AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00069
Data decisione, Autorità:
08.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00069
Lugano
8 agosto 1996/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 17 aprile 1996 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nella procedura dipendente
dal sequestro n. __________ decretato contro il reclamante il 2 aprile 1996 dal
Pretore di Bellinzona su istanza di
patr. dall’avv. __________
in tema di revoca del provvedimento di esecuzione del
sequestro;
viste le osservazioni:
vista la replica 4 giugno 1996 di __________ e le dupliche
- luglio 1996 della __________ e dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con decreto 2 aprile 1996 (sequestro n. __________) il
Pretore di Bellinzona, su istanza della __________, ha sequestrato fino a
concorrenza del credito di Fr. 399’161.85 presso __________ tutti gli “oggetti
di proprietà del debitore” e inoltre le seguenti autovetture: __________,
__________.
B. Il 3 aprile 1996 l’UEF di Bellinzona alla presenza del
debitore ha eseguito il sequestro delle seguenti autovetture__________ (n. 1),
__________ (n. 2), __________ (n. 3), __________ (n. 4), __________ (n. 5),
__________ (n. 6), __________ (n. 7), __________ (n. 8), __________ (n. 9),
__________ (n. 10), __________ (n. 11). L’ufficio ha inoltre sequestrato presso
l’__________ un computer e stampante, un fax, due scrivanie e due sedie, due
macchine per scrivere, tre armadi in metallo, una macchina per caffè, due
cassette in metallo, una fotocopiatrice, una scrivania, un computer e
stampante, due tavoli rotondi e quattro sedie, uno scaffale bianco a tre
ripiani, uno stereo e due altoparlanti, una bicicletta.
Il
12 aprile 1996 l’UEF di Bellinzona ha intimato alle parti il verbale del
sequestro.
C. Con tempestivo reclamo 17 aprile 1996 __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, che le automobili e
l’arredamento dell’ufficio figuranti nel verbale di sequestro del 3 aprile 1996
siano dichiarati impignorabili, atteso che:
-
le
autovetture __________ (n. 4), __________ (n. 5), __________ (n. 6), __________
(n. 7) “erano di proprietà della ditta __________ che le aveva lasciate in
consegna per la vendita presso il debitore”;
-
le
autovetture __________ (n. 1) e __________ (n. 2) sono state vendute prima del
sequestro;
-
l’autovettura
Peugeot 106 (n. 10) è stata venduta il 19 marzo 1996;
-
le
autovetture __________ (n. 3), __________ ( n. 8) e __________ (n. 11) “sono
state comperate per conto dei genitori del signor __________, che ne hanno
finanziato l’acquisto”;
-
la
vettura __________ (n. 9) “era già comperata dal signor __________, e quindi è
di proprietà dello stesso”;
-
”dal
certificato dell’Ufficio dello stato civile del Comune di __________ risulta
che __________ è domiciliato in quel Comune dal 1. giugno 1992”;
-
”il
precetto esecutivo della __________ del 2 giugno 1993 è stato intimato il 7
giugno 1993, per cui lo stesso deve essere annullato per incompetenza dell’UE
di __________. Di conseguenza devono essere annullati tutti gli atti esecutivi
successivi, ivi compreso l’attestato di carenza beni”.
D. Con osservazioni 29 aprile 1996 la __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di irricevibilità
del gravame, subordinatamente la sua reiezione, e il dissequestro delle
autovetture da n. 4 a n. 7 del verbale di sequestro.
A
mente della creditrice il reclamo è irricevibile perché la questione a sapere
se le autovetture sequestrate appartengono a terzi non può essere risolta nella
procedura di reclamo ma va regolata in via giudiziaria”.
L’osservante
rileva che quando ha saputo che le autovetture __________ (n. 4), __________
(n. 5), __________ (n. 6), __________ (n. 7) sono state acquistate dalla
__________, ha chiesto il loro dissequestro, avvenuto il 16 aprile 1996.
contesta le rivendicazioni fatte dal debitore a favore dei genitori perché “al
momento del sequestro il debitore ha indicato di proprietà della moglie tutte
le autovetture in oggetto”. Inoltre “il 31 gennaio 1996 __________ aveva
espressamente dichiarato che le autovetture __________, __________, __________,
__________ erano di sua esclusiva proprietà e libere da aggravi”. A titolo abbondanziale
l’osservante rileva che “la documentazione agli atti non fa stato di rapporti
giuridici opponibili alla creditrice“, atteso che “il doc. C è un documento allestito
dal debitore e quindi assolutamente ininfluente ai fini della vertenza”.
