AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00079
Data decisione, Autorità: 12.08.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00079
Lugano 12 agosto 1996/C/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 11 giugno 1996 di
e
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione d’un pegno immobiliare n. __________ promosse dalla
contro
(es. __________ con __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile);
(es. __________ con __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile e __________ con __________ quale condebitore solidale e terzo proprietario dell’immobile);
in tema di nuova stima peritale e di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 17 giugno 1996 di non concessione dell’effetto sospensivo riferito al reclamo di __________ e
viste le osservazioni:
12 giugno 1996 e 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ emessi il 23 febbraio 1994 dall’UEF di Locarno la __________ ha escusso in via di realizzazione d’un pegno immobiliare __________ e __________ come sopra indicato.
B. L’11 maggio 1995, avendo gli escussi con scritti 5 aprile 1994 ritirato le opposizioni interposte ai noti PE, la creditrice ha presentato le domande di vendita dei vari fondi oggetto del diritto di pegno.
C. Il 22 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha comunicato agli escussi la ricezione delle domande di vendita.
D. Con reclamo 30 maggio 1995 __________ e __________ hanno postulato la declaratoria di nullità degli avvisi di ricezione delle domande di vendita. Il gravame è stato respinto dalla Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello quale Autorità di vigilanza con pronunciato 31 ottobre/9 novembre 1995.
E. Con avvisi d’incanto unico 15 aprile 1996 l’UEF di Locarno ha fissato al 20 giugno 1996 la vendita della part. n. __________ e __________ e dei Fol PPP da __________ a __________ del fondo base part. n. __________ del Comune di __________, al 10 maggio 1996 il termine per le insinuazioni di oneri fondiari e al 20 giugno 1996 il deposito delle condizioni d’asta. Negli avvisi d’incanto l’UEF ha fissato, conformemente alla perizia 22 marzo 1996 dell’arch. __________ __________ il valore complessivo di stima peritale in Fr. 25’000.-- per la part. n. __________, in Fr. 230’000.-- per la part. __________, in Fr. 96’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 82’000.-- per il Fol PPP n. , in Fr. 154’000.-- per il Fol PPP n, in Fr. 176’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 126’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 250’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 97’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 86’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 173’000.-- per il Fol PPP n. __________
F. Con insinuazioni 8 maggio 1996 la __________ ha notificato i propri crediti garantiti da ipoteche convenzionali gravanti le varie particelle poste in esecuzione. Nelle insinuazioni la creditrice ha notificato oltre agli importi in capitale dei rispettivi crediti anche interessi di mora all’8% risp. all’8.5%. L’UEF di Locarno ha iscritto negli elenchi oneri del 30 maggio 1996 i crediti della procedente così come notificati. Negli elenchi oneri il valore di stima peritale dei fondi da realizzare è stato stabito in conformità agli avvisi d’incanto del 15 aprile 1996.
G. Con provvedimenti 12 giugno 1996 l’UEF di Locarno ha assegnato ai reclamanti il termine di dieci giorni per proporre l’azione di disconoscimento di una pretesa iscritta nell’elenco degli oneri, ritenuto che gli stessi hanno contestato le pretese iscritte negli elenchi degli oneri a favore della procedente.
