AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00015
Data decisione, Autorità: 30.09.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00015
Lugano 30 settembre 1996 /C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 1 febbraio 1996
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla
in tema di notifica di precetto esecutivo nelle forme edittali e di rivendicazione di oggetti pignorati;
richiamato il decreto presidenziale 1. febbraio 1996 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
19 febbraio 1996 della __________
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 17 settembre 1992 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di procedere contro __________ per l’incasso di Fr. 167’824.90 oltre accessori.
B. Il 28 settembre 1992 l’UEF di Locarno ha emesso un primo, il 22 febbraio 1993 un secondo, il 9 giugno 1993 un terzo e il 20 ottobre 1993 un quarto precetto esecutivo n. __________, nessuno dei quali ha potuto essere notificato alla reclamante.
C. Dopo “svariati e infruttuosi tentativi di notifica e data l’attuale irreperibilità della signora __________” (cfr. scritto 28 gennaio 1994 dell’UEF di Locarno allo studio legale __________ _), con provvedimento 1. febbraio 1994 l’UEF di Locarno ha notificato alla debitrice il noto PE nella forma edittale.
D. Non avendo la debitrice interposto opposizione al PE, il 25 marzo 1994 la __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione.
E. L’11 aprile 1994 l’UEF di Locarno ha trasmesso alla debitrice l’avviso di pignoramento.
F. Il 29 novembre 1994 nel locale di sicurezza del “__________ __________” l’UE di Zurigo ha pignorato nell’esecuzione promossa dalla __________a seguito di rogatoria di pignoramento dell’UEF di Locarno, cinque quadri e un orologio da polso da uomo.
G. Il 15 aprile 1995 l’UEF ha pignorato presso l’escussa e alla sua presenza venticinque beni mobili indicati nel relativo verbale di pignoramento.
H. Il 25 settembre 1995 la creditrice ha chiesto la vendita degli oggetti pignorati.
I. Il 29 settembre 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso alla debitrice la comunicazione della domanda di vendita.
L. Con scritto 9 ottobre 1995 l’escussa ha comunicato all’UEF di Locarno di nulla dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di annullare la pubblicazione del precetto e promettendo di pagare l’importo in esecuzione entro il 17 ottobre 1995.
M. Con provvedimento 3 gennaio 1996 l’UEF di Locarno, non avendo __________ saldato il credito in esecuzione, ha fissato al 1. febbraio 1996 la vendita degli oggetti pignorati presso l’escussa.
N. Con rogatoria di vendita 3 gennaio 1996 l’UEF di Locarno ha chiesto all’UE di Zurigo 1 di procedere alla realizzazione dei beni indicati nel verbale di pignoramento del 29 novembre 1994 depositati presso il __________. Il 30 gennaio 1996 l’UE di Zurigo 1 ha comunicato all’UEF di Locarno che tali beni si trovano dal 25 novembre 1995 presso il Ministero pubblico a Lugano.
O. Con reclamo 1. febbraio 1996 __________ ha postulato la declaratoria di nullità dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno e di “tutti gli atti compiuti nel suo ambito”, atteso che:
”il 30 agosto 1993 (la reclamante) ha subito un grave sinistro casalingo”;
”la stessa è di salute cagionevole, ha difficoltà di udito e deambula difficilmente in casa con l’ausilio di una particolare stampella di appoggio. Pertanto a volte capita che non senta del tutto il campanello suonare, oppure che intercorrano lunghi minuti tra il suono del campanello e l’apertura della porta, tempo comunque necessario alla signora __________ per trascinarsi dal letto fino alla porta di entrata del proprio appartamento;
”dev’essere pertanto successo che la signora __________ non abbia sentito o non sia arrivata in tempo ad aprire al cursore o all’agente che, si suppone, ha cercato di notificarle il PE di compendio dell’esecuzione n. __________ Tant’è che con pubblicazione ________ è stato notificato il PE nelle forme edittali”;
”in virtù di una verifica della propria situazione esecutiva, la signora __________ ha incaricato lo scrivente patrocinatore ad esaminare con l’UEF di Locarno per quale motivo aveva ricevuto una comunicazione dallo stesso a inizio gennaio 1996”;
”dalla ricerca effettuata il 30.1.1996 è emerso che è stato fissato per il 1. febbraio 1996 un incanto, e meglio quello dei beni oggetto del verbale di pignoramento doc. 6 e 7”;
”l’esecuzione promossa dalla __________ ha origine in una truffa perpetrata da terzi (...) in danno della signora __________”;
”il fatto che il PE non sia stato notificato nelle forme normali ha di certo comportato per la signora __________ l’impossibilità di far valere le proprie ragioni in ambito giudiziario”;
”la notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto malconcio da non poter scattare ad aprire la porta d’ingresso”;
”la signora __________ è sempre stata domiciliata regolarmente in via __________, motivo per il quale la notifica nelle forme edittali non era giustificata”;
”questo difetto della notifica rende l’esecuzione n. __________ radicalmente nulla essendo l’unico mezzo per ristabilire i diritti del debitore, quello di annullare ab origine l’esecuzione promossa contro la reclamante”;
”i quadri oggetto dalle posizioni da 26 a 30 sono stati acquistati per un valore superiore a Fr. 100’000.-- dal figlio della signora __________ a cui appartiene l’orologio posizione n. 31 d’oro (non dorato) del valore di acquisto di Fr. 25’000.--/30’000.--”.
