AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00038
Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00038
Lugano 18 giugno 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 26 gennaio/23 febbraio 1996 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare promossa contro il reclamante da
in tema di specie d’esecuzione (in via di realizzazione d’un pegno manuale in luogo di in via di realizzazione d’un pegno immobiliare);
viste le osservazioni: - 11 marzo 1996
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione dell’11 gennaio 1996 l’__________ (in seguito: __________) ha chiesto di procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ per Fr. 20’000’000.-- oltre accessori.
B. Il 12 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare. La notifica del PE, al quale il patrocinatore dell’escusso ha interposto opposizione contro il credito e il diritto di pegno, è avvenuta il 16 gennaio 1996.
C. Con tempestivo reclamo 26 gennaio/23 febbraio 1996 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del PE, atteso che:
”in base al precetto n. __________ la creditrice __________ suppone di essere in possesso di una cartella ipotecaria a favore del proprietario. Tale supposizione è errata”;
”la cartella ipotecaria in questione, per l’ammontare di Fr. 20’000’000.--, gravante sulle part. __________ e __________ RFD di __________, è stata consegnata dal debitore come pegno manuale a garanzia del credito della __________ di __________ ”;
”il contratto di cessione del 28.12.1995, fatto valere dalla creditrice e concluso fra quest’ultima e la __________ poteva perciò disciplinare solo il trapasso del pegno manuale, così che l’__________ ha potuto ottenere detta cartella ipotecaria solo a titolo di pegno manuale”;
”per tale ragione (...) l’__________ può chiedere solamente l’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale”.
D. Con osservazioni 11 marzo 1996 __________ ha postulato la reiezione del reclamo.
A mente dell’osservante con il gravame il reclamante “fa impropriamente valere un’eccezione il cui giudizio in realtà è di esclusiva competenza del giudice del rigetto dell’opposizione”. Infatti contestando la specie d’esecuzione in via di realizzazione del pegno, ritenendo che la stessa doveva essere mobiliare anziché immobiliare, il debitore contesta “il diritto di pegno fatto valere dal creditore, per cui deve sollevare l’eccezione in tal senso quando dichiara di interporre opposizione al precetto esecutivo formulando un’opposizione motivata”. Il debitore che omette “di procedere nel modo anzidetto non è più ammesso a correggere tale omissione utilizzando la via del reclamo”.
rileva che “allorquando il diritto di pegno è stato oggetto di contestazione attraverso un’opposizione motivata (...), la competenza decisionale è demandata al giudice cui viene chiesto di pronunciare il rigetto dell’opposizione, il quale deve in tal caso anche pronunciarsi preliminarmente sulla validità del pegno”.
E. Pure l’UE di Lugano ha chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
censura con reclamo che __________ procede con esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in luogo di quello manuale.
A torto.
a) La via del reclamo è data ex art. 85 cpv. 2 RFF quando il debitore escusso in via di pignoramento o di fallimento intende opporre che il debito è garantito da pegno e quindi soggiace all'esecuzione in via di realizzazione del pegno (beneficium excussionis realis; cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 9 m. 11).
b) Sull'esistenza di un diritto di pegno, sia esso immobiliare o manuale, invocato da un creditore procedente, non è competente a decidere l'ufficio delle esecuzioni né l'autorità di vigilanza adita su reclamo, bensì il giudice nella procedura di rigetto dell'opposizione (per il rinvio dell'art. 153 cpv. 4 LEF), subordinatamente in sede di appuramento dell'elenco degli oneri (DTF 105 III 64-65 cons.1; Amonn, op. cit., § 33 m. 11-13).
c) Sulla specie d'esecuzione -pegno immobiliare o pegno manuale- se il creditore al beneficio di un diritto di pegno su un credito garantito da ipoteca promuove per errore l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, il debitore deve fare opposizione se vuole che non venga realizzato l'immobile, ma solo il credito garantito da pegno immobiliare. Se il debitore omette di fare opposizione, l'esecuzione promossa dal creditore è proseguita, riservati eventuali diritti di chi fosse parte del processo esecutivo (DTF 78 III 95-97).
Il debitore può interporre reclamo soltanto se il creditore, pur riconoscendo di non essere al beneficio che di un pegno manuale, promuove nondimeno l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare (DTF 78 III 97-98).
E nemmeno è data la via eccezionale del reclamo per ragioni di economia processuale (DTF 78 III 97), non realizzandosi il presupposto dell'errore di immediato riscontro.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 153 cpv. 4 LEF nonché 85 cpv. 2 RFF
PRONUNCIA
Il reclamo 26 gennaio/23 febbraio 1996 __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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