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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.57
Data decisione, Autorità: 19.05.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00057
Lugano 19 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visti i reclami 29 settembre 1994 di
patr. dall'avv. __________
e
rappr. da__________
contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro il riesame 19 settembre 1994 risp. 29 settembre 1994 del pignoramento di salario nelle escuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro __________ da:
__________ (esec. n. __________)
(rappr. da__________)
e
(esec. n. __________ e __________)
rappr. dal __________
considerato che questa Camera ha emesso un primo giudizio su questi reclami in data 11 gennaio 1995, respingendo il gravame presentato da __________ e accogliendo quello della __________, nel senso che il provvedimento 29 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è stato riformato e il pignoramento di salario di __________ aumentato da Fr. 730.-- a Fr. 1’334.-- a partire dal 1. gennaio 1995;
preso atto della sentenza 28 febbraio 1995 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da __________, annullando la sentenza di questa Camera, per cui in merito al reclamo di __________ s’impone una nuova decisione;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. La __________ e il __________ procedono contro __________ per l’incasso di Fr. 59’530.35, risp. Fr. 6’628.40 e Fr. 6’352.10.
B. Con riesame 19 settembre 1994 l’UEF di Bellinzona ha calcolato l’eccedenza pignorabile del salario percepito da __________ dal suo lavoro quale dipendente, in Fr. 400.-- al mese, sulla base del seguente computo:
introito Fr. 8’165.--
indennità Fr. 320.--
minimo base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 2’500.--
affitto Fr. 990.--
AVS-AI Fr. 412.--
ass. inf. - disoccup. Fr. 190.--
cassa malati Fr. 260.--
cassa pensione Fr. 638.--
trasferta e pasti Fr. 1’200.--
suppl. per dentista Fr. 500.--
suppl. spese diverse Fr. 370.--
totale Fr. 8’085.-- Fr. 8’485.--
Eccedenza mensile pignorabile Fr. 400.--.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che con comunicazione 2 settembre 1994 l’Ufficio dell’insegnamento medio gli ha concesso una proroga fino al 31 agosto 1995 per presentare il rapporto finale relativo al lavoro di ricerca per il quale aveva usufruito dell’anno sabbatico. Di conseguenza tutte le spese riconosciute nella sentenza della CEF andrebbero riconosciute anche nel nuovo calcolo del minimo di esistenza. __________ ha sostenuto che per effettuare il lavoro di ricerca deve recarsi regolarmente nella Svizzera tedesca per visitare altri laboratori, per cui gli dovrebbero venire riconosciute spese di viaggio e pernottamento per complessivi Fr. 1’200.-- mensili. Il reclamante necessiterebbe inoltre di cure dentarie preventivate per un importo di Fr. 5’000.--. Dall’importo indicato dalla CEF andrebbero dedotti pertanto Fr. 500.-- per il dentista e Fr. 1’200.-- quali spese di trasferta per l’anno sabbatico. Infine __________ ha sostenuto di non potere rientrare a mezzogiorno al proprio domicilio, per cui ha chiesto il supplemento corrispondente per cinque giorni alla settimana.
D. Contro il citato provvedimento 19 settembre 1994 si è tempestivamente aggravata anche la __________ argomentando che, secondo la decisione 27 maggio 1994 della CEF, dal 1. settembre 1994 fino al termine dell’anno pignorativo l’eccedenza pignorabile mensile deve essere di Fr. 1’920.--, in quanto era stato riconosciuto un importo di Fr. 180.-- per pasti fuori casa, in luogo di Fr. 100.-- come dall’atto di pignoramento 4 febbraio 1994.
E. In seguito al reclamo della __________ l’UEF di Bellinzona, con notifica 29 settembre 1994 al datore di lavoro dell’escusso, ha ripristinato il pignoramento di salario a Fr. 730.-- al mese.