P. Con osservazioni 19 febbraio 1996 la ____________________ __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
La creditrice assevera che nel settembre 1992 ha avviato la procedura esecutiva contro la signora __________ e il precetto esecutivo veniva pubblicato __________ perché “non aveva potuto essere notificato, nonostante i numerosi tentativi, per le vie ordinarie in quanto la debitrice era sempre irrangiungibile”.
A mente della creditrice “durante tutta la procedura esecutiva, pendente già dal principio del 1994, la signora __________ è rimasta silente, non sollevando mai alcuna opposizione”. A seguito della notifica di un atto tramite foglio ufficiale si presume la sua conoscenza da parte di ogni soggetto giuridico: ne consegue quindi che dal 1. febbraio 1994 alla reclamante era formalmente nota la procedura esecutiva pendente nei suoi confronti. Un’eventuale obiezione a tale forma di notifica andava pertanto sollevata entro dieci giorni: “ne consegue che tutte le censure sollevate con il reclamo a ben due anni dalla pubblicazione del precetto sono manifestamente tardive”.
Q. Con osservazioni 1. marzo 1996 l’UEF di Locarno ha chiesto la declaratoria di nullità del gravame, perché “la domanda di esecuzione è stata notificata nelle vie edittali il 1. febbraio 1994”. L’ufficio rileva che “il tentativo di notifica nelle forme normali del PE in oggetto è stata provata in vari modi e pure con l’intervento del Ministero pubblico e dell’UEF di Zurigo 4”.
Considerato
in diritto:
Con scritto 9 ottobre 1995 l’escussa ha comunicato all’UEF di Locarno di nulla dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di annullare la pubblicazione del precetto e promettendo di pagare l’importo in esecuzione entro il 17 ottobre 1995.
Al più tardi il 9 ottobre 1995 __________ ha quindi saputo dell’emissione del PE n. __________ e della notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Ne consegue che il reclamo 1. febbraio 1996 di __________ risulta abbondantemente tardivo.
Sebbene il reclamo sia irricevibile per tardività è opportuno evidenziare, a futura memoria, che lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito.
__________ postula la declaratoria di nullità dell’esecuzione n. __________, aggravandosi contro la pubblicazione del PE nelle forme edittali perché ella è sempre stata domiciliata a Locarno e ”la notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto malconcio da non poter scattare ad aprire la porta d’ingresso”.
a) Di principio vi è la possibilità di notificare atti esecutivi in via edittale quando in Svizzera è dato un luogo dell'esecuzione (cfr. CEF 5 maggio 1988 consid. 1 su reclamo di A. SA, 20 agosto 1986 consid. 4 in re CH c. M.M.K.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 14 m. 13): tale presupposto si realizza nella concreta fattispecie, luogo dell'esecuzione essendo Locarno dove l’escussa è domiciliata (art. 46 cpv. 1 LEF).
b) La notifica di un atto esecutivo avviene di regola con la consegna dello stesso al suo destinatario (art. 66 cpv. 1 LEF; ZR 81/1982 n. 58 p. 142).
