AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.79
Data decisione, Autorità:
20.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1995.00079
(VIG 120/94)
15.1995.0080
(VIG 121/94)
Lugano
20 gennaio
2000
MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 giugno 1994 [inc.n. 15.95.079
(VIG 120/94)] di
patr. dall’ avv. __________
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del
Distretto di Lugano nella procedura dipendente dal sequestro n. __________
decretato il 27 maggio 1994 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4,
nei confronti del ricorrente su istanza di
rappr. Da __________
e sul ricorso 27 giugno 1994 [Inc.n.15.95.080 (VIG
121/94)] di
patr. dall’ avv. __________
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del
Distretto di Lugano nella procedura dipendente dal sequestro n.__________
decretato il 26 maggio 1994 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4,
nei confronti del ricorrente su istanza di
viste le osservazioni 5 luglio 1994 dell’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona, 11 luglio 1994 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 27
maggio 1994 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, su
istanze della __________ rispettivamente dello __________ nei confronti di
__________, ha decretato i sequestri del saldo del conto corrente N. __________
intestato al debitore per crediti da imposte federali di complessivi Fr.
485’940.50 e cantonali di complessivi Fr. 677’030.10 presso l’Ufficio dei
Conti postali di Lugano. I sequestri sono stati concessi sulla base dell’art.
271 cpv. 1 n.4 e n.5 (v)LEF. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha notificato i
sequestri ex art. 99 LEF all’Ufficio dei conti correnti postali di Lugano, con
l’invito a comunicargli il saldo del conto.
B. Con
scritto 8 giugno 1994 l’Ufficio dei conti correnti postali ha comunicato all’UE
“di aver bloccato il conto postale __________ di __________ ” e di tenere a
disposizione dell’UE “l’avere dello stesso come dall’allegato stato del conto”,
dal quale risultava al 30 maggio 1994 un saldo positivo di Fr.7’275.09.
C. Il
10 giugno 1994 l’UE di Lugano ha allestito due verbali di sequestro (sequestro
n. __________ a favore della __________ rispettivamente sequestro __________ a
favore dello Stato), sui quali si legge in particolare:
“Si
sequestra:
Conto corrente postale __________ intestato al debitore, con un saldo al 30
maggio 1994 di Fr. 7’275.09”.
Copia
dei verbali è stata spedita alle parti il 14 giugno 1994.
D. Nel
frattempo sul conto N. __________ sono stati accreditati fr. 150.-- (31 maggio
1994), Fr. 464.25 (1° giugno 1994), e Fr. 2’820.-- (3 giugno 1994), per un
saldo positivo del conto valuta 3 giugno 1994 di Fr. 10’709.34.
E. Dal
medesimo conto sono stati invece prelevati gli importi di Fr. 426.30 (addebito
del 6 giugno 1994), Fr. 3’100.-- (addebito dell’8 giugno 1994) e Fr. 2’300.--
(addebito del 14 giugno 1994), per un saldo positivo al 14 giugno 1994 di Fr.
4’883.04.
F. Interpellato
dall’UE in proposito, con scritto 17 giugno 1994 l’Ufficio dei conti correnti
di Lugano ha confermato di aver bloccato il conto postale del debitore il 31
maggio 1994, ma che “il __________ si è presentato il 4 e l’8.6.94 all’Ufficio
postale di Lugano 6 Cassarate, riuscendo a riscuotere due assegni: ciò ha
provocato la diminuzione dell’avere del citato conto, al di sotto dell’importo
bloccato di Fr. 7’275.09”.
G. Con
scritto 20 giugno 1994 l’UE di Lugano ha tuttavia osservato di dover
“confermare l’importo già sequestrato di fr. 7’275.09, valuta 30 maggio 1994”,
e che “spetta pertanto al creditore procedente autorizzarci a limitare la
garanzia risultante dal decreto notificatogli il data 14 giugno 1994”.
H. Con
due atti di ricorso 27 giugno 1994, uno contro “l’esecuzione del sequestro n.
