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Numero d'incarto:
15.1996.00057
Data decisione, Autorità:
10.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00057
Lugano
10 giugno 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 2 maggio 1996 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell'esecuzione n.
__________ promossa contro il reclamante da
in materia di avviso d'incanto;
viste le osservazioni 20 maggio 1996 di __________ e
29 maggio 1996 dell'__________ __________
richiamato il decreto presidenziale 3 maggio 1996 di
non concessione dell'effetto sospensivo;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
con esecuzione n.__________ dell'__________ __________ __________ __________
procede contro __________ per Fr. 101'212.70 oltre accessori;
che
al precetto esecutivo, intimato il 7 dicembre 1992, __________ ha interposto tempestiva
opposizione;
che
con sentenza 17 febbraio 1993, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto
di Lugano ha accolto l'istanza 15 dicembre 1992 di __________ e ha rigettato in
via provvisoria l'opposizione per Fr. 100'083.-- oltre accessori;
che
il 30 aprile 1993 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che
il 7 maggio 1993 è stato pignorato e preso in custodia dall'Ufficio esecuzione
"fino a concorrenza dell'importo dedotto in esecuzione" un vaglia
cambiario di Fr. 504'615.23, all'ordine di __________, con __________,
__________ __________ quale debitore, in scadenza il 30 settembre 1993;
che
il 6 settembre 1993 __________ ha chiesto all'__________ __________ __________
di procedere all'incasso del vaglia cambiario pignorato;
che
il 9 settembre 1993 l'Ufficio esecuzione ha chiesto alla creditrice un anticipo
di Fr. 5'000.--, importo poi versato, incaricando nel contempo __________,
Succursale di __________, dell'incasso in __________
che
il 24 settembre 1993 l'__________ ha chiesto a __________ "un ulteriore
anticipo spese di Fr. 5'000.--, dopo quello già pervenutoci dal creditore
procedente" che non intende "sopportare costi che vadano oltre
l'espletamento minimo della procedura d'incasso";
che
il 28 settembre 1993 il patrocinatore di __________ ha reso noto all'__________
la disponibilità dell'escusso di versare al massimo Fr. 2'000.-- quale
"partecipazione alle spese";
che
il 15 ottobre 1993 __________ ha comunicato all'__________ che il vaglia
cambiario è stato ritornato al corrispondente italiano "impagato e
protestato (cfr. fax di conferma __________ 20 ottobre 1993);
che
con "avviso di pignoramento (completamento)" 18 ottobre 1993 l'__________
di __________ ha reso noto all'escusso che il 22 ottobre 1993 si sarebbe
proceduto al pignoramento per Fr. 105'935.70 oltre accessori;
che
con tempestivo reclamo 20 ottobre 1993 (inc. __________) __________ ha chiesto
l'annullamento del "provvedimento di completamento di pignoramento 18
ottobre 1993", ritenuto che:
-
l'art.
110 cpv.1 LEF (Ergänzungspfändung) non è applicabile in mancanza di creditori
partecipanti nello stesso gruppo;
-
l'art.
145 LEF (Nachpfändung) presuppone che sia già avvenuta la realizzazione dei
beni pignorati;
-
il
vaglia cambiario supera di gran lunga il credito in esecuzione;
che
con decreto presidenziale 21 ottobre 1993 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
che
il 29 ottobre 1993 l'__________ ha reso noto a __________ che __________ ha
trasmesso all'__________ "la propria nota spese di Fr. 9'104.10",
invitando il debitore a voler versare Fr. 4'104.10 a saldo delle spese
__________ per il fatto che "riteniamo assodato che tale onere aggiuntivo
di Fr. 4'104.10 debba essere posto subito a carico dell'escusso, avendo per
conseguenza una ripartizione sensata di circa il 50% tra gli interessati e non
accollata invece interamente al creditore";
che
con osservazioni 2 novembre 1993 __________ ha chiesto la revoca del gravame,
atteso che il debitore cambiario si è dichiarato non disposto a onorare il
vaglia nel termine fissato e di conseguenza "di fronte a questa chiara e
concludente manifestazione di volontà l'__________ non poteva (e non può) che
procedere a un pignoramento complementare", non potendosi pretendere dal
creditore attese di anni per accertare che la realizzazione del bene pignorato
non ha permesso di coprire l'ammontare del credito;
che
il 4 novembre 1993 il patrocinatore di __________ ha ribadito la disponibilità
dell'escusso di versare "un contributo volontario al massimo di Fr.
2'000.--, ritenuto comunque che per l'art. 68 LEF le spese di esecuzione devono
essere anticipate per intero dal creditore procedente";
che
con provvedimento 10 novembre 1993 l'__________ di __________ ha fissato a
__________ un termine di cinque giorni per versare il secondo anticipo di Fr.
4'104.10, con comminatoria di caducità della procedura di realizzazione;
che
con tempestivo reclamo 15 novembre 1993 (inc. __________ __________ ha chiesto
l'annullamento della diffida di anticipazione delle spese, ritenuto che:
-
le
spese in Fr. 9'104.10 "non rientrano fra quelle esecutive ex art.
