AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00039
Data decisione, Autorità: 25.09.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00039
Lugano 25 settembre 1996 C/fc/mr
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 12 marzo 1996 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla
in tema di luogo dell’esecuzione;
richiamato il decreto presidenziale 13 marzo 1996 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
29 marzo 1996 della __________
esaminati atti e documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione 29 febbraio 1996 __________ ha chiesto all’UE di Lugano di procedere in via esecutiva per Fr. 742’602.44 contro “__________, c/o __________ nella persona del sig. __________ ”, indicando che si tratta di “sede d’impresa escutibile ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF”.
B. Il
C. Con tempestivo reclamo 12 marzo 1996 la __________ __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del PE, atteso che:
”la __________, intende escutere la __________, presso la sede d’impresa ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF in Svizzera”;
”da informazioni assunte presso l’Ufficio di esecuzione risulterebbe che la __________ non abbia prodotto alcuna documentazione a suffragio del foro ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF”;
”il foro straordinario dell’art. 50 cpv. 1 LEF è ammesso se sono adempiute cumulativamente due condizioni e precisamente il debitore deve avere una azienda in Svizzera e l’esecuzione in Svizzera deve riferirsi ai debiti di tale azienda in Svizzera”;
”per azienda non basta un mero recapito in Svizzera”;
”quanto indicato dal creditore nella domanda di esecuzione deve essere verificato dall’Ufficio di esecuzione, in particolare per quanto attiene il foro esecutivo”;
D. Con osservazioni 29 marzo 1996 __________ si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili, asseverando che l’UE di Lugano ha steso correttamente “il precetto esecutivo (art. 69 LEF) e lo ha notificato al debitore (art. 71 LEF) senza particolari verifiche, essendo la domanda di esecuzione formalmente corretta”.
L’osservante rileva che sebbene l’art. 50 cpv. 1 LEF preveda “due condizioni cumulative, ossia l’esistenza di una azienda in Svizzera e la connessione con gli affari di quest’ultima (...) solo la prima condizione può formare oggetto di reclamo all’Autorità di vigilanza, mentre la seconda è questione di merito, che va se del caso risolta dall’Autorità giudiziaria”.
A mente di __________ “l’escussa, pur avendo formalmente sede alle __________, gestisce in realtà i propri affari presso gli uffici della __________ di __________ tramite i signori __________, e __________ ”. L’esistenza ad __________ di un’azienda della __________ ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF è dimostrata “dalla carta intestata della stessa __________, dalla quale risulta che tutta la corrispondenza deve essere indirizzata alla __________ ad __________ ”. Per l’osservante “se tutta la corrispondenza, per volontà stessa dell’escussa, deve essere indirizzata ad __________ ciò significa evidentemente che in tale località essa svolge e tratta i suoi affari”. Inoltre “tutta la corrispondenza tra le parti inerente le operazioni che hanno generato le fatture rimaste impagate e oggetto della procedura esecutiva è sempre stata indirizzata agli uffici di __________, conformemente alla volontà dell’escussa”, non avendo la __________ mai avuto contatti con la sede principale alle isole __________. Dall’estratto del registro di commercio concernente la sede principale di __________ risulta che quale direttore figura __________, quale presidente , quali vice-presidente __________ e __________ tutti presso la “ ”: la reclamante ”ha pertanto in Svizzera ben più di un semplice recapito, bensì il proprio centro dirigenziale di tutti i propri affari.
E. Con osservazioni 1. aprile 1996 l’UE di Lugano si è rimesso alla decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di vigilanza.
Considerato
in diritto:
La reclamante contesta la competenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione di Lugano sostanzialmente perché essa ha la propria sede alle isole delle __________ e in concreto non sarebbe data la competenza ex art. 50 cpv. 1 LEF di un Ufficio di esecuzione svizzero.
Per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non iscritte, alla sede principale della loro amministrazione. Essendo la __________ iscritta nel registro di commercio di uno Stato estero quale società a garanzia limitata, essa non può essere escussa in Svizzera a meno che qui vi sia un foro speciale.
Ex art. 50 cpv. 1 LEF per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere foro esecutivo ex art. 50 cpv. 1 LEF: la prima è l’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda svizzera. Unicamente la questione relativa all’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero, può essere sottoposta all’Autorità di vigilanza in via di reclamo, atteso che quella a sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n. 15).
Per creare il foro dell’esecuzione ex art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che l’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero sia iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi).
Dalla documentazione agli atti risulta che __________ ha sempre indirizzato la corrispondenza diretta a __________ __________ alla __________ di __________, segnatamente all’attenzione di , e __________ (doc. da 9.1. a 9.18, da 10.1. a 10.11.). La medesima __________ in tutte le fatture da lei emesse ha indicato quale indirizzo, al quale deve essere trasmessa la corrispondenza che la riguarda, la “ ” (doc. 6 e plico doc. da 10.1. a 10.11). In realtà quindi __________ presidente del consiglio di amministrazione e direttore della reclamante, __________, vice-presidente, e __________, hanno diretto la ________ da __________ dai locali della __________, indicando tra l’altro __________ quale sede commerciale effettiva. Questi fatti dimostrano chiaramente perlomeno l’esistenza di una azienda della reclamante ad __________ Ci si potrebbe inoltre chiedere, come ha fatto il Tribunale federale in DTF 114 III 12, in un caso molto simile a quello in esame, se la sede sociale della __________ alle __________ non sia addirittura fittizia. Ne consegue che vi è in concreto un foro esecutivo ex art. 50 cpv. 1 LEF ad __________ e che quindi l’emissione del PE n. __________ da parte dell’UE di Lugano è stata corretta.
Il reclamo 12 marzo 1996 __________ è respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 46 cpv. 2 e 50 cpv. 1 LEF
pronuncia:
Il reclamo 12 marzo 1996 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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