Per
la creditrice “la nullità di un atto di carenza beni rilasciato da un ufficio
incompetente va sollevata nell’ambito della procedura che ha portato al
rilascio dell’attestato di carenza beni e non in una procedura susseguente”.
E. Con osservazioni 21 maggio 1996 l’UEF di Bellinzona ha
chiesto che il gravame venga respinto e che gli venga ordinato di dare inizio
alla procedura di rivendicazione ex art. 107-109 LEF rilevando che il 16 aprile
1996, con il consenso della creditrice, ha dissequestrato a favore della
__________ le vetture da n. 4 a n. 7.
L’ufficio
evidenzia che al momento del sequestro l’escusso non ha rivendicato a nome di
terzi gli oggetti sequestrati e solo il “9 aprile 1996 la signora __________
(moglie dell’escusso) ha dichiarato presso l’UEF di essere la proprietaria di
tutte le 11 vetture sequestrate”. Avendo la creditrice contestato la rivendicazione,
l’UEF ha assegnato alla rivendicante un termine di dieci giorni per far valere
davanti all’autorità giudiziaria competente la propria pretesa. Tale termine,
per quanto risulta all’ufficio, è trascorso infruttuosamente.
A
mente dell’Ufficio l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di
sequestro quando i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per
evidenza manifesta, appartengono a un terzo. In concreto l’UEF non può
determinarsi sull’effettiva appartenenza degli oggetti sequestrati cosicché il
reclamo deve essere respinto.
L’ufficio
rileva che, nell’ipotesi il reclamo venisse respinto, avvierà la procedura di
rivendicazione ex art. 106-109 LEF.
F. Della replica 4 giugno 1996 del reclamante e delle dupliche
- luglio 1996 della creditrice e dell’UEF di Bellinzona si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
-
In via preliminare va evidenziato che oggetto del
contendere è rimasta la questione a sapere se possono essere sequestrate le
autovetture da n. 1 a n. 3 e da n. 8 a n. 11 e i mobili da n. 12 a n. 25 del
verbale di sequestro, atteso che con il consenso della creditrice il 16 aprile
1996 l’UEF di Bellinzona ha dissequestrato le quattro autovetture da n. 4 a n.
7 del verbale di sequestro, perché riconosciute di proprietà della __________.
-
__________ ha postulato la declaratoria di nullità
dell’esecuzione del sequestro sostanzialmente perché l’attestato di carenza
beni del 3 gennaio 1996 dell’UE di __________, emesso nell’esecuzione n.
__________ e indicato dal Pretore quale titolo di credito e causa del sequestro
nel decreto del 2 aprile 1996, sarebbe nullo, atteso che l’esecuzione n.
__________ è stata promossa a __________ il 2 giugno 1993 quando egli era già
domiciliato a __________. Inoltre il reclamante assevera che tutte le
autovetture sequestrate apparterrebbero a terzi.
-
La via del reclamo è data contro l’esecuzione del
sequestro ad opera dell’organo d’esecuzione (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 51 m. 62; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 385).
-
Il creditore sequestrante deve fornire all’autorità
del sequestro (pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare
oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 LEF.
a) Se il pretore concede per errore un sequestro benché
ne manchino gli essentialia, l’UEF deve comunque in principio eseguirlo: il suo
potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del pretore,
atteso che non gli è assolutamente possibile verificare le condizioni materiali
del sequestro (salvo casi limite dove il principio dell’economia processuale
prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi:
ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e
se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l’UEF deve rifiutare
l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17
LEF all’autorità di vigilanza).
b) L’UEF deve invece verificare la regolarità formale del
decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla
LEF, atteso che carenze o formulazioni insufficienti trarranno seco la non
prosecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile
1988 su reclamo A.F. cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384-385).
- E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro
quando:
a) i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF
107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn,
op. cit., § 51 m. 45; Hans Ulrich Walder-Bohner, Fragen der Arrestbewilligungspraxis,
Zurigo 1982, p. 46 m. 93);
b) i beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione
del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26
cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 m.
