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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00020
Data decisione, Autorità: 18.03.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00020
Lugano 18 marzo 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 5 febbraio 1996
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro la reclamante;
in tema di nuova stima peritale;
richiamato il decreto presidenziale 7 febbraio 1996 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 16 febbraio 1996 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro __________ con avviso d’incanto unico 2 agosto 1995 l’UEF di Locarno ha fissato al 28 agosto 1995 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 13 ottobre 1995 la data dell’incanto di sette particelle di proprietà dell’escussa;
che il valore di stima peritale complessivo dei fondi da realizzare è stato fissato dall’UEF in Fr. 6’597’000.--, conformemente a quanto stabilito dall’__________ nel referto peritale 26 luglio 1994;
che il 31 luglio 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso copia del bando alla debitrice tramite invio postale raccomandato;
che la raccomandata non è stata ritirata ed è rimasta in giacenza all’Ufficio postale di __________ fino al 9 agosto 1995: il 10 agosto 1995 è stata retrocessa -con la menzione “non ritirata”- all’ufficio di esecuzione dove è giunta l’11 agosto 1995;
che lo stesso giorno l’UEF di Locarno ha nuovamente inviato l’atto esecutivo per posta semplice;
che con provvedimento 30 agosto 1995 l’UEF di Locarno ha poi sospeso la vendita delle particelle in esecuzione avendo concesso alla debitrice un differimento della vendita;
che con nuovo avviso d’incanto unico del 2 febbraio 1996 l’UEF di Locarno ha fissato al 23 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 16 aprile 1996 la nuova data dell’incanto delle sette particelle di proprietà dell’escussa;
che in siffatto provvedimento l’UEF di Locarno ha nuovamente fissato il valore complessivo di stima peritale dei fondi in esecuzione in Fr. 6’597’000.--;
che contro la determinazione della stima peritale si è aggravata __________, postulando l'allestimento di una nuova perizia sul valore commerciale dei fondi oggetto d’incanto, atteso che:
”tale valore è manifestamente errato, parecchio al di sotto del reale valore commerciale dei beni immobili”;
”i valori di stima applicati alle singole parcelle non tengono conto del fatto che si tratta in pratica di due importanti appezzamenti di terreno”;
”il valore al metro quadrato delle particelle piccole è stato ridotto fino all’inverosimile, senza tenere conto del fatto che le particelle, in quanto confinanti tra loro, possono essere riunificate ed eventualmente suddivise in differente modo per sfruttare al massimo la loro importante possibilità edificatoria”;
nel gennaio 1993 l’arch. __________ ”ha stimato i fondi della reclamante sopra via __________ in complessivi Fr. 14’625’000.-- e in una ulteriore perizia allestita nel marzo 1993 ha stimato i due fondi sotto via __________ in oltre Fr. 3’500’000.-- per un valore complessivo di oltre Fr. 18’000’000.--”;
”nello stesso periodo l’arch. __________ ha allestito una perizia sul valore degli immobili e costi della futura costruzione, giungendo allo stesso valore indicato dal perito __________, ossia complessivamente Fr. 18’000’000.--”;
”se si tiene conto del fatto che nel frattempo è entrato in vigore il nuovo PR di __________ che permette un’edificazione più intensiva dei fondi oggetto d’incanto, in particolare è possibile costruire un piano in più, è evidente che i valori peritali esposti nell’avviso d’incanto, pari a soltanto un terzo del valore indicato dai due precedenti periti (...) sono del tutto errati”;
che con osservazioni 16 febbraio 1996 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame perché “il medesimo incanto è già stato fissato una prima volta per il 13 ottobre 1995” e la perizia dell’UEF è nota alla reclamante “già dal momento del suo allestimento e comunque dal primo incanto”;
che l’UEF di Locarno ha rilevato che il gravame dovrebbe essere tardivo, atteso che “la debitrice era perfettamente al corrente della stima attribuita dal perito in quanto già il 2 agosto 1995 l’Ufficio aveva provveduto a fissare un primo incanto poi sospeso a seguito del pagamento di un acconto”;
che l’art. 17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che l'art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile nell’esecuzione ordinaria di pignoramento come nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv. 2 RFF, stabilisce che ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti;
che per gli art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF la domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di reclamo;
che la notifica dell’avviso d’incanto 2 agosto 1995, nel quale l’UEF ha stabilito il valore complessivo di stima peritale in Fr. 6’597’000.--, è reputata essersi correttamente realizzata nel caso di specie -nella migliore delle ipotesi per la reclamante- il 9 agosto 1995, settimo giorno di giacenza dell’invio raccomandato 31 luglio 1995;
che è irrilevante, sull’ossequio dei termini, il fatto che l’UEF di Locarno abbia in seguito trasmesso nuovamente l’avviso d’incanto con invio postale semplice, determinante essendo il pregresso invio raccomandato;
che le censure mosse al referto peritale dell’arch. __________ sono ampiamente tardive, avendo potuto avere conoscenza la reclamante già il 9 agosto 1995 che l’UEF aveva fissato il valore complessivo di stima peritale in Fr. 6’597’000.--;
che il reclamo va dichiarato irricevibile per tardività;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RRF
pronuncia
Il reclamo 5 febbraio 1996 di __________, è irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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