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Numero d'incarto:
15.1996.00038
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00038
Lugano
18 giugno 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 26 gennaio/23 febbraio 1996 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare
promossa contro il reclamante da
in
tema di specie d’esecuzione (in via di realizzazione d’un pegno manuale in
luogo di in via di realizzazione d’un pegno immobiliare);
viste le osservazioni: - 11 marzo 1996
- 12
marzo 1996 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda d’esecuzione dell’11 gennaio 1996 l’__________
(in seguito: __________) ha chiesto di procedere in via di realizzazione del
pegno immobiliare contro __________ per Fr. 20’000’000.-- oltre accessori.
B. Il 12 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha emesso il
precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione d’un pegno
immobiliare. La notifica del PE, al quale il patrocinatore dell’escusso ha
interposto opposizione contro il credito e il diritto di pegno, è avvenuta il
16 gennaio 1996.
C. Con tempestivo reclamo 26 gennaio/23 febbraio 1996
__________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di
nullità del PE, atteso che:
-
”in
base al precetto n. __________ la creditrice __________ suppone di essere in
possesso di una cartella ipotecaria a favore del proprietario. Tale
supposizione è errata”;
-
”la
cartella ipotecaria in questione, per l’ammontare di Fr. 20’000’000.--,
gravante sulle part. __________ e __________ RFD di __________, è stata
consegnata dal debitore come pegno manuale a garanzia del credito della
__________ di __________ ”;
-
”il
contratto di cessione del 28.12.1995, fatto valere dalla creditrice e concluso
fra quest’ultima e la __________ poteva perciò disciplinare solo il trapasso
del pegno manuale, così che l’__________ ha potuto ottenere detta cartella
ipotecaria solo a titolo di pegno manuale”;
-
”per
tale ragione (...) l’__________ può chiedere solamente l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno manuale”.
D. Con osservazioni 11 marzo 1996 __________ ha postulato
la reiezione del reclamo.
A
mente dell’osservante con il gravame il reclamante “fa impropriamente valere
un’eccezione il cui giudizio in realtà è di esclusiva competenza del giudice
del rigetto dell’opposizione”. Infatti contestando la specie d’esecuzione in
via di realizzazione del pegno, ritenendo che la stessa doveva essere mobiliare
anziché immobiliare, il debitore contesta “il diritto di pegno fatto valere dal
creditore, per cui deve sollevare l’eccezione in tal senso quando dichiara di
interporre opposizione al precetto esecutivo formulando un’opposizione
motivata”. Il debitore che omette “di procedere nel modo anzidetto non è più
ammesso a correggere tale omissione utilizzando la via del reclamo”.
rileva che “allorquando il diritto di pegno è stato oggetto di contestazione
attraverso un’opposizione motivata (...), la competenza decisionale è demandata
al giudice cui viene chiesto di pronunciare il rigetto dell’opposizione, il
quale deve in tal caso anche pronunciarsi preliminarmente sulla validità del
pegno”.
E. Pure l’UE di Lugano ha chiesto, con motivazioni che se
del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
-
censura con reclamo che __________ procede con esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare in luogo di quello manuale.
A torto.
a) La
via del reclamo è data ex art. 85 cpv. 2 RFF quando il debitore escusso in via
di pignoramento o di fallimento intende opporre che il debito è garantito da
pegno e quindi soggiace all'esecuzione in via di realizzazione del pegno (beneficium
excussionis realis; cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1993, § 9 m. 11).
b) Sull'esistenza
di un diritto di pegno, sia esso immobiliare o manuale, invocato da un
creditore procedente, non è competente a decidere l'ufficio delle esecuzioni né
l'autorità di vigilanza adita su reclamo, bensì il giudice nella procedura di
rigetto dell'opposizione (per il rinvio dell'art. 153 cpv. 4 LEF), subordinatamente
in sede di appuramento dell'elenco degli oneri (DTF 105 III 64-65
cons.1; Amonn, op. cit., § 33 m. 11-13).
c) Sulla
specie d'esecuzione -pegno immobiliare o pegno manuale- se il creditore al
beneficio di un diritto di pegno su un credito garantito da ipoteca promuove
per errore l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, il
debitore deve fare opposizione se vuole che non venga realizzato l'immobile, ma
solo il credito garantito da pegno immobiliare. Se il debitore omette di fare
opposizione, l'esecuzione promossa dal creditore è proseguita, riservati eventuali
diritti di chi fosse parte del processo esecutivo (DTF 78 III 95-97).
Il
debitore può interporre reclamo soltanto se il creditore, pur riconoscendo di
non essere al beneficio che di un pegno manuale, promuove nondimeno l'esecuzione
in via di realizzazione di un pegno immobiliare (DTF 78 III 97-98).
- Nel caso
di specie non è data la via del reclamo: l'opposizione interposta dall'escusso
contro il credito e contro il pegno tutela a sufficienza i diritti di
__________. Sarà cura della creditrice promuovere istanza di rigetto
dell'opposizione tanto contro il credito che contro il pegno, ritenuto che in
tale sede l'escusso potrà far valere l'allegazione secondo cui il creditore
deve procedere in via di esecuzione per la realizzazione d'un pegno manuale e
non immobiliare.
E nemmeno è
data la via eccezionale del reclamo per ragioni di economia processuale (DTF
78 III 97), non realizzandosi il presupposto dell'errore di immediato
riscontro.
- Il
reclamo va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di giurisdizione
amministrativa e non respinto come chiesto dalla creditrice.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 153 cpv. 4 LEF nonché 85 cpv.
2 RFF
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 26 gennaio/23 febbraio 1996 __________ è irricevibile.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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