AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1996.00057
Data decisione, Autorità: 10.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00057
Lugano 10 giugno 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 2 maggio 1996 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
in materia di avviso d'incanto;
viste le osservazioni 20 maggio 1996 di __________ e 29 maggio 1996 dell'__________ __________
richiamato il decreto presidenziale 3 maggio 1996 di non concessione dell'effetto sospensivo;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con esecuzione n.__________ dell'__________ __________ __________ __________ procede contro __________ per Fr. 101'212.70 oltre accessori;
che al precetto esecutivo, intimato il 7 dicembre 1992, __________ ha interposto tempestiva opposizione;
che con sentenza 17 febbraio 1993, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza 15 dicembre 1992 di __________ e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione per Fr. 100'083.-- oltre accessori;
che il 30 aprile 1993 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che il 7 maggio 1993 è stato pignorato e preso in custodia dall'Ufficio esecuzione "fino a concorrenza dell'importo dedotto in esecuzione" un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23, all'ordine di __________, con __________, __________ __________ quale debitore, in scadenza il 30 settembre 1993;
che il 6 settembre 1993 __________ ha chiesto all'__________ __________ __________ di procedere all'incasso del vaglia cambiario pignorato;
che il 9 settembre 1993 l'Ufficio esecuzione ha chiesto alla creditrice un anticipo di Fr. 5'000.--, importo poi versato, incaricando nel contempo __________, Succursale di __________, dell'incasso in __________
che il 24 settembre 1993 l'__________ ha chiesto a __________ "un ulteriore anticipo spese di Fr. 5'000.--, dopo quello già pervenutoci dal creditore procedente" che non intende "sopportare costi che vadano oltre l'espletamento minimo della procedura d'incasso";
che il 28 settembre 1993 il patrocinatore di __________ ha reso noto all'__________ la disponibilità dell'escusso di versare al massimo Fr. 2'000.-- quale "partecipazione alle spese";
che il 15 ottobre 1993 __________ ha comunicato all'__________ che il vaglia cambiario è stato ritornato al corrispondente italiano "impagato e protestato (cfr. fax di conferma __________ 20 ottobre 1993);
che con "avviso di pignoramento (completamento)" 18 ottobre 1993 l'__________ di __________ ha reso noto all'escusso che il 22 ottobre 1993 si sarebbe proceduto al pignoramento per Fr. 105'935.70 oltre accessori;
che con tempestivo reclamo 20 ottobre 1993 (inc. __________) __________ ha chiesto l'annullamento del "provvedimento di completamento di pignoramento 18 ottobre 1993", ritenuto che:
l'art. 110 cpv.1 LEF (Ergänzungspfändung) non è applicabile in mancanza di creditori partecipanti nello stesso gruppo;
l'art. 145 LEF (Nachpfändung) presuppone che sia già avvenuta la realizzazione dei beni pignorati;
il vaglia cambiario supera di gran lunga il credito in esecuzione;
che con decreto presidenziale 21 ottobre 1993 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
che il 29 ottobre 1993 l'__________ ha reso noto a __________ che __________ ha trasmesso all'__________ "la propria nota spese di Fr. 9'104.10", invitando il debitore a voler versare Fr. 4'104.10 a saldo delle spese __________ per il fatto che "riteniamo assodato che tale onere aggiuntivo di Fr. 4'104.10 debba essere posto subito a carico dell'escusso, avendo per conseguenza una ripartizione sensata di circa il 50% tra gli interessati e non accollata invece interamente al creditore";
che con osservazioni 2 novembre 1993 __________ ha chiesto la revoca del gravame, atteso che il debitore cambiario si è dichiarato non disposto a onorare il vaglia nel termine fissato e di conseguenza "di fronte a questa chiara e concludente manifestazione di volontà l'__________ non poteva (e non può) che procedere a un pignoramento complementare", non potendosi pretendere dal creditore attese di anni per accertare che la realizzazione del bene pignorato non ha permesso di coprire l'ammontare del credito;
che il 4 novembre 1993 il patrocinatore di __________ ha ribadito la disponibilità dell'escusso di versare "un contributo volontario al massimo di Fr. 2'000.--, ritenuto comunque che per l'art. 68 LEF le spese di esecuzione devono essere anticipate per intero dal creditore procedente";
