AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00069
Data decisione, Autorità: 08.08.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00069
Lugano 8 agosto 1996/C/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 17 aprile 1996 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato contro il reclamante il 2 aprile 1996 dal Pretore di Bellinzona su istanza di
patr. dall’avv. __________
in tema di revoca del provvedimento di esecuzione del sequestro;
viste le osservazioni:
29 aprile 1996 della __________
21 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
vista la replica 4 giugno 1996 di __________ e le dupliche
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 2 aprile 1996 (sequestro n. __________) il Pretore di Bellinzona, su istanza della __________, ha sequestrato fino a concorrenza del credito di Fr. 399’161.85 presso __________ tutti gli “oggetti di proprietà del debitore” e inoltre le seguenti autovetture: __________, __________.
B. Il 3 aprile 1996 l’UEF di Bellinzona alla presenza del debitore ha eseguito il sequestro delle seguenti autovetture__________ (n. 1), __________ (n. 2), __________ (n. 3), __________ (n. 4), __________ (n. 5), __________ (n. 6), __________ (n. 7), __________ (n. 8), __________ (n. 9), __________ (n. 10), __________ (n. 11). L’ufficio ha inoltre sequestrato presso l’__________ un computer e stampante, un fax, due scrivanie e due sedie, due macchine per scrivere, tre armadi in metallo, una macchina per caffè, due cassette in metallo, una fotocopiatrice, una scrivania, un computer e stampante, due tavoli rotondi e quattro sedie, uno scaffale bianco a tre ripiani, uno stereo e due altoparlanti, una bicicletta.
Il 12 aprile 1996 l’UEF di Bellinzona ha intimato alle parti il verbale del sequestro.
C. Con tempestivo reclamo 17 aprile 1996 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, che le automobili e l’arredamento dell’ufficio figuranti nel verbale di sequestro del 3 aprile 1996 siano dichiarati impignorabili, atteso che:
le autovetture __________ (n. 4), __________ (n. 5), __________ (n. 6), __________ (n. 7) “erano di proprietà della ditta __________ che le aveva lasciate in consegna per la vendita presso il debitore”;
le autovetture __________ (n. 1) e __________ (n. 2) sono state vendute prima del sequestro;
l’autovettura Peugeot 106 (n. 10) è stata venduta il 19 marzo 1996;
le autovetture __________ (n. 3), __________ ( n. 8) e __________ (n. 11) “sono state comperate per conto dei genitori del signor __________, che ne hanno finanziato l’acquisto”;
la vettura __________ (n. 9) “era già comperata dal signor __________, e quindi è di proprietà dello stesso”;
”dal certificato dell’Ufficio dello stato civile del Comune di __________ risulta che __________ è domiciliato in quel Comune dal 1. giugno 1992”;
”il precetto esecutivo della __________ del 2 giugno 1993 è stato intimato il 7 giugno 1993, per cui lo stesso deve essere annullato per incompetenza dell’UE di __________. Di conseguenza devono essere annullati tutti gli atti esecutivi successivi, ivi compreso l’attestato di carenza beni”.
D. Con osservazioni 29 aprile 1996 la __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di irricevibilità del gravame, subordinatamente la sua reiezione, e il dissequestro delle autovetture da n. 4 a n. 7 del verbale di sequestro.
A mente della creditrice il reclamo è irricevibile perché la questione a sapere se le autovetture sequestrate appartengono a terzi non può essere risolta nella procedura di reclamo ma va regolata in via giudiziaria”.
L’osservante rileva che quando ha saputo che le autovetture __________ (n. 4), __________ (n. 5), __________ (n. 6), __________ (n. 7) sono state acquistate dalla __________, ha chiesto il loro dissequestro, avvenuto il 16 aprile 1996.
contesta le rivendicazioni fatte dal debitore a favore dei genitori perché “al momento del sequestro il debitore ha indicato di proprietà della moglie tutte le autovetture in oggetto”. Inoltre “il 31 gennaio 1996 __________ aveva espressamente dichiarato che le autovetture __________, __________, __________, __________ erano di sua esclusiva proprietà e libere da aggravi”. A titolo abbondanziale l’osservante rileva che “la documentazione agli atti non fa stato di rapporti giuridici opponibili alla creditrice“, atteso che “il doc. C è un documento allestito dal debitore e quindi assolutamente ininfluente ai fini della vertenza”.
Per la creditrice “la nullità di un atto di carenza beni rilasciato da un ufficio incompetente va sollevata nell’ambito della procedura che ha portato al rilascio dell’attestato di carenza beni e non in una procedura susseguente”.
E. Con osservazioni 21 maggio 1996 l’UEF di Bellinzona ha chiesto che il gravame venga respinto e che gli venga ordinato di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 107-109 LEF rilevando che il 16 aprile 1996, con il consenso della creditrice, ha dissequestrato a favore della __________ le vetture da n. 4 a n. 7.
L’ufficio evidenzia che al momento del sequestro l’escusso non ha rivendicato a nome di terzi gli oggetti sequestrati e solo il “9 aprile 1996 la signora __________ (moglie dell’escusso) ha dichiarato presso l’UEF di essere la proprietaria di tutte le 11 vetture sequestrate”. Avendo la creditrice contestato la rivendicazione, l’UEF ha assegnato alla rivendicante un termine di dieci giorni per far valere davanti all’autorità giudiziaria competente la propria pretesa. Tale termine, per quanto risulta all’ufficio, è trascorso infruttuosamente.
