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Numero d'incarto:
15.1996.00050
Data decisione, Autorità:
10.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00050
Lugano
10 giugno 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 12 aprile 1996
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni in via di
realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________ e __________ promosse contro
il reclamante (es. __________) e contro
in tema
di nuova stima peritale di pegno immobiliare e di ferie esecutive;
richiamato il decreto presidenziale 16 aprile 1996 di
concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 15 aprile e 20 maggio 1996 dell'UEF
di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e n. __________ del 16 luglio/25
agosto 1993 dell'UEF di Locarno __________ (in seguito: __________ procede in
via di realizzazione d'un pegno immobiliare contro __________ con __________
quale debitrice solidale risp. contro __________ con __________ quale debitore
solidale.
Le
opposizioni interposte dagli escussi ai PE sono state respinte dal Pretore di
________ con pronunciati 13/25 gennaio 1994, cresciuti in giudicato.
B. L’11 marzo 1994 la __________ ha chiesto la vendita
del pegno e nell’agosto 1995 l'UEF di Locarno ha incaricato l'arch. __________
di allestire la perizia del mappale oggetto dell'esecuzione.
C. Il 28 settembre 1995 l'arch. __________ ha rassegnato all'UEF
il suo rapporto, indicando il valore complessivo di stima peritale del fondo da
realizzare in Fr. 900'000.--.
D. Con avviso d’incanto unico 15 marzo 1996 l’UEF di
Locarno ha fissato al 17 aprile 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri
fondiari e al 21 maggio 1996 la data dell’incanto. Il valore di stima peritale
della part. n. __________ RFD di __________ è stato fissato dall’UEF in Fr.
900’000.--, conformemente a quanto stabilito dall’arch. ____________________
nel referto peritale del 28 settembre 1995.
E. Con tempestivo reclamo 12 aprile 1996 __________ ha
chiesto di ordinare una nuova perizia della part. n. __________ e di annullare
l’incanto previsto per il 21 maggio 1996, atteso che:
-
”il
solo terreno con uno stabile inabitabile è costato Fr. 920’000.--;
successivamente lo stabile è stato fatto oggetto di una completa e radicale riattazione,
con ottime rifiniture, dotato di piscina, portico con camino, grill, doppio
garage”;
-
”la
stima complessiva di Fr. 900’000.-- è nettamente inferiore al valore venale
dell’oggetto”;
-
”l’UEF
di Locarno ha fissato la data dell’incanto al 21 maggio 1996, cioè durante le
ferie di Pentecoste. Già per questo motivo l’avviso d’incanto deve essere
annullato”.
F. Nelle osservazioni l’UEF di Locarno non si è opposto
all’allestimento di una nuova perizia, previo anticipo delle relative spese da
parte del richiedente.
L’ufficio
ha evidenziato che il 21 maggio 1996, giorno previsto per l’incanto, cade
durante le ferie esecutive di Pentecoste e che quindi provvederà a sanare
l’irregolarità.
G. Con provvedimento 18 aprile 1996 l’UEF ha annullato
l’incanto del 21 maggio 1996.
Considerato
in
diritto:
- L'art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione
in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv. 2 RFF,
stabilisce che ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una
nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti.
L'ordine di
nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può
richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul
quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 31 n. 46; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.
173; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts,
1993, § 22 m. 38).
La nuova
stima sarà esperita solo dopo che l'istante avrà depositato l'anticipo per le
spese peritali.
- Il ricorso a un perito costituisce la regola in caso
di stima di un fondo (Gilliéron, op. cit., p. 173; Robert Joos, Handbuch
für die Betreibungsbeambten der Schweiz, Wädenswil 1964, p. 156), come pure
ogniqualvolta l'ufficiale di esecuzione non possegga le conoscenze speciali
richieste (DTF 93 III 22, 51 III 115, 46 III 89 e 41 III 360; Favre,
Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 175).
La stima
determinerà il valore venale presumibile del fondo, facendo astrazione dai dati
catastali-fiscali e da quelli dell'assicurazione contro gli incendi (art. 9
cpv. 1 RFF) siccome reputati non decisivi (DTF 73 III 55).
-
Il valore venale presumibile ex art. 9 cpv. 1 RFF
coincide con il valore commerciale e dipende dal valore intrinseco del fondo
oltre che dalle condizioni generali del mercato immobiliare (DTF 73 III 55):
non si può invece ammettere dal profilo del diritto esecutivo che vi sia una minusvalenza
in caso di realizzazione forzata. E' infatti preciso compito dell'ufficio di
esecuzione e fallimenti, nonché delle parti interessate nella procedura
esecutiva, di vegliare congiuntamente affinché la realizzazione dei beni
avvenga con opportuna pubblicizzazione e nelle stesse condizioni, mutatis
mutandis, di una vendita libera: ne devono logicamente conseguire ricavi
equivalenti.
-
Nel caso concreto il referto peritale trasmesso il 28
settembre 1995 dall'arch__________ all'UEF di Locarno indica un valore di Fr.
900'000.-- mentre il reclamante pretende che il valore venale presumibile sia
superiore.
Poiché il
reclamante contesta le conclusioni della prima perizia, per l'art. 9 cpv. 2 RFF
l'Autorità cantonale di vigilanza deve ordinare d'ufficio, prescindendo da ogni
esame sul valore del primo elaborato, che sia esperita, su mandato dell'UEF di
Locarno, una nuova perizia ad opera di altro perito (DTF 110 III 71 cons. 3 e
73 III 55), ritenuto che il richiedente la nuova perizia versi l'anticipazione
per le nuove spese peritali che l'UEF di Locarno sarà per determinare.
In difetto di
siffatta anticipazione, il valore del fondo messo all'incanto sarà
definitivamente determinato in Fr. 900'000.--.
- Nella
procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge un
ruolo solo secondario (Kurt Amonn, in ZBJV 1976 p. 506), limitato ad un
semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati
all'incanto (DTF 70 III 17 cons. 3): se la stima secondo le regole dell’arte
può essere allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficiente una stima
anche sommaria (DTF 101 III 34 cons. 1;cfr. anche DTF 110 III 65 ss.).
A prescindere
da queste premesse, se un interessato -anche contro ogni ragionevolezza
materiale e procedurale, oltre che d'ordine finanziario- richiede una nuova
stima e ne anticipa le spese, ope legis ex art. 9 cpv. 2 RFF, richiamato l'art.
99 cpv. 2 RFF, si dovrà esperire una nuova perizia.
-
Il reclamante si è pure aggravato contro la data
fissata per l’incanto. Ritenuto che con provvedimento 18 aprile 1996 l’UEF
di Locarno ha annullato l’incanto previsto per il 21 maggio 1996 questa
censura, fondata, del reclamante è divenuta priva di interesse.
-
Il reclamo 12 aprile 1996 __________ è quindi accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 9 cpv. 1 e 2 e 99 RFF
Pronuncia:
- Il reclamo 12 aprile 1996 di __________, è accolto.
1.1 Di conseguenza l'UEF di Locarno ordinerà una nuova
perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commercia-le)
del fondo n. __________ RFD di __________, dopo che __________ avrà versato
l'anticipazione richiesta per le spese peritali.
1.2 In difetto di anticipazione delle spese peritali
occorrenti, il valore venale presumibile del fondo n. __________ RFD di
__________ sarà definitivamente determinato in Fr. 900'000.--.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:_______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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