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Numero d'incarto:
15.1995.57
Data decisione, Autorità:
19.05.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00057
Lugano
19 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visti
i reclami 29 settembre 1994 di
patr.
dall'avv. __________
e
rappr.
da__________
contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro il riesame 19 settembre 1994 risp. 29 settembre
1994 del pignoramento di salario nelle escuzioni n. __________, __________ e
__________ promosse contro __________ da:
__________ (esec. n. __________)
(rappr.
da__________)
e
(esec. n. __________ e __________)
rappr.
dal __________
considerato che questa Camera ha emesso un primo
giudizio su questi reclami in data 11 gennaio 1995, respingendo il gravame
presentato da __________ e accogliendo quello della __________, nel senso che
il provvedimento 29 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è stato riformato e
il pignoramento di salario di __________ aumentato da Fr. 730.-- a Fr. 1’334.--
a partire dal 1. gennaio 1995;
preso atto della sentenza 28 febbraio 1995 della
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che ha
parzialmente accolto il ricorso presentato da __________, annullando la
sentenza di questa Camera, per cui in merito al reclamo di __________ s’impone
una nuova decisione;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. La
__________ e il __________ procedono contro __________ per l’incasso di Fr.
59’530.35, risp. Fr. 6’628.40 e Fr. 6’352.10.
B. Con riesame 19 settembre 1994 l’UEF di Bellinzona ha
calcolato l’eccedenza pignorabile del salario percepito da __________ dal suo
lavoro quale dipendente, in Fr. 400.-- al mese, sulla base del seguente
computo:
introito Fr.
8’165.--
indennità Fr. 320.--
minimo
base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 2’500.--
affitto Fr. 990.--
AVS-AI Fr. 412.--
ass.
inf. - disoccup. Fr. 190.--
cassa
malati Fr. 260.--
cassa
pensione Fr. 638.--
trasferta
e pasti Fr. 1’200.--
suppl.
per dentista Fr. 500.--
suppl.
spese diverse Fr. 370.--
totale Fr. 8’085.-- Fr.
8’485.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 400.--.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente
aggravato l’escusso argomentando che con comunicazione 2 settembre 1994
l’Ufficio dell’insegnamento medio gli ha concesso una proroga fino al 31 agosto
1995 per presentare il rapporto finale relativo al lavoro di ricerca per il
quale aveva usufruito dell’anno sabbatico. Di conseguenza tutte le spese
riconosciute nella sentenza della CEF andrebbero riconosciute anche nel nuovo
calcolo del minimo di esistenza. __________ ha sostenuto che per effettuare il
lavoro di ricerca deve recarsi regolarmente nella Svizzera tedesca per visitare
altri laboratori, per cui gli dovrebbero venire riconosciute spese di viaggio e
pernottamento per complessivi Fr. 1’200.-- mensili. Il reclamante necessiterebbe
inoltre di cure dentarie preventivate per un importo di Fr. 5’000.--.
Dall’importo indicato dalla CEF andrebbero dedotti pertanto Fr. 500.-- per il
dentista e Fr. 1’200.-- quali spese di trasferta per l’anno sabbatico. Infine
__________ ha sostenuto di non potere rientrare a mezzogiorno al proprio
domicilio, per cui ha chiesto il supplemento corrispondente per cinque giorni
alla settimana.
D. Contro il citato provvedimento 19 settembre 1994 si è
tempestivamente aggravata anche la __________ argomentando che, secondo la
decisione 27 maggio 1994 della CEF, dal 1. settembre 1994 fino al termine
dell’anno pignorativo l’eccedenza pignorabile mensile deve essere di Fr.
1’920.--, in quanto era stato riconosciuto un importo di Fr. 180.-- per pasti
fuori casa, in luogo di Fr. 100.-- come dall’atto di pignoramento 4 febbraio
1994.
E. In seguito al reclamo della __________ l’UEF di
Bellinzona, con notifica 29 settembre 1994 al datore di lavoro dell’escusso,
ha ripristinato il pignoramento di salario a Fr. 730.-- al mese.