__________ e il relativo verbale” (inc.n. 15.95.079) e l’altro contro
“l’esecuzione del sequestro n.__________ e il relativo verbale”
(inc.n.15.95.080), __________ postula in via principale l’accertamento della
“non sequestrabilità/ pignorabilità dell’importo depositato sul conto corrente
postale n. __________ di Lugano” e la conseguente dichiarazione che
l’esecuzione dei due sequestri “è senza esito alcuno”, in via subordinata la
limitazione dei sequestri all’importo di Fr. 1’875.09, con contestuale
richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, asserendo in sostanza:
-
che
la variazione tra il saldo sul conto al momento della notificazione 27 maggio
1994 dei sequestri all’Ufficio postale (Fr. 7’275.09) e al momento della
ricezione il 15 giugno 1994 dei verbali di sequestro (Fr.4’883.04) non dipende
dalla sua volontà, ma sarebbe da ascrivere - a mente dell’Ufficio postale - a
un errore dell’UE nonché ad entrate successive che esulano dal sequestro;
-
che
infatti avrebbe proceduto al prelevamento di Fr. 3’100.-- l’8 giugno 1994 e di
Fr. 2’300.-- il 14 giugno 1994 “completamente ignaro di quanto avvenuto”;
-
che
a detta dell’Ufficio conti correnti postali le comunicazioni dell’UE andrebbero
inviate alla Direzione del circondario di Bellinzona;
-
che
anche internamente (alla Posta, n.d.r.) non sarebbero stati fatti controlli,
essendo egli persona nota preso gli Uffici postali che frequenta usualmente;
-
che
ai fini dell’esecuzione dei sequestri la somma utile da ritenere sarebbe quindi
pari a Fr. 1’185.09, pari alla differenza tra il saldo al 30 maggio 1994 (Fr.
7’275.09) e i prelevamenti successivi (Fr. 3’100.-- e Fr. 2’300.--);
-
che
gli importi accreditati successivamente (Fr. 464.25, Fr. 2’820.-- e Fr. 426.30)
sarebbero estranei al sequestro;
-
che
infine il conto corrente sequestrato sarebbe “un conto corrente d’appoggio
(...) per l’incasso di prestazioni AVS, LPP e CM”;
-
che
pertanto l’importo sequestrato di Fr. 1’875.09 sarebbe provento della sola
rendita mensile AVS, impignorabile ex art. 92 LEF, subordinatamente provento
“della quota non pignorabile LPP (art. 93 LEF)”;
-
che
in ogni caso non vi sarebbe alcuna eccedenza pignorabile.
I. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto:
-
I due ricorsi son diretti essenzialmente contro due provvedimenti
dell'UE di Lugano aventi connotazioni omogenee: le procedure inc.n. 15.95.079
(VIG 120/94) e inc.n.15.95.080 (VIG 121/94) possono quindi essere congiunte ed
evase con una sola sentenza, ancorché con dispositivi separati.
-
Per
l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui
si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito
non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5
nonché di beni appartenenti al debitore. Il giudice incarica poi dell’esecuzione
del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il
decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione
analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275
LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera
dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è
data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr.
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
-
ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
-
Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché
ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di
principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo
esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del
sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di
merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la
nullità del decreto di sequestro è manifesta. In tal caso l’organo d’esecuzione
deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di
ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit.,
n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,
§51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II,
p.487). In particolare l’ufficio di esecuzione non può sequestrare beni che si
trovano fuori della giurisdizione del suo circondario (DTF 107 III 116, 80 III
126,75 III 25).
-
Per costante giurisprudenza federale crediti ordinari non garantiti
da pegno e non incorporati in cartevalori si ritengono posti al domicilio o
alla sede del loro creditore (e debitore nel sequestro), se questi ha domicilio
o sede in Svizzera (DTF 56 III 230, 64 III 130), rispettivamente al domicilio o
alla sede del terzo debitore - sia essa la sede principale oppure la succursale
dove sono avvenute le operazioni all’origine del credito da sequestrare - se il
creditore escusso dimora invece all’estero oppure quando il suo domicilio non
può essere determinato con certezza (DTF 63 III 44, 76 III 18, 107 III 149 ss.,
112 III 119; cfr Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann,
op.cit., n.3 ad art. 272 LEF; Walter
Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III,
n.40 ad art. 272 LEF; Reiser, op.cit.
n.55 ad art. 275 LEF; Fritzsche/ Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo
1993, §57 n.6, p.457).
