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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.70
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, CEF
Incarto n.
15.95.00070
Lugano
4 agosto 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992
di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.
__________ promossa da
patr. dall’ avv. __________
nei confronti della ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 8 settembre 1992,
con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
la replica 5 ottobre 1992
la duplica 23 ottobre 1992
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con reclamo 7 settembre 1992 __________
postulava l’annullamento dell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano
promossa nei suoi confronti __________;
che
l’istruttoria riferita alla procedura ricorsuale è tuttora aperta;
che
l’ultimo atto processuale nell’inc. n. 15.95.70 risale al 23 ottobre 1992, data
dell’inoltro dell’allegato di duplica da parte della __________;
che
per l’art. 24b cpv. 2 LPR - applicabile alla procedura ricorsuale qui oggetto
d’esame in virtù della disposizione transitoria dedotta dall’art. 34a LPR, con
la sola precisazione che il termine di perenzione processuale di diritto
cantonale di un anno inizia a decorrere non dall’ultimo atto processuale del 23
ottobre 1992, bensì solo dal 6 giugno 1997, momento dell’entrata in vigore
della nuova norma (BU 1997, p.274) - l’autorità di vigilanza stralcia il
ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta priva d’interesse giuridico,
ritenuto che la mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato
alcun atto processuale;
che
l’istruttoria non ha più avuto atti procedurali dal 23 ottobre 1992;
che
decisivo nel caso di specie è comunque il decorso del termine di un anno non
dal 23 ottobre 1992, bensì dal 6 giugno 1997, a prescindere dal fatto che il
risultato non cambia;
che
ne consegue siccome realizzato il presupposto della completa inazione ex art.
24b cpv. 2 LPR, legittimante lo stralcio del gravame dai ruoli per mancanza
d’interesse;
che
lo stralcio è ordinato d’ufficio e senza contraddittorio (art. 24b cpv. 2,
primo periodo, seconda proposizione LPR);
che
resta ovviamente riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF,
ove se ne realizzino i presupposti;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 24b LPR e 33 cpv. 4 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992 di
__________, è stralciato dai ruoli.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano
indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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