AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00024
Data decisione, Autorità:
08.03.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00024
Lugano
8 marzo 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 29 gennaio 1996 di
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona
nell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________
promossa contro il reclamante da
in tema di pagamento all’ufficio di esecuzione
dell’importo in esecuzione e di vendita differita del pegno;
viste le
osservazioni:
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 7/8 settembre 1994 dell'UEF
di Bellinzona __________ (in seguito: __________) procede in via di
realizzazione d'un pegno immobiliare per l’incasso di complessivi Fr.
797’177.45 oltre accessori contro __________, indicando quale immobile da
realizzare la part. n. __________ RFD di ____________________, di proprietà
dell'escusso.
Al PE
l'escusso non ha interposto opposizione.
B. Il 9 marzo 1995 __________ ha chiesto la vendita del
pegno e il giorno successivo l’UEF di Bellinzona ha trasmesso al reclamante
l’avviso di ricezione della domanda di vendita.
C. Il 12 aprile 1995 l'UEF di Bellinzona ha incaricato
l'arch. __________ __________ di allestire la perizia del mappale n. __________
RFD di ____________________
Il 22 maggio 1995 l'arch. __________ ha rassegnato all'UEF
il suo rapporto, indicando il valore complessivo di stima peritale del fondo da
realizzare in Fr. 1'250'000.--.
__________ si
è tempestivamente aggravato contro la determinazione della stima peritale alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di
vigilanza chiedendo l'allestimento di una nuova perizia.
D. Con pronunciato 22 agosto 1995 l’autorità di vigilanza
ha parzialmente accolto il gravame di __________ ordinando all’UEF di
Bellinzona di far allestire una nuova perizia sul valore venale presumibile del
fondo dopo che il reclamante avrà versato l'anticipazione richiesta per le
spese peritali.
E. Il 14 settembre 1995 l’UEF di Bellinzona ha incaricato
la __________ __________, __________, di allestire la nuova perizia. Nel
rapporto 10 novembre 1995 il perito ha fissato il valore di stima peritale
della particella in esecuzione in Fr. 1’470’000.--.
F. Con provvedimento 12 gennaio 1996, comunicato con
avviso speciale al reclamante e pubblicato ____, l’UEF di Bellinzona ha fissato
al 12 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 26
marzo 1996 la data dell'incanto.
G. Con reclamo 29 gennaio 1996 __________ ha chiesto che
l’esecuzione n. __________ venga sospesa per nove mesi, che gli interessi al
tasso ipotecario attuale e per i nove mesi di proroga gli vengano chiesti in
pagamento con tre rate trimestrali anticipate, che le spese del reclamo vengano
poste a carico dell’UEF e che l’UEF venga condannato a rifondergli Fr. 500.--
per spese e consulenza legale, atteso che:
-
agli
inizi di settembre la moglie “aveva avuto l’opportunità di ottenere un prestito
da una terza persona domiciliata in __________, garantito da pegno su immobili
siti in Italia e su altri ubicati ad __________, che non concernono il pegno di
cui all’esecuzione n. __________
-
”forte
della disponibilità di Fr. 850’000.-- che avrebbe permesso l’annullamento
dell’esecuzione n. __________ avviata per Fr. 797’177.45 + interessi al 5.5 %
dal 1.7.1994 chiedevo al mio creditore in data 4.9.1995 il saldo dovuto, valuta
20.9.1995, in relazione alla pratica di realizzazione del pegno immobiliare”;
-
”in
data 8.9.1995 __________ mi comunicava che la pretesa, valuta 20.9.95,
ammontava a complessivi Fr. 1’339’125.45”;
-
”in
data 11.9.1995 contestavo immediatamente all’__________ la sua pretesa. Nel
contempo interpellavo l’UEF di Bellinzona chiedendo, tra l’altro, una sua
delucidazione anche nel senso di poter a voi versare l’importo corrispondente
all’esecuzione in corso”;
-
”a
questo mio scritto raccomandato non ho a tutt’oggi ricevuto risposta nonostante
l’invio di una prima sollecitatoria il 4.10.1995, di un ulteriore forte scritto
in data 18.11.1995, di un nuovo richiamo l’8.12.1995 e di una formale richiesta
di spiegazioni in data 16.1.1996“;
-
nel
termine di nove mesi “la signora __________ ritiene di poter riottenere il
credito offertole a suo tempo”.
H. Con osservazioni 12 febbraio 1996 __________ ha
postulato la reiezione del gravame.
Per
la creditrice “una sospensione dell’incanto può essere accordata, in
applicazione degli art. 32 RFF, 133 cpv. 2 e 123 LEF, quando il debitore presenti
una richiesta giustificata attestante segnatamente che egli si trova in
momentanea difficoltà finanziaria senza sua colpa, l’impegno del debitore ad
operare all’UEF dei pagamenti rateali regolari tali per cui possa comunque
soddisfare il creditore procedente, la comprova di aver pagato immediatamente
la prima rata (calcolata secondo i criteri imposti pure dalle normative citate)
nonché nel caso di specie i costi inerenti l’annullamento dell’incanto e quelli
relativi al nuovo incanto da fissare immediatamente in caso di mancato
pagamento di una rata”.
argomenta che il debitore non “ha dimostrato di essere in grado in sette mesi
al massimo di far fronte al pagamento del credito complessivo vantato dall’__________
a dipendenza dell’es. n. __________, né tantomeno di aver già pagato la prima
rata pari a circa un settimo del credito fatto valere, ovvero una somma
comunque oltre i Fr. 200’000.--”.