-
L'Azienda
delle PTT, azienda di diritto pubblico federale priva di personalità giuridica
(cfr. art. 1 Legge federale sull'organizzazione delle PTT (LO-PTT) del 6
ottobre 1960 (RS.781.0) ha la sede principale a Berna (art. 3 cpv. 1 LO-PTT).
Secondo gli art. 6 cpv. 1 e 8 cpv. 1 dell'Ordinanza della legge federale
sull'organizzazione delle PTT (OLO-PTT) del 22 giugno 1970 (RS 781.01)
l'Azienda delle PTT è suddivisa in Circondari postali, ad ognuno dei quali è
preposto un Direttore di circondario, atteso che per il Ticino la Direzione di
circondario si trova a Bellinzona. In giudizio l'Azienda delle PTT, quale
divisione amministrativa della __________, è rappresentata - in nome della
__________ - dalla Direzione generale (art. 5 cpv.4 lett.d OLO-PTT), rispettivamente
se così ordinato per regolamento dalle Direzioni dei Circondari (art. 8 cpv.2
OLO-PTT).
-
In
concreto oggetto specifico dei sequestri ordinati il 26 e 27 maggio 1994 dalla
Pretura del Distretto di Lugano è il saldo (attivo) riferito al conto corrente
postale N. __________ intestato a __________, saldo che rappresenta in sostanza
un credito del debitore sequestrato nei confronti della Posta. Si tratta
all’evidenza di un credito non incorporato in cartevalori. Dagli atti risulta
che il debitore al momento del sequestro avesse domicilio all’estero (il
sequestro è stato del resto concesso sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 vLEF),
e meglio a __________ (cfr. decreto di sequestro 27 maggio 1994 su istanza
della __________ e decreto di sequestro 26 maggio 1994 su istanza dello Stato
del Cantone Ticino). Ne consegue che competente per ordinare il sequestro dei
crediti del debitore nei confronti della Azienda delle PTT (e dunque della
__________; cfr. DTF 107 III 140ss.) è il giudice del sequestro del luogo della
sede della Azienda (Berna) oppure della sede della Direzione del Circondario
cui fa capo l'Ufficio postale del debitore sequestrato (Bellinzona), dove per
finzione si trovano anche i crediti da sequestrare. Competente per eseguirlo è
conseguentemente l’organo di esecuzione nella cui giurisdizione si trova la
sede dell'Azienda delle PTT (Berna), rispettivamente la sede della Direzione di
Circondario competente per il conto di __________ (Bellinzona). I sequestri
eseguiti dall’UE di Lugano sono quindi nulli e non esplicano pertanto alcun
effetto giuridico in quanto eseguiti da un organo esecutivo territorialmente
incompetente, in violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico
(DTF 103 III 88 cons.1 e rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op.cit., n.9 in fine ad art. 22 LEF e n.3 in fine ad art. 272 LEF
con rif.). La nullità del sequestro - rilevabile d’ufficio dall’Autorità di
vigilanza anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22
LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.15 art. 22 LEF) - comporta la
nullità dei verbali di sequestro. In questo senso sono accolti entrambi i
gravami.
Per l'art. 15a LPR il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 4 vCost.,
con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire
alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di
esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti
propri. In concreto non è stato prodotto alcun documento che attesti lo stato
di indigenza di __________ (cfr. art. 15a cpv.2 LPR), ciò che per altro è da
escludere alla luce dell'esito stesso dei gravami che comportano la
restituzione al ricorrente di quanto già incassato dall'UE. Le domande di
assistenza giudiziaria formulate contestualmente ai due gravami vanno pertanto
respinte.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
pronuncia: 1. E' ordinata la congiunzione degli
incarti n.15.95.079 (Vig. 120/94) e n.15.95.080 (Vig. 121/94).
- Il
ricorso 27 giugno 1994 di __________ (inc.n.15.95.079) è accolto.
2.1. E'
dichiarata la nullità del verbale di sequestro n. __________ del 10 giugno
1994.
2.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.3. La
contestuale domanda di assistenza giudiziaria 27 giugno 1994 è respinta.
2.4. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 27 giugno 1994 __________ (inc.n.15.95.080) è accolto.
3.1. E'
dichiarata la nullità del verbale del sequestro n. __________ del 10 giugno
1994.
3.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.3. La
contestuale domanda di assistenza giudiziaria 27 giugno 1994 è respinta.
3.4. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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