A mente dell’Ufficio l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo. In concreto l’UEF non può determinarsi sull’effettiva appartenenza degli oggetti sequestrati cosicché il reclamo deve essere respinto.
L’ufficio rileva che, nell’ipotesi il reclamo venisse respinto, avvierà la procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.
F. Della replica 4 giugno 1996 del reclamante e delle dupliche
Considerato
in diritto:
In via preliminare va evidenziato che oggetto del contendere è rimasta la questione a sapere se possono essere sequestrate le autovetture da n. 1 a n. 3 e da n. 8 a n. 11 e i mobili da n. 12 a n. 25 del verbale di sequestro, atteso che con il consenso della creditrice il 16 aprile 1996 l’UEF di Bellinzona ha dissequestrato le quattro autovetture da n. 4 a n. 7 del verbale di sequestro, perché riconosciute di proprietà della __________.
__________ ha postulato la declaratoria di nullità dell’esecuzione del sequestro sostanzialmente perché l’attestato di carenza beni del 3 gennaio 1996 dell’UE di __________, emesso nell’esecuzione n. __________ e indicato dal Pretore quale titolo di credito e causa del sequestro nel decreto del 2 aprile 1996, sarebbe nullo, atteso che l’esecuzione n. __________ è stata promossa a __________ il 2 giugno 1993 quando egli era già domiciliato a __________. Inoltre il reclamante assevera che tutte le autovetture sequestrate apparterrebbero a terzi.
La via del reclamo è data contro l’esecuzione del sequestro ad opera dell’organo d’esecuzione (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 51 m. 62; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 385).
Il creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 LEF.
a) Se il pretore concede per errore un sequestro benché ne manchino gli essentialia, l’UEF deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del pretore, atteso che non gli è assolutamente possibile verificare le condizioni materiali del sequestro (salvo casi limite dove il principio dell’economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza).
b) L’UEF deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, atteso che carenze o formulazioni insufficienti trarranno seco la non prosecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384-385).
a) i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 m. 45; Hans Ulrich Walder-Bohner, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, Zurigo 1982, p. 46 m. 93);
b) i beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
c) i beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
d) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6, 105 III 114 cons. 4 e 104 III 58-59 cons. 3; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
e) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1e; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
f) il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art. 2 cpv. 1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons. 4; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45).
La tesi del reclamante secondo cui l’attestato di carenza beni sul quale si fonda il sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF) sarebbe nullo non è incentrata su alcuna delle ipotesi di cui sopra ma è motivo di contestazione della causa del sequestro dinanzi al giudice del luogo del sequestro ex art. 279 cpv. 2 LEF. Ne consegue l’irricevibilità del reclamo contro il decreto di sequestro in quanto l’azione di revoca del sequestro ex art. 279 cpv. 2 LEF va promossa non alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza bensì davanti al giudice del luogo del sequestro.
La tesi del reclamante secondo cui le autovetture sequestrate appartengono a terzi è incentrata sull’ipotesi di cui sopra al punto 5d), nel senso che tutte le autovetture, per evidenza manifesta, non appartengono al debitore sequestrato ma ai propri genitori e a terzi.
La nozione di manifesta evidenza della proprietà di terzi sui beni sequestrati esige che sia di immediata comprensione, per l’organo d’esecuzione chiamato ad eseguire con celerità il decreto pretorile di sequestro, che i beni di cui si chiede che siano materialmente messi sotto sequestro non siano di proprietà del debitore sequestrato: ciò sarà il caso quando il creditore stesso indicherà siffatta circostanza (la cui portata giuridica sia sfuggita al Giudice del sequestro), come pure quando solo l’esecuzione permetterà di stabilire con immediata ed inconfutabile certezza tale elemento (ad. es.: se è chiesto il sequestro di un fondo -indicato di proprietà del sequestrante- ma in sede di esecuzione si constata che è iscritto a registro fondiario definitivo come proprietà di un terzo).
Nel caso di specie, ritenuta l’assenza di mezzi di prova oggettivi attestanti la proprietà di terzi sui beni sequestrati presso il debitore, all’autorità d’esecuzione (Ufficio d’esecuzione, rispettivamente Autorità di vigilanza), il cui potere di cognizione nella procedura di sequestro è sostanzialmente limitato agli aspetti formali, non è consentito di determinarsi sull’effettiva appartenenza delle autovetture sequestrate: in assenza di evidenza manifesta che i beni sequestrati appartengano esclusivamente a terzi, ciò che si verifica solitamente quando il creditore stesso gli attribuisce la proprietà in questione (DTF 112 III 56), il reclamo, in quanto ricevibile, va pertanto respinto.
Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che __________ rivendica per i genitori e per terzi l’esclusiva proprietà dei beni sequestrati, l’UEF di Bellinzona dovrà, come correttamente richiesto dall’organo d’esecuzione con osservazioni 21 maggio 1996, aprire la procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF, applicabili pure nei casi di sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF (DTF 107 III 39; Amonn, op. cit., § 51 m. 46; Gilliéron, op. cit., p. 386).
Il reclamo 17 aprile 1996 di __________, in quanto ricevibile, è pertanto respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), benché protestate dalla creditrice, perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 106-109, 271 cpv. 1 n. 5, 274 cpv. 2 e 279 cpv. 2 LEF; 2 cpv. 1 CC
pronuncia
1.1. L’UEF di Bellinzona procederà come agli art. 106-109 LEF.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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