AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.60
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00060
Lugano
27 novembre 1995
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 marzo 1995 di
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________)
contro
l’operato
dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Mendrisio e meglio contro l’atto di
pignoramento 14/27 febbraio 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il reclamante da
;
(patrocinata
dall’avv
viste le osservazioni:
la replica 18 aprile 1995 di
la duplica 18 maggio 1995 di
rilevato che con decreto presidenziale 13 marzo 1995
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr.
138’956.05.
B. Con
provvedimento 14/27 febbraio 1995 l’UEF di Mendrisio ha pignorato al reclamante
il reddito dal suo lavoro per Fr. 477.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito
totale Fr. 3’630.--
Minimo di
esistenza
-
minimo
base Fr. 1’370.--
-
locazione Fr. 580.--
-
C.M., ass.
inf.,
disocc.,
C.P. Fr. 394.--
-
trasferte Fr. 200.--
-
diversi Fr. 56.--
totale Fr. 2’600.--
In
applicazione della formula per il reddito conseguito da coniugi, l’UEF di Mendrisio
ha poi calcolato l’eccedenza pignorabile come segue:
2’600.-- 1’680.--
minimo di
esistenza reddito netto
coniugi
(3) X debitore (1)
= (4) 1’203.--
totale introito coniugi (2)
3’630.--
(1) - (4) =
eccedenza mensile pignorabile (5) = 1’680.-- ./. 1’203.-- = Fr. 477.--
C. Contro
siffatta determinazione si è aggravato __________ sostenendo che la convivenza
con __________ non è assimilabile al matrimonio. Questa convivenza risale a
tempi recenti, inoltre non sono nati figli e le uniche spese sostenute in
comune e divise per metà riguardano l’affitto, il telefono e la televisione via
cavo. Per il resto ciascuno gestisce indipendentemente il proprio reddito e le
proprie spese. L’eccedenza mensile pignorabile va pertanto determinata
considerando il reclamante quale persona singola. Egli è invalido al 50% e
lavora 48 ore al mese alle dipendenze dello Stato per lavori di pulizia presso
la scuola media di __________. Questo lavoro è tuttavia limitato al periodo scolastico.
D’altro canto la rendita AI è impignorabile. Di conseguenza secondo __________
il calcolo del suo minimo di esistenza va determinato, considerandolo quale
persona singola.
L’escusso ha
poi sostenuto che nella denegata ipotesi che il suo reddito e quello di
__________ venisse considerato come quello di coniugi, il calcolo del minimo
vitale andrebbe eseguito tenendo conto delle spese mensili comuni e
separatamente di quelle mensili personali di entrambi, quali persone singole.
D. Con le
sue osservazioni la creditrice ha sostenuto che il reclamante e __________
convivono almeno dal 1. febbraio 1991, come si evince dal contratto di locazione.
Inoltre le spese comuni non si limiterebbero all’affitto, alle spese
telefoniche e a quelle per la televisione via cavo, non essendo ipotizzabile
che ciascuno si cucini separatamente i propri pasti. Delle ulteriori allegazioni
di __________ e dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
E. Con
replica 18 aprile 1995 il reclamante ha fatto valere che dal mese di marzo 1995
la sua rendita AI è stata ridotta da Fr. 1’080.-- a Fr. 831.-- al mese. Di
conseguenza vanno modificati i dati per il calcolo dell’eccedenza pignorabile,
che risulta passiva, sia se lo si considera come persona singola, sia nella
denegata ipotesi in cui __________ e __________ vengano considerati come coniugi.
F. Duplicando
__________ ha rilevato che la convivente del reclamante lavora solo al 50%,
percependo Fr. 1’950.-- netti al mese. Tuttavia per correttezza giuridica il
suo introito dovrebbe essere aumentato. Allorquando il Pretore ha decretato,
nel corso del tentativo di conciliazione del 2 marzo 1990, l’obbligo per
__________ di lasciare il domicilio coniugale, l’escusso non ha concluso nessun
contratto di locazione, ma è andato a vivere con __________. Il riesame del
pignoramento deve essere poi limitato alla documentazione prodotta con il
reclamo e alla situazione di fatto al giorno del pignoramento. Vista la
convivenza non può essere d’altro canto considerato come minimo base l’importo
di Fr. 1’025.--.
Delle
osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
G. Con
scritto 1. giugno 1995 __________ ha prodotto un certificato medico attestante
la sua inabilità al lavoro al 100% ed una lettera datata 31 maggio 1995,
indirizzata alla Direzione della scuola media di __________, con la quale ha
dichiarato di rinunciare con effetto immediato alla sua funzione di addetto
alle pulizie.
Considerato
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Oggetto
di disputa nella concreta fattispecie è l’eccedenza pignorabile di __________,
determinata dall’UEF di Mendrisio in Fr. 477.-- sulla base del computo di cui
alla narrativa fattuale sub B.
a) Dalla
documentazione agli atti emerge che __________ e __________ hanno sottoscritto
già in data 21 gennaio 1991 il contratto di locazione dell’appartamento in cui
vivono. D’altro canto, nonostante il reclamante, durante l’interrogatorio
formale, abbia sostenuto di essere andato a vivere con __________ allo scopo di
dividere le spese, ma che ognuno conduce la propria vita, __________ ha
dichiarato di essere legata affettivamente al reclamante dal 1991. Inoltre per
quel che riguarda le spese concernenti l’appartamento ambedue hanno dichiarato
di pagarne ciascuno la metà. E` d’altra parte corretto che nel calcolo del
minimo di eccedenza pignorabile, vivendo il debitore in un’economia domestica
comune, venga computato il minimo base di Fr. 1’370.--, applicabile in caso di
economia domestica comune (cfr. punto 1.2. della Tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in seguito: Tabella).
b) In DTF
109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina
alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe
ammissibile permettere ai creditori del reclamante di esigere dalla concubina
che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò
significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è
quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun
diritto di mantenimento.