F. Con sentenza 11 gennaio 1995 questa Camera ha respinto
il reclamo di __________, mentre ha accolto quello della __________, riformando
il provvedimento 29 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona con l’aumento del
pignoramento di salario di __________ da Fr. 730.-- a Fr. 1’334.-- a partire
dal 1. gennaio 1995.
G. Contro questa sentenza __________ ha presentato in
data 3 febbraio 1995 ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale federale, che con sentenza 28 febbraio 1995 lo ha parzialmente
accolto, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Camera
per un nuovo giudizio.
La
censura del ricorrente in merito alle spese di trasferta per presentare il
rapporto finale relativo ad un lavoro di ricerca inerente l’anno sabbatico è
stata respinta dal Tribunale federale.
Sulla
censura per il mancato riconoscimento delle spese per l’uso dell’automobile per
l’attività che __________ svolge quale responsabile del __________, il
Tribunale federale ha invece ritenuto necessario il completamento degli
accertamenti di fatto e l’emanazione di un nuovo giudizio.
H.
a) Dall’istruttoria
è risultato che __________ insegna per metà tempo scienze naturali alla scuola
media di __________ e per metà tempo si occupa __________. Il reclamante ha
affermato che per le esigenze di questo laboratorio deve disporre di materiale
vivente. Si tratta di organismi quali topi, fasmidi, ecc., situati in un locale
del Liceo di __________. L’alimentazione dei vari organismi gli impone di
recarsi al laboratorio tutti i giorni, sabato e domenica compresi, anche
durante il periodo estivo. Per nutrire i fasmidi occorrono rovi, che __________
ha dichiarato di procurarsi durante il tragitto tra casa ed il laboratorio,
mentre i topi si nutrono di granaglie e gli altri organismi vengono alimentati
con cibo in polvere. Senza l’automobile gli è impossibile gestire il
laboratorio. Infatti, anche a prescindere dal nutrimento che deve procurarsi,
l’auto gli serve per il trasporto di organismi e contenitori alle diverse sedi
di scuola media del Cantone. Il reclamante ha poi ribadito che l’automobile gli
serve anche per poter presentare entro fine agosto 1995 il rapporto inerente
l’anno sabbatico.
b) Interrogato come teste il direttore dell’Ufficio dell’insegnamento
medio, __________, ha affermato che i suddetti organismi vengono distribuiti a
richiesta nelle diverse sedi di scuola media del Cantone. Non vi è tuttavia
alcun obbligo per il responsabile del laboratorio di trasportarli nelle varie
sedi. Il reclamante non ha d’altro canto mai chiesto alcuna indennità di
trasferta. Per l’esiguità del lavoro, sarebbe inoltre inimmaginabile, ha
dichiarato __________, che lo Stato possa mettere a disposizione di __________
un’automobile per le attività connesse con la funzione di responsabile del
laboratorio.
c) Il reclamante ha prodotto copia della ricevuta
concernente il pagamento in data 20 dicembre 1994, di Fr. 1’000.-- per spese
dentarie.
Considerato
in
diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102
III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
In merito al riconoscimento delle spese di trasferta
per presentare il rapporto finale in relazione con l’anno sabbatico, il
Tribunale federale si è già definitivamente espresso, argomentando che il
riconoscimento, in via del tutto eccezionale, di tali spese era subordinato
alla presentazione del rapporto entro la fine di agosto 1994. Il Tribunale
federale ha ritenuto che, se è vero che il citato rapporto non ha potuto essere
presentato per ragioni personali, il reclamante non può pretendere di continuare
a beneficiare di tale deduzione - già concessa molto generosamente - e
giustamente limitata nel tempo per permettergli di adeguare la propria
situazione (cfr. DTF 28 febbraio 1995 in re __________ e 119 III 73 cons. 3b e
c).
