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Numero d'incarto:
15.1995.73
Data decisione, Autorità:
23.05.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00073
Lugano
23 maggio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 settembre 1994 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
contro la revisione 5 settembre 1994 dell'atto di pignoramento dell'indennità
di disoccupazione nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante
da
patr.
da __________
viste le
osservazioni 19 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
IN
FATTO
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr.
4’786.45 per alimenti arretrati.
B. Con provvedimento 5/13 maggio 1994 l’UE di Lugano ha
pignorato al reclamante l’indennità di disoccupazione per Fr. 1’540.-- al mese.
Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ con un primo reclamo
datato 20 maggio 1994. Con sentenza 26/29 luglio 1994 questa Camera ha
parzialmente accolto il reclamo annullando l’atto di pignoramento 5/13 maggio
1994 e retrocedendo l’incarto all’UE di Lugano perchè accertasse la situazione
reddituale e della sostanza di __________ e si determinasse nuovamente.
C. Il 30 agosto 1994 l’UE di Lugano ha calcolato il
minimo di esistenza di __________ come segue:
Introito Fr. 3’500.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
locazione Fr. 665.--
C.M., ass. inf.,
disocc., C.P Fr. 360.--
alimenti Fr. 2’040.--
trasferte Fr. 200.--
Totale Fr. 4’635.--
In data 25
agosto 1994 l’UE di Lugano ha interrogato __________ in merito al suo reddito
e alle spese sostenute per il mantenimento della sua famiglia. Dal verbale
risulta che la creditrice percepisce Fr. 4’645.-- netti al mese dal suo lavoro
quale impiegata presso le __________, mentre il suo minimo di esistenza è stato
calcolato come segue (cfr. calcolo del 2 settembre 1994):
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
figli minorenni Fr. 800.--
locazione Fr. 1’400.--
conguaglio riscaldamento Fr. 107.--
cassa malati, ass. inf.,
disoccupazione, C.P. Fr. 264.20
trasferte Fr. 100.--
ass. casa Fr. 82.--
Totale Fr. 3’778.20
Sulla base
della seguente formula l’UE ha poi calcolato in data 5 settembre 1994 la quota
pignorabile al reclamante ammontante a Fr. 1’571.78:
Reddito
del debitore di alimenti (Fr. 3’500.--) X
Minimo
di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20)
= Fr.1’571.78
Minimo
di esistenza del debitore d’alimenti (Fr. 4’635.--) +
Minimo
di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20)
D. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente
aggravato __________ contestando il calcolo della quota pignorabile. Egli ha
rilevato che la trattenuta di Fr. 1’570.-- al mese lo riduce letteralmente sul
lastrico non permettendogli di mantenere la sua nuova famiglia, in procinto di
aumentare con l’imminente nascita di un figlio.
Considerato
IN
DIRITTO
a) Nel determinare il salario pignorabile, le autorità
d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo per il mantenimento
sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il
caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo
d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe
nulla (DTF 111 III 14).
b) Dal completamento dell’istruttoria effettuato dall’UE
di Lugano emerge che __________ percepisce dal suo lavoro un reddito mensile di
Fr. 4’645.-- netti, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato in
Fr. 3’778.20 al mese. Ora anche riconoscendo alla creditrice ulteriori Fr.
100.-- quale spesa di trasferta e Fr. 200.-- quale rata mensile per le cure
dentistiche della figlia - secondo il punto 2.1.2. della Tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo la spesa di Fr. 300.-- quale
ammortamento per la casa non può invece essere considerata -, non può essere
affermato che __________, per coprire il suo minimo di esistenza, debba far
capo agli alimenti del reclamante. Il suo minimo vitale viene infatti coperto
con altri mezzi, mentre se dovesse sopperirvi il debitore, a quest’ultimo
verrebbe intaccato il minimo di esistenza. Di conseguenza al caso di specie non
può venire applicata la formula, di cui alla narrativa fattuale sub C (cfr. DTF
111 III 14).
c) Nel calcolo del minimo di esistenza l’UE di Lugano ha
computato per gli alimenti che __________ deve versare a favore dei figli un
importo mensile di Fr. 2’040.--.
Su
richiesta di questa Camera l’Ufficio dell’assistenza sociale con scritto 18
maggio 1995, ha comunicato che il debitore ha rimborsato gli alimenti
anticipati a favore dei figli in modo più o meno regolare, con versamenti di
Fr. 600.-- al mese fino a settembre 1994, che per i mesi di gennaio e febbraio
1995 ha versato Fr. 100.-- e da marzo 1995 paga Fr. 600.-- al mese.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale l’importo di Fr. 2’040.-- mensili per
gli alimenti può essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza solo a
condizione che venga effettivamente pagato dal debitore. Questi potrà chiedere
che questa posta venga computata allorquando potrà dimostrare il pagamento
dell’importo dovuto di Fr. 2’040.-- (cfr. sentenza inedita della Camera
esecuzione e fallimenti del Tribunale federale del 29 marzo 1995 su reclamo X
cons. 3 e rif. ivi). Di conseguenza il minimo vitale del debitore va ricalcolato
tenendo conto di un importo mensile per alimenti di Fr. 600.-- al mese e
pertanto:
Introito Fr. 3’500.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
locazione Fr. 665.--
C.M., ass. inf.,
disocc., C.P. Fr. 360.--
alimenti Fr. 600.--
trasferte Fr. 200.--
totale Fr. 3’195.-- Fr. 3’500.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 305.--.
Il
pignoramento dell’indennità di disoccupazione del debitore va pertanto ridotto
da Fr. 1’570.-- a Fr. 305.-- al mese.
- Il
reclamo 9 settembre 1994 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
- Il
reclamo 9 settembre 1994 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e la revisione 5 settembre
1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano sono riformati nel senso che il
pignoramento dell’indennità di disoccupazione di __________ si riduce a Fr.
305.-- al mese in luogo di Fr. 1’570.--.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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