F. Con sentenza 11 gennaio 1995 questa Camera ha respinto il reclamo di __________, mentre ha accolto quello della __________, riformando il provvedimento 29 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona con l’aumento del pignoramento di salario di __________ da Fr. 730.-- a Fr. 1’334.-- a partire dal 1. gennaio 1995.
G. Contro questa sentenza __________ ha presentato in data 3 febbraio 1995 ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale, che con sentenza 28 febbraio 1995 lo ha parzialmente accolto, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Camera per un nuovo giudizio.
La censura del ricorrente in merito alle spese di trasferta per presentare il rapporto finale relativo ad un lavoro di ricerca inerente l’anno sabbatico è stata respinta dal Tribunale federale.
Sulla censura per il mancato riconoscimento delle spese per l’uso dell’automobile per l’attività che __________ svolge quale responsabile del __________, il Tribunale federale ha invece ritenuto necessario il completamento degli accertamenti di fatto e l’emanazione di un nuovo giudizio.
H.
a) Dall’istruttoria è risultato che __________ insegna per metà tempo scienze naturali alla scuola media di __________ e per metà tempo si occupa __________. Il reclamante ha affermato che per le esigenze di questo laboratorio deve disporre di materiale vivente. Si tratta di organismi quali topi, fasmidi, ecc., situati in un locale del Liceo di __________. L’alimentazione dei vari organismi gli impone di recarsi al laboratorio tutti i giorni, sabato e domenica compresi, anche durante il periodo estivo. Per nutrire i fasmidi occorrono rovi, che __________ ha dichiarato di procurarsi durante il tragitto tra casa ed il laboratorio, mentre i topi si nutrono di granaglie e gli altri organismi vengono alimentati con cibo in polvere. Senza l’automobile gli è impossibile gestire il laboratorio. Infatti, anche a prescindere dal nutrimento che deve procurarsi, l’auto gli serve per il trasporto di organismi e contenitori alle diverse sedi di scuola media del Cantone. Il reclamante ha poi ribadito che l’automobile gli serve anche per poter presentare entro fine agosto 1995 il rapporto inerente l’anno sabbatico.
b) Interrogato come teste il direttore dell’Ufficio dell’insegnamento medio, __________, ha affermato che i suddetti organismi vengono distribuiti a richiesta nelle diverse sedi di scuola media del Cantone. Non vi è tuttavia alcun obbligo per il responsabile del laboratorio di trasportarli nelle varie sedi. Il reclamante non ha d’altro canto mai chiesto alcuna indennità di trasferta. Per l’esiguità del lavoro, sarebbe inoltre inimmaginabile, ha dichiarato __________, che lo Stato possa mettere a disposizione di __________ un’automobile per le attività connesse con la funzione di responsabile del laboratorio.
c) Il reclamante ha prodotto copia della ricevuta concernente il pagamento in data 20 dicembre 1994, di Fr. 1’000.-- per spese dentarie.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
In merito al riconoscimento delle spese di trasferta per presentare il rapporto finale in relazione con l’anno sabbatico, il Tribunale federale si è già definitivamente espresso, argomentando che il riconoscimento, in via del tutto eccezionale, di tali spese era subordinato alla presentazione del rapporto entro la fine di agosto 1994. Il Tribunale federale ha ritenuto che, se è vero che il citato rapporto non ha potuto essere presentato per ragioni personali, il reclamante non può pretendere di continuare a beneficiare di tale deduzione - già concessa molto generosamente - e giustamente limitata nel tempo per permettergli di adeguare la propria situazione (cfr. DTF 28 febbraio 1995 in re __________ e 119 III 73 cons. 3b e c).