45);
c) i beni da sequestrare non esistono (DTF 107
III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn,
op. cit., § 51 m. 45);
d) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore
o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons.
6, 105 III 114 cons. 4 e 104 III 58-59 cons. 3; Gilliéron, op. cit., p.
385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
e) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o
per evidenza manifesta, appartengono a uno stato estero e si riferiscono a
fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su
reclamo A.F. cons. 1e; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op.
cit., § 51 m. 45);
f) il sequestro è stato ottenuto in violazione del
principio della buona fede ex art. 2 cpv. 1 CC (DTF 112 III 51, 108 III
104-105 e 120-121, 107 III 38 cons. 4; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn,
op. cit., § 51 m. 45).
-
La tesi del reclamante secondo cui l’attestato di
carenza beni sul quale si fonda il sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF) sarebbe
nullo non è incentrata su alcuna delle ipotesi di cui sopra ma è motivo di
contestazione della causa del sequestro dinanzi al giudice del luogo del
sequestro ex art. 279 cpv. 2 LEF. Ne consegue l’irricevibilità del reclamo
contro il decreto di sequestro in quanto l’azione di revoca del sequestro ex art.
279 cpv. 2 LEF va promossa non alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello quale autorità di vigilanza bensì davanti al giudice del luogo del
sequestro.
-
La tesi del reclamante secondo cui le autovetture
sequestrate appartengono a terzi è incentrata sull’ipotesi di cui sopra al
punto 5d), nel senso che tutte le autovetture, per evidenza manifesta, non
appartengono al debitore sequestrato ma ai propri genitori e a terzi.
-
La nozione di manifesta evidenza della proprietà di
terzi sui beni sequestrati esige che sia di immediata comprensione, per
l’organo d’esecuzione chiamato ad eseguire con celerità il decreto pretorile di
sequestro, che i beni di cui si chiede che siano materialmente messi sotto
sequestro non siano di proprietà del debitore sequestrato: ciò sarà il caso
quando il creditore stesso indicherà siffatta circostanza (la cui portata
giuridica sia sfuggita al Giudice del sequestro), come pure quando solo
l’esecuzione permetterà di stabilire con immediata ed inconfutabile certezza
tale elemento (ad. es.: se è chiesto il sequestro di un fondo -indicato di
proprietà del sequestrante- ma in sede di esecuzione si constata che è iscritto
a registro fondiario definitivo come proprietà di un terzo).
-
Nel caso di specie, ritenuta l’assenza di mezzi di
prova oggettivi attestanti la proprietà di terzi sui beni sequestrati presso il
debitore, all’autorità d’esecuzione (Ufficio d’esecuzione, rispettivamente
Autorità di vigilanza), il cui potere di cognizione nella procedura di
sequestro è sostanzialmente limitato agli aspetti formali, non è consentito di
determinarsi sull’effettiva appartenenza delle autovetture sequestrate: in assenza
di evidenza manifesta che i beni sequestrati appartengano esclusivamente a
terzi, ciò che si verifica solitamente quando il creditore stesso gli attribuisce
la proprietà in questione (DTF 112 III 56), il reclamo, in quanto ricevibile,
va pertanto respinto.
-
Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che
__________ rivendica per i genitori e per terzi l’esclusiva proprietà dei beni
sequestrati, l’UEF di Bellinzona dovrà, come correttamente richiesto
dall’organo d’esecuzione con osservazioni 21 maggio 1996, aprire la procedura
di rivendicazione ex art. 106-109 LEF, applicabili pure nei casi di sequestro
per il rinvio dell’art. 275 LEF (DTF 107 III 39; Amonn, op. cit.,
§ 51 m. 46; Gilliéron, op. cit., p. 386).
-
Il reclamo 17 aprile 1996 di __________, in quanto ricevibile,
è pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), benché protestate dalla creditrice, perché così previsto per
normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 106-109, 271
cpv. 1 n. 5, 274 cpv. 2 e 279 cpv. 2 LEF; 2 cpv. 1 CC
pronuncia
- Il reclamo 17 aprile 1996 __________, in quanto ricevibile
è respinto.
1.1. L’UEF di Bellinzona procederà come agli art. 106-109
LEF.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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