I. Pure l’UEF di Bellinzona ha postulato la reiezione del
gravame asseverando di non poter accordare al debitore alcuna sospensione.
L’Ufficio rileva di non aver evaso le richieste del reclamante perché “il
ritiro della vendita spetta unicamente al creditore ipotecario”.
L. Con provvedimento 28 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona
ha annullato la vendita a pubblico incanto del mappale n. __________ di
__________ prevista per il 26 marzo 1996 “a seguito di contestazione
dell’elenco degli oneri”.
Considerato
in
diritto:
a) Ex art. 12 LEF l’ufficio di esecuzione è tenuto ad
accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante: il pagamento
fatto all’ufficio libera il debitore.
L’ufficio
è tenuto ad accettare il pagamento fatto per conto del creditore, a condizione
che il pagamento non avvenga sotto condizione (Rep 1982 p. 407 e rif. ivi).
Se il versamento viene effettuato senza condizione l’ufficio annulla
l’esecuzione fino a concorrenza del pagamento effettuato (Rep 1982 p.
407).
“Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio può annullare l’esecuzione
soltanto quando il pagamento sia incontestabilmente di natura a estinguere
completamente (o parzialmente) il credito posto in esecuzione” (Rep 1982
p. 408 e rif. ivi). L’ufficiale di esecuzione e fallimenti può dichiarare
estinta e liquidata una determinata esecuzione solo se il debitore ha pagato
nelle sue mani il capitale oltre agli interessi e alle spese (Rep 1982
p. 408).
b) Come rettamente evidenziato da __________ se egli
versa all’ufficio l’importo dedotto in esecuzione di Fr. 797’177.45 oltre agli
interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752’000.-- e alle spese,
quest’ultimo deve annullare l’esecuzione n. __________. Affinché sia annullata
l’esecuzione in corso il debitore non deve infatti corrispondere l’intero
preteso credito della procedente, per il quale essa non ha peraltro ancora
proceduto in via esecutiva e pertanto non dispone di alcun precetto esecutivo
cresciuto in giudicato, ma unicamente l’importo per il quale è stato emesso il
precetto oltre ai relativi accessori.
c) Dalla documentazione agli atti si evince che il
reclamante ha più volte chiesto all’UEF di Bellinzona quanto doveva versare
affinché l’ufficio annullasse l’esecuzione n. __________ L’UEF, perlomeno in
forma scritta, non ha mai risposto a tale richiesta.
Se
il reclamante si ritiene leso per il fatto che l’UEF di Bellinzona ha omesso di
rispondergli va evidenziato che l’accertamento dell’eventuale danno da lui
subito in connessione all’omissione non rientra nelle competenze dell’autorità
di vigilanza (Rep 1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La
procedura di reclamo è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben
definito e non può servire per precostituirsi una favorevole base di partenza
per la successiva -eventuale- azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF
contro l’Ufficio di esecuzione (cfr. art. 21 LEF; Rep 1989 p. 216/217; DTF
81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7,
105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b).
Le
pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno
e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice
civile cui il reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217
e rif. ivi).
a) Se il debitore rende verosimile che si trova in
difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua e si obbliga a pagare
regolarmente degli acconti all’ufficio e versa immediatamente la prima rata,
l’ufficiale può differire la vendita di non oltre sette mesi (art. 123 cpv. 1
LEF, applicabile nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare
in virtù del rinvio dell’art. 156 LEF). Dopo la pubblicazione del bando la
vendita non potrà essere differita che se il debitore versa immediatamente
all’ufficio, oltre l’acconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie
e dal rinvio dell’incanto (art. 32 cpv. 1 RFF applicabile nell’esecuzione in
via di realizzazione del pegno immobiliare per l’art. 102 RFF).
b) Tre sono quindi i presupposti che cumulativamente
devono realizzarsi perché l’ufficio possa apprezzare se concedere al debitore
il differimento della realizzazione immobiliare (cfr. DTF 82 III 34-35; Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 27
m. 11; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, 1984, § 29 m. 9-15; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 219):
-
il
debitore deve rendere verosimile che si trova in difficoltà finanziarie senza
colpa da parte sua (dove con difficoltà finanziarie si intende l’impossibilità
per il debitore di pagare tutti i crediti in esecuzione, per i quali si procede
alla realizzazione immobiliare; cfr. DTF 79 III 71);
-
il
debitore deve obbligarsi a pagare regolarmente degli acconti all’ufficio
d’esecuzione;
-
il
debitore deve versare immediatamente la prima rata e, nel caso di specie, le
spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dell’incanto.
c) Anche allo stadio attuale della procedura esecutiva
__________ può quindi chiedere all’UEF di Bellinzona, nell’ipotesi che i
presupposti menzionati al consid. 2b) siano realizzati, il differimento della
realizzazione del pegno.
-
Al reclamante va ricordato che la reiezione del
gravame nel senso dei considerandi non è comunque di suo pregiudizio. Infatti
l’ufficio, perlomeno fino a quando il pegno non sarà realizzato, dovrà
annullare l’esecuzione n. __________ nell’ipotesi in cui il debitore verserà
nelle sue mani l’importo dedotto in esecuzione di Fr. 797’177.45 oltre agli
interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752’000.-- e alle spese.
-
Il reclamo 29 gennaio 1996 di __________ è quindi
respinto nel senso dei considerandi.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
12, 123 cpv. 1 e 156 LEF; 32 cpv. 1 e 102 RFF
pronuncia:
-
Il
reclamo 29 gennaio 1996 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione
a: ______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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