Di
conseguenza il calcolo dell’eccedenza pignorabile va eseguito tenendo conto per
quel che riguarda l’introito di __________ solo della sua quota di
partecipazione a metà del canone di locazione (1/2 di Fr. 600.-- = Fr. 300.--)
e a metà delle spese comuni riconosciute secondo la Tabella in Fr. 1’370.--,
che essa copre con il suo introito (1/2 di Fr. 1’370.-- = Fr. 685.--),
complessivamente Fr. 985.--. Il pagamento delle spese personali di assicurazione
e di trasferta restano invece completamente a carico di __________, alle quali
fa fronte con la parte rimanente del suo introito.
c) In
merito alle spese fatte valere per il telefono e la televisione via cavo va
rilevato che queste sono già comprese nell’importo base mensile di Fr. 1’370.--
calcolato per persone viventi in un’econo-mia domestica comune (cfr. punto
1.2. Tabella).
d) Nel
computo del minimo vitale dell’escusso si deve tenere conto delle spese assolutamente
necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III
219 e rif. vi). La giurisprudenza si è già espressa nel senso di non ritenere
indispensabili ex art. 93 le spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr.
DTF 95 III 42 e 69 III 41-42). Di conseguenza nel calcolo del minimo di
esistenza del debitore non possono essere computate le spese per il pagamento
delle imposte.
e) Sulla
base delle precedenti considerazioni l’eccedenza pignorabile di __________ per
il mese di febbraio 1995 va calcolata come segue:
Reddito
comune __________
-
rendita AI
di __________ Fr 1’080.--
-
salario di
__________ Fr. 728.65
-
quota
salario di __________
per
coprire metà affitto (Fr. 300.--)
e metà del
minimodi base (Fr. 685.--) Fr. 985.--
Reddito
comune Fr. 2’793.65
Reddito di
__________ = Fr. 1808.65 = 65% del reddito comune
Reddito di
__________ = Fr. 985.-- = 35% del reddito comune
Minimo di
esistenza comune __________
Fr. 2’179.40
Parte del
minimo di esistenza comune a carico di:
= 65% di 2’179.40 = Fr. 1’416.60
= 35% di Fr. 2’179.40 = Fr. 762.80
Importo
pignorabile sul reddito di __________: Fr.1’808.65 ./. Fr. 1’416.60 = Fr.
392.05
f) Per il
periodo da marzo 1995 fino a giugno 1995, ritenuto che la rendita AI del reclamante
è stata diminuita da Fr. 1’080.-- a Fr. 831.-- (cfr. replica del 18 aprile
1995), la sua eccedenza pignorabile è calcolata come segue:
Reddito
comune __________: Fr. 2’544.65
Reddito di
__________: Fr. 1’559.65 = 61%
Reddito di
__________: Fr. 985.-- = 39%
Minimo di
esistenza comune __________ = Fr. 2’179.40
Parte del
minimo di esistenza comune a carico di:
__________:
61% di Fr. 2’179.40 = Fr. 1’329.43
__________:
39% di Fr. 2’179.40 = Fr. 849.96
Importo
pignorabile sul reddito di __________: Fr. 1’559.65 ./. Fr. 1’329.43 = Fr.
230.22
g) In
seguito al certificato medico datato 29 maggio 1995, attestante che __________
è inabile al lavoro al 100%, quest’ultimo, con lettera 31 maggio 1995, ha
disdetto il suo rapporto di lavoro con la direzione della __________, dove
svolgeva la funzione di addetto alle pulizie. Durante l’interrogatorio formale
__________ ha affermato di avere ricevuto lo stipendio fino a agosto 1995. Di
conseguenza dal mese di luglio 1995 non risulta alcuna eccedenza pignorabile,
ritenuto che, l’introito dall’AI di Fr. 831.-- percepito da __________ non è
pignorabile ex art. 92 n. 10 LEF e che, anche considerando questo importo
insieme alla quota di partecipazione alle spese da parte di __________ di Fr.
985.--, la somma complessiva di Fr. 1’816.--, non è nemmeno sufficiente a
coprire il loro minimo di esistenza comune ammontante a Fr. 2’179.40.
- Il
reclamo 9 marzo 1995 di __________ va pertanto parzialmente accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti
citati
pronuncia: 1. Il reclamo 9 marzo 1995 __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento dell’UEF di Mendrisio è riformato nel senso che il
pignoramento di salario mensile di __________ è di Fr. 392.-- per il mese di febbraio
e di Fr. 230.-- da marzo fino a luglio 1995, in luogo di Fr. 477.-- al mese. Da
agosto 1995 non risulta alcuna eccedenza pignorabile.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
per la Camera di esecuzione e fallimenti
quale Autorità di vigilanza
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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