Per quel che riguarda le spese connesse con l’uso dell’automobile, dall’istruttoria risulta che, per l’eseguità del lavoro da svolgere, è escluso che lo Stato metta a disposizione di __________ un’autovettura per le necessità connesse alla sua funzione di responsabile del __________ e che non rientra nei suoi compiti trasportare gli organismi nelle scuole medie che li richiedono. L’attività di responsabile del citato laboratorio non comporta pertanto necessariamente la ricerca diretta di nutrimento per gli organismi. __________ può infatti predisporre affinchè vengano usati organismi la cui alimentazione sia compatibile con le esigenze di una corretta gestione finanziaria. D’altro canto se dovesse apparire proprio indispensabile ricorrere ad organismi con esigenze alimentari onerose, che implicano la ricerca di rovi freschi ogni due giorni, __________ potrà richiedere l’autorizzazione di far capo a mezzi dello Stato (per esempio la messa a disposizione, quando necessario, di un’automobile di servizio oppure la ricerca e il trasporto di rovi al laboratorio da parte dei dipendenti agricoli dello Stato). Al reclamante viene pertanto riconosciuto un importo di Fr. 100.-- al mese per la durata di due mesi per le inconvenienze dovute alla ricerca di rovi, ritenuto che entro detto periodo dovrà decidere se terminare l’esperimento con gli organismi consumatori di rovi o, se autorizzato a continuarlo, organizzare la ricerca di rovi freschi con mezzi messigli a disposizione dallo Stato.
Con la sentenza 11 gennaio 1995 al reclamante è stato riconosciuto un importo di Fr. 500.-- al mese per cure dentarie secondo il preventivo prodotto di Fr. 5’150.--. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza della Camera esecuzione e fallimenti del 29 marzo 1995 su reclamo X. cons. 3 e rif. ivi) le rate di Fr. 500.-- per le cure dentarie possono essere considerate solo a condizione che vengano effettivamente pagate dal debitore. In casu __________ ha dimostrato di aver pagato solo Fr. 1’000.-- in data 20 dicembre 1994, per cui nel calcolo del minimo di esistenza possono essere computate solo due rate per i mesi di gennaio e febbraio 1995. Il debitore potrà chiedere che venga riesaminato questo supplemento, allorquando potrà dimostrare il pagamento di tutte le rate fino a concorrenza della fattura del dentista.
Il minimo di esistenza di __________, sulla base dei dati risultanti dal conteggio dello stipendio per il mese di febbraio 1995 prodotto dal debitore, è pertanto calcolato come segue:
introito Fr. 8’286.--
indennità Fr. 320.--
totale Fr. 8’606.--
minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 2’310.--
affitto Fr. 990.--
AVS-AI Fr. 418.--
ass. inf.-disocc. Fr. 209.--
cassa malati Fr. 260.--
cassa pensione Fr. 645.--
trasferta Fr. 86.--
suppl. per laboratorio (ricerca rovi)
fino al 31 luglio 1995 Fr. 100.--
pasti Fr. 180.--
suppl. dentista per i mesi di
gennaio e febbraio 1995 Fr. 500.--
suppl. spese diverse Fr. 370.--
totale Fr. 7’093.-- Fr. 8’606.--
Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile ammonterebbe a:
Fr. 1’513.-- dal 1. gennaio 1995 al 28 febbraio 1995 (considerato che gli importi di Fr. 500.-- al mese per le spese dentarie sono riconosciuti solo per i mesi di gennaio e febbraio 1995)
Fr. 2’013.-- dal 1. marzo 1995 al 31 luglio 1995 (considerato che gli importi di Fr. 100.-- al mese per le spese di laboratorio sono riconosciuti solo fino al 31 luglio 1995)
Fr. 2’113.-- al mese dal 1. agosto 1995.
Tuttavia per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), a __________ può essere pignorato mensilmente solo l’importo di Fr. 1’334.--.
Resta riservato ai creditori il diritto di chiedere il riesame del pignoramento direttamente all’UEF di Bellinzona.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia:
Di conseguenza il provvedimento 29 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è riformato nel senso che il pignoramento di salario di __________ va aumentato da Fr. 730.-- a Fr. 1’334.-- a partire dal 1. gennaio 1995.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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