che con provvedimento 10 novembre 1993 l'__________ di __________ ha fissato a __________ un termine di cinque giorni per versare il secondo anticipo di Fr. 4'104.10, con comminatoria di caducità della procedura di realizzazione;
che con tempestivo reclamo 15 novembre 1993 (inc. __________ __________ ha chiesto l'annullamento della diffida di anticipazione delle spese, ritenuto che:
le spese in Fr. 9'104.10 "non rientrano fra quelle esecutive ex art. 68 LEF";
"non spetta al creditore sopportare le spese del legale estero che sembra essere stato incaricato (senza il suo consenso) della riscossione della somma in via di esecuzione cambiaria in __________ ";
che il 24 febbraio 1994 il patrocinatore di __________ ha chiesto di tenere in sospeso le procedure "a seguito di accordi intervenuti con la parte creditrice", atteso che "le trattative attualmente in corso potrebbero in effetti permettere di risolvere definitivamente la vertenza sotto tutti i punti di vista";
che con sentenza 1/11 marzo 1996 (inc. __________ e ) questa Camera ha accolto i due reclami, annullando i provvedimenti 18 ottobre 1993 e 10 novembre 1993 dell' di __________, atteso che:
l'istituto del pignoramento completivo (Ergänzungspfändung, ergänzende Pfändung) ex art. 110 cpv.1 LEF permette la completazione d'ufficio del pignoramento ma solo durante o immediatamente dopo il decorso del termine di partecipazione (DTF 114 III 101 cons.1c e 83 III 134 i.f.);
un pignoramento successivo (= Nachpfändung) ex LEF 145 ha luogo d'ufficio quando la somma ricavata non basta a coprire l'ammontare dei crediti e presuppone quindi che la realizzazione degli oggetti pignorati abbia già avuto luogo (DTF 114 III 101 cons.1c, 83 III 135, 70 III 46 e 63 III 145);
che il pignoramento successivo, a differenza di quello completivo, non pregiudica i diritti che derivano dai pignoramenti che nel frattempo possono aver avuto luogo (DTF 114 III 101 cons.1d);
nel caso di specie è esclusa l'applicazione del pignoramento completivo, mancando l'ipotesi di partecipazione, né può darsi pignoramento successivo perché la realizzazione dell'effetto cambiario non ha ancora avuto luogo;
che al cons.5 della sentenza citata è stato indicato a futura memoria l'ulteriore percorso procedurale;
che __________ ha chiesto il 26 aprile 1996 la vendita;
che i crediti - tra cui rientra la pretesa creditoria di diritto cambiario sottesa al vaglia cambiario - sono venduti dall'organo d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di un mese dalla domanda di vendita (art. 122 cpv.1 LEF);
che le modalità di realizzazione sono quelle classiche della vendita ai pubblici incanti ex art. 125 LEF, secondo il principio della monetizzazione del credito pignorato (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I , Zurigo 1984, §30 n.22 p.426);
che con provvedimento 26 aprile 1996 l'__________ di __________ ha fissato l'incanto erroneamente per il 16 maggio 1996 (giorno festivo), rifissandolo poi per l'11 giugno 1996;
che con tempestivo reclamo 2 maggio 1996 __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento di vendita all'incanto, atteso che:
il pignoramento è stato eseguito il 7 maggio 1993;
ex art. 116 cpv.1 LEF il creditore può chiedere la vendita dei mobili e dei crediti pignorati al più tardi entro un anno dall'esecuzione del pignoramento;
questo termine rimane sospeso ex lege unicamente in caso di liti concernenti pretese di terzi sui beni pignorati ex 107 LEF e in caso di pignoramento provvisorio ex art. 118 LEF;
né l'inoltro di un reclamo contro il pignoramento né contro una successiva decisione di completamento di pignoramento comportano una interruzione del termine massimo di un anno per la presentazione della domanda di vendita (cfr. Jaeger, n.6 ad art. 116);
irrilevante è stata la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo 20 ottobre 1993 di __________;
la domanda di vendita è tardiva;
che per costante giurisprudenza, il reclamo serve solo al conseguimento di un fine pratico di procedura - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento, ritenuto che la legittimazione processuale è data ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT I-1996 p.21, n. 3.1.6. lett.a);
che il presupposto dell'interesse pratico e attuale ad opporsi alla realizzazione della cartavalore pignorata è nel caso di specie carente, atteso che l'escusso __________ si era persino dichiarato disposto ad anticipare in parte le spese per l'incasso in Italia dell'effetto (cfr. lettera 4 novembre 1993 del suo patrocinatore all'__________ di __________: "ribadisco la disponibilità del sig. __________ a versare un contributo volontario di al massimo Fr. 2'000.--, ritenuto comunque che a norma di legge le spese di esecuzione devono essere anticipate per intero dal creditore procedente, non certamente dal debitore stesso");