-
Per quel che riguarda le spese connesse con l’uso
dell’automobile, dall’istruttoria risulta che, per l’eseguità del lavoro da
svolgere, è escluso che lo Stato metta a disposizione di __________
un’autovettura per le necessità connesse alla sua funzione di responsabile del
__________ e che non rientra nei suoi compiti trasportare gli organismi nelle
scuole medie che li richiedono. L’attività di responsabile del citato
laboratorio non comporta pertanto necessariamente la ricerca diretta di
nutrimento per gli organismi. __________ può infatti predisporre affinchè
vengano usati organismi la cui alimentazione sia compatibile con le esigenze di
una corretta gestione finanziaria. D’altro canto se dovesse apparire proprio
indispensabile ricorrere ad organismi con esigenze alimentari onerose, che
implicano la ricerca di rovi freschi ogni due giorni, __________ potrà
richiedere l’autorizzazione di far capo a mezzi dello Stato (per esempio la
messa a disposizione, quando necessario, di un’automobile di servizio oppure la
ricerca e il trasporto di rovi al laboratorio da parte dei dipendenti agricoli
dello Stato). Al reclamante viene pertanto riconosciuto un importo di Fr.
100.-- al mese per la durata di due mesi per le inconvenienze dovute alla
ricerca di rovi, ritenuto che entro detto periodo dovrà decidere se terminare
l’esperimento con gli organismi consumatori di rovi o, se autorizzato a
continuarlo, organizzare la ricerca di rovi freschi con mezzi messigli a
disposizione dallo Stato.
-
Con la sentenza 11 gennaio 1995 al reclamante è stato
riconosciuto un importo di Fr. 500.-- al mese per cure dentarie secondo il
preventivo prodotto di Fr. 5’150.--. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. sentenza della Camera esecuzione e fallimenti del 29 marzo 1995
su reclamo X. cons. 3 e rif. ivi) le rate di Fr. 500.-- per le cure dentarie
possono essere considerate solo a condizione che vengano effettivamente pagate
dal debitore. In casu __________ ha dimostrato di aver pagato solo Fr.
1’000.-- in data 20 dicembre 1994, per cui nel calcolo del minimo di esistenza
possono essere computate solo due rate per i mesi di gennaio e febbraio 1995.
Il debitore potrà chiedere che venga riesaminato questo supplemento,
allorquando potrà dimostrare il pagamento di tutte le rate fino a concorrenza
della fattura del dentista.
-
Il minimo di esistenza di __________, sulla base dei
dati risultanti dal conteggio dello stipendio per il mese di febbraio 1995
prodotto dal debitore, è pertanto calcolato come segue:
introito Fr. 8’286.--
indennità Fr.
320.--
totale Fr. 8’606.--
minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 2’310.--
affitto Fr. 990.--
AVS-AI Fr. 418.--
ass. inf.-disocc. Fr. 209.--
cassa malati Fr. 260.--
cassa pensione Fr. 645.--
trasferta Fr. 86.--
suppl. per laboratorio (ricerca rovi)
fino al 31 luglio 1995 Fr. 100.--
pasti Fr. 180.--
suppl. dentista per i mesi di
gennaio e febbraio 1995 Fr. 500.--
suppl. spese diverse Fr. 370.--
totale Fr. 7’093.-- Fr. 8’606.--
Di
conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile ammonterebbe a:
-
Fr.
1’513.-- dal 1. gennaio 1995 al 28 febbraio 1995 (considerato che gli importi
di Fr. 500.-- al mese per le spese dentarie sono riconosciuti solo per i mesi
di gennaio e febbraio 1995)
-
Fr.
2’013.-- dal 1. marzo 1995 al 31 luglio 1995 (considerato che gli importi di
Fr. 100.-- al mese per le spese di laboratorio sono riconosciuti solo fino al
31 luglio 1995)
-
Fr.
2’113.-- al mese dal 1. agosto 1995.
Tuttavia
per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), a __________ può essere
pignorato mensilmente solo l’importo di Fr. 1’334.--.
Resta
riservato ai creditori il diritto di chiedere il riesame del pignoramento
direttamente all’UEF di Bellinzona.
- Il reclamo di __________ va di conseguenza respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia:
- Il
reclamo 29 settembre 1994 __________, è respinto.
Di
conseguenza il provvedimento 29 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è
riformato nel senso che il pignoramento di salario di __________ va aumentato
da Fr. 730.-- a Fr. 1’334.-- a partire dal 1. gennaio 1995.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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