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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00052
Data decisione, Autorità: 25.04.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00052
Lugano 25 aprile 1996 /FC/mb/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15 aprile 1996
viste le osservazioni 19 aprile 1996 dell’UE di Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ ha chiesto l'8 marzo 1996 l'emissione di un PE contro __________ e __________, entrambi domiciliati in __________
che con provvedimento 11 marzo 1996 l'UE di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione, atteso che "non è possibile iniziare una procedura in via ordinaria contro debitori domiciliati all'estero";
che il 12 marzo 1996 __________ ha precisato che "die Adresse im Tessin ist: __________ e __________, app. __________ ";
che il 14 marzo 1996 l'UE di Lugano ha reso noto al reclamante che non è possibile procedere contro "i signori __________ che hanno a __________ soltanto una dimora per vacanze";
che con reclamo 15/18 aprile 1996 __________ ha chiesto che venga emesso il chiesto precetto esecutivo contro __________ e __________ __________ per Fr. 371'680.-- oltre accessori, atteso che:
"l'autorità giudiziaria è nel luogo dove si trova l'oggetto, quindi __________ " (cfr. atto di compravendita e sentenza TA);
"si tratta sempre dello stesso oggetto, la pretesa del resto del prezzo di compera e delle spese di trasformazione e di ampliamento";
che l'atto di compravendita 2 febbraio 1979 indica __________ (__________) quale domicilio di __________ e __________, cittadini __________;
che la sentenza 18/20 settembre 1995 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello indica __________ (__________) quale domicilio dei debitori;
che con osservazioni 19 aprile 1996 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che:
l'11 marzo 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione "in quanto i debitori sono domiciliati all'estero";
l'unica possibilità di fondare il foro esecutivo svizzero è "la via del sequestro", atteso che "i due debitori sono intestatari di beni immobili a __________ ";
che al reclamante __________ è noto già dal provvedimento 11 marzo 1996 dell'UE di Lugano, confermato con il successivo atto 14 marzo 1996 privo di portata propria, che non è dato il foro esecutivo ex art. 46 cpv.1 LEF;
che per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio;
che per ammissione del reclamante entrambi gli escussi sono domiciliati in __________ (cfr. domanda di esecuzione);
che irrilevante è il fatto che __________ e __________ siano comproprietari di un fondo a __________
che __________ confonde le nozioni di foro giudiziario (dato nella vertenza che ha portato alla sentenza 18/20 settembre 1995 del TA) e di foro esecutivo (che nel caso di specie non si realizza, i debitori essendo domiciliati in __________ e non tornando applicabile alcun foro speciale);
che il solo riferimento al locus rei sitae è inidoneo, senza il supporto di un sequestro, a fondare la competenza esecutiva ratione loci;
che il reclamo deve pertanto essere respinto;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 15/18 aprile 1996 di __________ -__________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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