La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da
13 marzo 1996 dell’avv. __________
-
che con PE n. __________ del 10 dicembre 1993/16
marzo 1994 dell’UE di Lugano la __________ procede contro __________ in
liquidazione per l’incasso di Fr. 825.-- oltre accessori;
-
che
l’opposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dall’escussa il
30/31 agosto 1994, così che il Giudice di pace del Circolo di __________ con
pronunciato 14 settembre 1994 ha stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto
dell’opposizione presentata dalla __________ il 20/24 maggio 1994;
-
che il 30 settembre 1994 la __________ ha
chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. ______;
-
che con PE n. __________ dell’UE di Lugano
notificato alla debitrice il 24 febbraio 1995 il Comune di __________ procede
contro __________ in liquidazione per l’incasso di Fr. 2’872.50 oltre
accessori;
-
che
l’opposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dal liquidatore
dell’escussa il 19/20 giugno 1995, così che la Pretore di Lugano, Sezione 5,
con pronunciato 20 giugno 1995 ha stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto
dell’opposizione presentata dal Comune di __________ il 27 aprile 1995;
-
che
con PE n. __________ dell’UE di Lugano del 24/28 febbraio 1995 lo __________
procede contro __________ in liquidazione per l’incasso di Fr. 3’278.-- oltre
accessori;
-
che
l’opposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dal liquidatore
dell’escussa il 7/8 giugno 1995, così che la Pretore di Lugano, Sezione 5, con
pronunciato 8 giugno 1995 ha stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto
dell’opposizione presentata dallo __________ l’11 maggio 1995;
-
che
il 26 aprile 1995 l’UE di Lugano ha pignorato nell’esecuzione n. __________ “il
credito di Fr. 10’000.-- oltre interessi e accessori vantato dalla società
escussa nei confronti di __________, limitatamente al credito in esecuzione”;
-
che
il 30 giugno 1995 lo __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n.
__________;
-
che
il 6 luglio 1995 il Comune di __________ ha chiesto il proseguimento
dell’esecuzione n. __________;
-
che
l’8 settembre 1995 e l’11 ottobre 1995 l’UE ha nuovamente pignorato il “il
credito di Fr. 10’000.-- oltre interessi e accessori vantato dalla società
escussa nei confronti di __________, __________ limitatamente al credito in
esecuzione” a favore del Comune di __________ e dello __________;
-
che
il 30 novembre 1995 lo __________ ha chiesto la vendita del credito pignorato;
-
che
con provvedimenti 15/18 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha fissato al 14 febbraio
1996 la vendita del credito pignorato;
-
che
il 31 gennaio 1996 la __________ ha a sua volta chiesto la vendita del credito
pignorato;
-
che
all’incanto del 14 febbraio 1996 il credito è stato aggiudicato all’avv.
__________ per Fr. 200.--;
-
che
il 15 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha emesso a favore della __________, del
Comune di __________ e __________ tre attestati di carenza beni;
-
che
con tempestivo reclamo 23 febbraio 1996 __________ ha postulato la declaratoria
di nullità dell’aggiudicazione del 14 febbraio 1996 e, se il gravame fosse respinto,
la convocazione “in audizione”, atteso che:
-
”l’UE
non ha provveduto alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale, come
regolarmente e usualmente procede, indipendentemente dagli oggetti messi
all’asta”;
-
sono
“stati lesi gli interessi di tutti gli eventuali interessati ed in particolare
dei creditori __________, in quanto l’oggetto specificato sull’avviso d’incanto
non è descritto in modo preciso e contiene informazioni errate”;
-
”in
particolare, si noti come alla fine della descrizione del credito sia indicata
l’informazione “contestato” scritto in grassetto, inganna palesemente tutti gli
interessati. Infatti, il credito dell’__________ non è per nulla in
contestazione, come si rileva dalla sentenza del presidente del Circolo di
__________ al 24 aprile 1995 e relativa comunicazione del 9 maggio 1995 della
crescita in giudicato”;
-
”__________
nella persona di __________, si è presentata all’incanto alle ore 15.02 (...)
non appena entrato allo sportello del settore 1 gli fu immediatamente
comunicato che l’asta era già terminata”;
-
ӏ
inconcepibile che l’UE non conceda almeno qualche minuto di tolleranza (...)
affinché tutti gli interessati abbiano il tempo materiale di recarsi sul posto
dove l’asta ha luogo”;
-
”si
ritiene che, malgrado la semplicità dell’oggetto all’asta, un termine di due
minuti sia veramente molto corto. E’ pure poco credibile che un’asta venga
tenuta direttamente ad uno sportello aperto al pubblico”;
-
il
funzionario incaricato dell’asta avrebbe dovuto “accertarsi sulla presenza di
eventuali interessati, in quanto non va dimenticato che l’asta ha avuto luogo
agli sportelli del settore 1, luogo di via vai, fatto che non poteva permettere
di distinguere, di prima intenzione, gli interessati all’asta da altre terze
persone”;
-
che
con osservazioni 13 marzo 1996 l’avv. __________ si è opposto al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
-
che
pure l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame rilevando che “in
data 18.1.1996 veniva data comunicazione a tutte le parti della vendita del
credito contestato”;
-
che secondo
la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve
essere riconosciuta ad ogni persona lesa nei propri interessi giuridicamente
protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio
materiale attuale (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 con rinvii; CEF 11
marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 6 n. 19 p. 58; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 56; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
8 n.16);
-
che il
reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la
decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
-
che vi è
carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante non è
toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4);
-
che __________
si aggrava contro l’aggiudicazione ai pubblici incanti del credito pignorato
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro __________ in
liquidazione dalla __________, dal Comune di __________ e dallo __________;
-
che
__________ non è parte nelle procedure esecutive che hanno portato alla vendita
ai pubblici incanti del noto credito;
-
che la
reclamante non può quindi essere stata lesa dal provvedimento dell'UE di Lugano
nei propri interessi giuridicamente protetti;
-
che mancando
il pregiudizio materiale attuale, non si realizza nel caso di specie il
presupposto processuale della legittimazione al reclamo;
-
che
il gravame della __________ è dunque irricevibile;
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che
la reclamante ha postulato, nell’ipotesi il reclamo fosse respinto, di essere
convocata in audizione;
-
che
ex art. 12 LPR l’Autorità di vigilanza può “citare le parti interessate e
l’organo di esecuzione e fallimento ad un’udienza”;
-
che
in concreto, a prescindere dal fatto che la reclamante nemmeno precisa i motivi
per i quali si dovrebbe tenere un’udienza, la fattispecie non presenta alcuna
connotazione di incertezza tale da necessitare un’udienza ex art. 12 LPR;
-
che il reclamo 23 febbraio 1996 __________ è
irricevibile;
-
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;
richiamato l’art. 12 LPR