68 LEF";
-
"non
spetta al creditore sopportare le spese del legale estero che sembra
essere stato incaricato (senza il suo consenso) della riscossione della
somma in via di esecuzione cambiaria in
__________ ";
che
il 24 febbraio 1994 il patrocinatore di __________ ha chiesto di tenere in
sospeso le procedure "a seguito di accordi intervenuti con la parte
creditrice", atteso che "le trattative attualmente in corso potrebbero
in effetti permettere di risolvere definitivamente la vertenza sotto tutti i
punti di vista";
che
con sentenza 1/11 marzo 1996 (inc. __________ e ) questa Camera ha
accolto i due reclami, annullando i provvedimenti 18 ottobre 1993 e 10 novembre
1993 dell' di __________, atteso che:
-
l'istituto
del pignoramento completivo (Ergänzungspfändung, ergänzende Pfändung) ex art.
110 cpv.1 LEF permette la completazione d'ufficio del pignoramento ma solo
durante o immediatamente dopo il decorso del termine di
partecipazione (DTF 114 III 101 cons.1c e 83 III 134 i.f.);
-
un
pignoramento successivo (= Nachpfändung) ex LEF 145 ha luogo d'ufficio quando
la somma ricavata non basta a coprire l'ammontare dei crediti e
presuppone quindi che la realizzazione
degli oggetti pignorati abbia già avuto luogo (DTF 114 III 101 cons.1c, 83
III 135, 70 III 46 e 63 III 145);
-
che
il pignoramento successivo, a differenza di quello completivo, non pregiudica
i diritti che derivano dai pignoramenti che nel frattempo
possono aver avuto luogo (DTF 114 III 101
cons.1d);
-
nel
caso di specie è esclusa l'applicazione del pignoramento completivo,
mancando l'ipotesi di partecipazione, né può darsi pignoramento successivo
perché la realizzazione dell'effetto
cambiario non ha ancora avuto luogo;
che
al cons.5 della sentenza citata è stato indicato a futura memoria l'ulteriore
percorso procedurale;
che
__________ ha chiesto il 26 aprile 1996 la vendita;
che
i crediti - tra cui rientra la pretesa creditoria di diritto cambiario sottesa
al vaglia cambiario - sono venduti dall'organo d'esecuzione non prima di dieci
giorni né più tardi di un mese dalla domanda di vendita (art. 122 cpv.1 LEF);
che
le modalità di realizzazione sono quelle classiche della vendita ai pubblici
incanti ex art. 125 LEF, secondo il principio della monetizzazione del credito
pignorato (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
vol. I , Zurigo 1984, §30 n.22 p.426);
che
con provvedimento 26 aprile 1996 l'__________ di __________ ha fissato
l'incanto erroneamente per il 16 maggio 1996 (giorno festivo), rifissandolo poi
per l'11 giugno 1996;
che
con tempestivo reclamo 2 maggio 1996 __________ ha chiesto l'annullamento del
provvedimento di vendita all'incanto, atteso che:
-
il
pignoramento è stato eseguito il 7 maggio 1993;
-
ex
art. 116 cpv.1 LEF il creditore può chiedere la vendita dei mobili e dei
crediti pignorati al più tardi entro un anno dall'esecuzione
del pignoramento;
-
questo
termine rimane sospeso ex lege unicamente in caso di liti concernenti pretese
di terzi sui beni pignorati ex 107 LEF e in caso di pignoramento
provvisorio ex art. 118 LEF;
-
né
l'inoltro di un reclamo contro il pignoramento né contro una successiva
decisione di completamento di pignoramento comportano una interruzione del
termine massimo di un anno per la presentazione
della domanda di vendita (cfr. Jaeger, n.6
ad art. 116);
-
irrilevante
è stata la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo 20 ottobre 1993
di __________;
-
la
domanda di vendita è tardiva;
che
per costante giurisprudenza, il reclamo serve solo al conseguimento di un fine
pratico di procedura - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice
constatazione di un errato comportamento, ritenuto che la legittimazione
processuale è data ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente
protetti da una misura dell'organo d'esecuzione, costitutiva almeno di
pregiudizio di fatto attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge
sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima
pubblicazione in RDAT I-1996 p.21, n. 3.1.6. lett.a);
che
il presupposto dell'interesse pratico e attuale ad opporsi alla realizzazione
della cartavalore pignorata è nel caso di specie carente, atteso che l'escusso
__________ si era persino dichiarato disposto ad anticipare in parte le spese
per l'incasso in Italia dell'effetto (cfr. lettera 4 novembre 1993 del suo
patrocinatore all'__________ di __________: "ribadisco la disponibilità
del sig. __________ a versare un contributo volontario di al massimo Fr.
