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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00077
Data decisione, Autorità:
25.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00077
Lugano
25 settembre 1996 C/fc/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 31 maggio 1996 della
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare n. __________ promossa contro la reclamante dalla
in tema di sospensione
dell’esecuzione ex art. 22 cpv. 2 RFF;
richiamato il decreto presidenziale 13 giugno 1996 di
non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 10
giugno e 1. luglio 1996 e il provvedimento 15 luglio 1996 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
-
che con domanda d’esecuzione del 6 dicembre 1993
la __________ (in seguito: __________) ha chiesto di procedere in via di
realizzazione d'un pegno immobiliare contro __________, indicando quale
immobile da realizzare la part. n. __________ di __________, di proprietà
dell'escussa;
-
che il 12 luglio 1994 __________ ha chiesto la
vendita del pegno;
-
che
il 2 febbraio 1996 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di annullare
l’esecuzione n. __________ promossa per ”Fr. 419’444.20 più interessi al 7.5%
dal 5 dicembre 1993” perché gli incassi dell’amministrazione del fondo nel 1994
e nel 1995 sono stati di complessivi Fr. 558’480.-- e perché nel 1993 sono
stati versati alla __________ Fr. 197’741.90: a mente della debitrice
l’esecuzione sarebbe quindi “estinta”;
-
che con
avviso d’incanto unico 13 maggio 1996, trasmesso agli interessati lo stesso
giorno, l’UEF di Locarno ha fissato al 17 giugno 1996 il termine per le
insinuazioni degli oneri fondiari, al 28 giugno 1996 il deposito delle
condizioni d’asta e al 17 luglio 1996 la data dell’incanto;
-
che
con reclamo 31 maggio 1996 __________ ha chiesto che l’UEF di Locarno le
trasmetta l’elenco oneri e un “estratto preciso del conto di gerenza legale”.
La reclamante ha inoltre postulato l’annullamento della vendita prevista per il
17 luglio 1996;
-
che
con provvedimento 15 luglio 1996 l’UEF di Locarno ha deciso di versare alla
creditrice ipotecaria, a saldo dell’esecuzione n. __________ l’importo di Fr.
76’862.55 in possesso dell’amministratrice delegata dall’UEF, stralciando di
conseguenza dai ruoli, per quanto di rilevanza nella fattispecie, il reclamo 31
maggio 1996 dell’__________;
-
che
la reclamante non si è opposta a tale provvedimento lasciandolo crescere in
giudicato;
-
che
pertanto il gravame è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;
-
che non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
DECRETA:
-
Il
reclamo 31 maggio 1996 __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a: _______
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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