Per l'art. 66 cpv. 4 LEF se il domicilio del debitore non è conosciuto la notificazione si fa mediante pubblicazione. La notifica nelle vie edittali costituisce l'ultima ratio e si attua solo quando non è possibile procedere altrimenti. Ad essa non si può far capo prima che il creditore e l'ufficio delle esecuzioni abbiano intrapreso tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore (DTF 112 III 7, 64 III 43): la notificazione mediante pubblicazione può quindi avvenire soltanto quando, malgrado appropriate indagini, non si è potuto accertare il luogo di domicilio o di residenza del debitore o quando tali indagini appaiano senz'altro inutili (DTF 64 III 43, 56 I 94 ss.; ZR 81/1982 n. 58 p. 143 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, op. cit., § 14 m. 27).
La giurisprudenza ammette che la notifica nelle forme edittali è pure possibile quando l'escusso ha domicilio conosciuto, sia che -come nel caso di specie- il creditore abiti in Svizzera, sia nel caso di un creditore domiciliato all'estero ma al beneficio di un titolo esecutivo svizzero o di un titolo equivalente riconosciuto da una Convenzione internazionale, qualora sia impossibile notificargli ufficialmente gli atti (DTF 103 III 5, 79 III 136, 68 III 15).
c) Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha emesso contro __________ nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 1992 e il 20 ottobre 1993 ben quattro precetti esecutivi n. __________ nessuno dei quali ha potuto essere notificato alla debitrice al suo domicilio di Locarno, nemmeno con l’ausilio della Polizia e del Ministero Pubblico Sopracenerino. Ne consegue che in siffatte circostanze il provvedimento 1. febbraio 1994 dell’UEF di Locarno di notificare alla debitrice il noto PE nella forma edittale (___________) è stato corretto, ritenuto che tutti i tentativi di notifica al domicilio sono risultati infruttuosi e pertanto l’Ufficio poteva legittimamente ritenere impossibile la notifica dell’atto esecutivo al domicilio della debitrice.
d) In via abbondanziale va ancora rilevato che il precetto esecutivo e gli altri atti esecutivi notificati nelle vie edittali, benché non siano adempiuti i presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF, non sono nulli (DTF 75 III 83-84 e 64 III 40 ss.; ZR 1995 n. 53 p. 162; Fritzsche/Walder, op. cit., § 14 n. 57). Infatti un atto esecutivo notificato in termini manchevoli, ma comunque giunto al destinatario, è comunque valido (ZR 1995 n. 53 p. 162), non pregiudicando la tutela dei legittimi interessi dell’escusso che può far valere i suoi mezzi di difesa nei termini che decorrono dalla conoscenza della notifica.
a) Asserendo di non essere debitrice della procedente, segnatamente perché ”l’esecuzione promossa dalla __________ ha origine in una truffa perpetrata da terzi (...) in danno della signora __________ ”, la reclamante allega questioni di merito che sfuggono al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza. L’escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento del debito.
b) __________ è comunque resa attenta che non subirà alcun pregiudizio irreparabile, atteso che potrà far capo, se del caso e dopo aver pagato l’importo in esecuzione, all’istituto della ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, ovviamente nell’ipotesi ancor tutta da verificare che ne ricorrano i presupposti.
a) l’ufficio di esecuzione non poteva non pignorare gli oggetti in questione, atteso che ex art. 95 cpv. 3 LEF devono essere pignorati anche i beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi (DTF 84 III 83).
b) La debitrice non ha interposto opposizione nell’esecuzione n. __________. L’UEF di Locarno si è quindi determinato correttamente: infatti quando non vi è opposizione, la procedura esecutiva deve continuare su richiesta della creditrice con il pignoramento e, ricevuta la domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 116 cpv. 1 LEF), con l’avviso alla debitrice che quest’ultima ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF) e con la conseguente realizzazione (art. 122 cpv.1 LEF).
c) Né l’Ufficio di esecuzione né l’Autorità di vigilanza possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di proprietà di un oggetto (DTF 72 III 16, 48 III 39).
Quando, come in concreto, la debitrice rivendica per il figlio l’esclusiva proprietà di parte dei beni pignorati, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF 72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l’UEF di Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF relativamente ai quadri staggiti alle posizioni da 26 a 30 e all’orologio sub n. 31 del verbale di pignoramento.
Nelle more della procedura di rivendicazione l’incanto di questi oggetti rimarrà sospeso.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 46 cpv. 1, 66 cpv. 1 e 4, 86, 95 cpv. 3, 106-109, 116 cpv. 1, 120, 122 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF
PRONUNCIA
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.1. Non si procederà all’incanto di questi beni fino ad evasione della procedura di rivendicazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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