2'000.--, ritenuto comunque che a norma di legge le spese di esecuzione devono
essere anticipate per intero dal creditore procedente, non certamente dal debitore
stesso");
che
infatti la realizzazione dell'effetto è suscettibile di ridurre l'importo in
esecuzione, migliorando la posizione debitoria dell'escusso e diminuendo in
termini quantitativi l'esigenza di ricorrere a pignoramenti successivi, donde
l'assenza di gravamen;
che
in via abbondanziale, a prescindere dall'irricevibilità del gravame, il reclamo
sarebbe comunque da respingere, atteso che non si realizza la perenzione del
diritto di chiedere la vendita;
che
infatti il PE dedotto in esecuzione è stato notificato il 7 dicembre 1992 e
__________ ha chiesto con istanza 15 dicembre 1992 il rigetto provvisorio
dell'opposizione;
che
con sentenza pretorile 17 febbraio 1993 l'opposizione è stata rigettata per Fr.
100'083.-- oltre accessori;
che
il 30 aprile 1993 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che
il 7 maggio 1993 è stato pignorato e preso in custodia dall'Ufficio esecuzione
un vaglia cambiario di Fr. 504'615.23, all'ordine di __________, con
__________, __________ quale debitore, in scadenza il 30 settembre 1993;
che
il 6 settembre 1993 __________ ha chiesto all'__________ di __________ di
realizzare il vaglia cambiario pignorato;
che
il 9 settembre 1993 __________ ha chiesto alla creditrice un anticipo di Fr. 5'000.--,
importo poi versato, dando inizio alla procedura poi sfociata nel giudizio 1/11
marzo 1996 di questa Camera;
che
il 24 settembre 1993 l'__________ ha chiesto a __________ "un ulteriore
anticipo spese di Fr. 5'000.--, dopo quello già pervenutoci dal creditore
procedente" che non intende "sopportare costi che vadano oltre
l'espletamento minimo della procedura d'incasso";
che
il 28 settembre 1993 il patrocinatore di __________ ha reso noto all'__________
la disponibilità dell'escusso di versare al massimo Fr. 2'000.-- quale
"partecipazione alle spese";
che
il 15 ottobre 1993 __________ ha comunicato all'__________ che il vaglia
cambiario è stato ritornato al corrispondente italiano "impagato e
protestato (cfr. fax di conferma __________ 20 ottobre 1993);
che
con "avviso di pignoramento (completamento)" 18 ottobre 1993 l'__________
di __________ ha reso noto all'escusso che il 22 ottobre 1993 si sarebbe
proceduto al pignoramento per Fr. 105'935.70 oltre accessori;
che
con reclamo 20 ottobre 1993 l'escusso aveva chiesto l'annullamento del
provvedimento di completamento di pignoramento 18 ottobre 1993;
che
con decreto presidenziale 21 ottobre 1993 al reclamo era stato concesso effetto
sospensivo;
che,
se è vero che il reclamo contro il pignoramento non interrompe ope legis il
decorso dei termini (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.6 ad art. 116 LEF, p.389), è anche vero che
l'esecuzione può essere sospesa se l'Autorità di vigilanza conferisce - come
nel caso di specie - effetto sospensivo ex art. 36 LEF al gravame (Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 131, lett.a);
che
pertanto nihil obstat a che si proceda alla realizzazione ai pubblici incanti;
che
in via ancor più abbondanziale non si può non censurare, come a giusta ragione
prospettato da __________ l'attitudine costitutiva di abuso di diritto (sulla
nozione nel diritto esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto
esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p. 297 ss.) evidenziata
da __________ nell'accettare che la procedura si dilungasse in termini
procedurali inusuali nel suo stesso interesse, atteso che il tentativo di
incasso in Italia della cartavalore è stato favorito dalla volontà non solo di
parte creditrice ma anche dello stesso escusso che in parte ne ha anticipato le
spese;
che
la procedura è poi rimasta sospesa anche di fatto - dopo che con decreto
presidenziale 21 ottobre 1993 al reclamo era stato concesso effetto sospensivo
ex art. 36 LEF - nel periodo tra il 24 febbraio 1994 e il 5/6 febbraio 1996 in
connessione allo scritto 24 febbraio 1994 del patrocinatore di __________ che
ha chiesto di tenere in sospeso le procedure "a seguito di accordi
intervenuti con la parte creditrice", ritenuto che "le trattative
attualmente in corso potrebbero in effetti permettere di risolvere
definitivamente la vertenza sotto tutti i punti di vista";
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17, 88 e 116 LEF,
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 2 maggio 1996 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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