che infatti la realizzazione dell'effetto è suscettibile di ridurre l'importo in esecuzione, migliorando la posizione debitoria dell'escusso e diminuendo in termini quantitativi l'esigenza di ricorrere a pignoramenti successivi, donde l'assenza di gravamen;
che in via abbondanziale, a prescindere dall'irricevibilità del gravame, il reclamo sarebbe comunque da respingere, atteso che non si realizza la perenzione del diritto di chiedere la vendita;
che infatti il PE dedotto in esecuzione è stato notificato il 7 dicembre 1992 e __________ ha chiesto con istanza 15 dicembre 1992 il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che con sentenza pretorile 17 febbraio 1993 l'opposizione è stata rigettata per Fr. 100'083.-- oltre accessori;
che il 30 aprile 1993 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che il 7 maggio 1993 è stato pignorato e preso in custodia dall'Ufficio esecuzione un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23, all'ordine di __________, con __________, __________ quale debitore, in scadenza il 30 settembre 1993;
che il 6 settembre 1993 __________ ha chiesto all'__________ di __________ di realizzare il vaglia cambiario pignorato;
che il 9 settembre 1993 __________ ha chiesto alla creditrice un anticipo di Fr. 5'000.--, importo poi versato, dando inizio alla procedura poi sfociata nel giudizio 1/11 marzo 1996 di questa Camera;
che il 24 settembre 1993 l'__________ ha chiesto a __________ "un ulteriore anticipo spese di Fr. 5'000.--, dopo quello già pervenutoci dal creditore procedente" che non intende "sopportare costi che vadano oltre l'espletamento minimo della procedura d'incasso";
che il 28 settembre 1993 il patrocinatore di __________ ha reso noto all'__________ la disponibilità dell'escusso di versare al massimo Fr. 2'000.-- quale "partecipazione alle spese";
che il 15 ottobre 1993 __________ ha comunicato all'__________ che il vaglia cambiario è stato ritornato al corrispondente italiano "impagato e protestato (cfr. fax di conferma __________ 20 ottobre 1993);
che con "avviso di pignoramento (completamento)" 18 ottobre 1993 l'__________ di __________ ha reso noto all'escusso che il 22 ottobre 1993 si sarebbe proceduto al pignoramento per Fr. 105'935.70 oltre accessori;
che con reclamo 20 ottobre 1993 l'escusso aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di completamento di pignoramento 18 ottobre 1993;
che con decreto presidenziale 21 ottobre 1993 al reclamo era stato concesso effetto sospensivo;
che, se è vero che il reclamo contro il pignoramento non interrompe ope legis il decorso dei termini (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.6 ad art. 116 LEF, p.389), è anche vero che l'esecuzione può essere sospesa se l'Autorità di vigilanza conferisce - come nel caso di specie - effetto sospensivo ex art. 36 LEF al gravame (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 131, lett.a);
che pertanto nihil obstat a che si proceda alla realizzazione ai pubblici incanti;
che in via ancor più abbondanziale non si può non censurare, come a giusta ragione prospettato da __________ l'attitudine costitutiva di abuso di diritto (sulla nozione nel diritto esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p. 297 ss.) evidenziata da __________ nell'accettare che la procedura si dilungasse in termini procedurali inusuali nel suo stesso interesse, atteso che il tentativo di incasso in Italia della cartavalore è stato favorito dalla volontà non solo di parte creditrice ma anche dello stesso escusso che in parte ne ha anticipato le spese;
che la procedura è poi rimasta sospesa anche di fatto - dopo che con decreto presidenziale 21 ottobre 1993 al reclamo era stato concesso effetto sospensivo ex art. 36 LEF - nel periodo tra il 24 febbraio 1994 e il 5/6 febbraio 1996 in connessione allo scritto 24 febbraio 1994 del patrocinatore di __________ che ha chiesto di tenere in sospeso le procedure "a seguito di accordi intervenuti con la parte creditrice", ritenuto che "le trattative attualmente in corso potrebbero in effetti permettere di risolvere definitivamente la vertenza sotto tutti i punti di vista";
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 88 e 116 LEF,
PRONUNCIA
Il reclamo 2 maggio 1996 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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