove risiede principalmente e dove trascorre il maggior tempo con sua moglie è __________. Queste circostanze, riconoscibili anche a terzi, permettono pertanto di concludere che, pur lasciando indecisa la questione a sapere dove sia effettivamente il domicilio di __________ (se a __________ o a __________, dove sembrerebbe visto che i coniugi vi passano il maggior tempo assieme), al momento della domanda di esecuzione in oggetto, non era a __________. L’UE di Lugano, mancando il foro esecutivo, ha di conseguenza correttamente respinto la domanda di esecuzione.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 46 cpv. 1 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 9 febbraio 1995 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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