H. Con separati reclami 11 giugno 1996 __________ e __________ risp. __________ e __________ hanno chiesto, con protesta di spese e ripetibili, una nuova perizia dei fondi gravati dal diritto di pegno della procedente e il conseguente annullamento degli incanti previsti per il 20 giugno 1996, atteso che:
”la stima esposta negli elenchi oneri è errata, è inferiore di almeno il 30% al valore reale ed essa corrisponde praticamente all’aggravio ipotecario della __________ che ha richiesto la vendita”;
”l’incanto deve pertanto venire sospeso per permettere l’esecuzione di una nuova perizia che rispecchi i reali valori degli immobili che vengono venduti”;
”i valori di stima esposti negli elenchi oneri contestati non rispecchiano il valore reale degli immobili e soprattutto sono in contrasto con la ripartizione millesimale delle quote di PPP relative alla part. __________”;
”secondo quanto esposto negli elenchi oneri, il valore di stima complessivo degli appartamenti dell’immobile part. __________ (da PPP Fol n. __________ a __________) ammonta a complessivi Fr. 1’240’000.--, cioè Fr. 1’240.-- per millesimo (...) praticamente nessuna stima corrisponde al reale valore degli immobili”;
”contro il contenuto degli elenchi oneri abbiamo inoltrato all’UEF di Locarno opposizione poiché essi non solo riportano una stima errata ma anche le pretese della Banca creditrice sono inveritiere”;
”tutti gli elenchi oneri presentano un errore nella determinazione degli interessi poiché la __________ ha dato indicazioni sbagliate ed in contrasto a quanto riportato sulle cartelle ipotecarie che prevedono tutte, come tasso massimo, l’interesse del 7% e non dell’8% come preteso dalla __________, la quale nei nostri confronti ha agito in malafede poiché ci ha fatto aprire un conto affitti che presenta un saldo attivo al 3.6.1996 di Fr. 178’020.80 (risp. al 31 marzo 1996 di Fr. 19’105.25), e malgrado avesse sempre avuto la possibilità di compensarlo con gli interessi scaduti sui crediti garantiti da pegno non lo ha mai fatto per percepire un interesse dell’8% (risp. del 5%) corrispondendo meno dell’1% sul credito degli appartamenti”;
”la situazione riveduta sullo scoperto al 20.6.1996 è quella riassunta dal doc. O (risp. doc. C): gli interessi sono stati pagati sino al 30.9.1993, scoperti lo sono solo dal 1.10.1993 e non dall’11.5.1993”;
”il tasso applicabile massimo è del 7% e dagli interessi scoperti di Fr. 345’377.30 (risp. 48’831.50) devono essere dedotti Fr. 178’020.80 (risp. Fr. 19’105.25) del conto affitti qualificandosi così l’intero interesse scoperto per la concessione dei crediti di Fr. 1’000’000.-- e Fr. 415’000.-- in Fr. 167’356.15 e non Fr. 415’482.10 (risp. in Fr. 29’726.40 e non in Fr. 54’806.--) come preteso dalla __________ ”;
”da tutto ciò ne consegue che gli interessi riportati negli elenchi oneri per quanto concerne la __________ devono essere riveduti poiché gli interessi passivi in essi elencati sono completamente errati”.
I. Con osservazioni 1. luglio 1996 la __________ si è opposta al gravame postulandone, con spese e tasse a carico dei reclamanti, la declaratoria di irricevibilità rispettivamente la reiezione.
A mente dell’osservante i reclami, per quanto riguarda la censura relativa alla stima peritale, sarebbero tardivi perché “gli avvisi d’incanto unico con l’indicazione dei valori di stima peritale dei singoli fondi furono regolarmente pubblicati nel _______” e furono comunicati a mezzo raccomandata a tutti gli interessati, compresi i reclamanti, il 15 aprile 1996.
Per la creditrice la “censura sollevata dai ricorrenti, riguardante la presunta erroneità nella determinazione degli interessi da parte di __________, è irricevibile e i relativi reclami devono essere di conseguenza respinti in ordine: infatti la censura in merito all’inesattezza dell’elenco oneri non doveva essere fatta valere mediante reclamo bensì mediante azione giudiziaria (azione di contestazione dell’elenco oneri). In effetti i reclamanti, dopo aver presentato i rispettivi reclami, hanno poi introdotto due petizioni presso la competente Pretura”.
L. Pure l’UEF di Locarno ha chiesto la reiezione dei gravami rilevando di aver comunicato l’avviso d’incanto “a tutti gli interessati con lettera raccomandata di data 15 aprile 1996”. A mente dell’UEF i reclami in quanto rivolti contro il valore di stima peritale sono ampiamente tardivi perché i reclamanti erano da tempo a conoscenza del valore attribuito dal perito ai fondi da realizzare.
Considerato
in diritto:
2.a) __________ e __________ contestano i risultati della perizia 22 marzo 1996 dell’arch.__________, perché i valori indicati non corrisponderebbero al valore reale.
b) Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Per l’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere all’Autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo periti, previo deposito delle spese occorrenti.
La domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di reclamo (art. 9 cpv. 2, 99 cpv. 2 RFF).
c) Negli avvisi d’incanto del 15 aprile 1996 (cfr. narrativa fattuale sub E) l’UEF di Locarno ha stabilito il valore complessivo di stima peritale in Fr. 25’000.-- per la part. n. __________, in Fr. 230’000.-- per part. n. __________, in Fr. 96’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 82’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 154’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 176’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 126’000.-- per il Fol PPP n. , in Fr. 250’000.-- per il Fol PPP n, in Fr. 97’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 86’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 173’000.-- per il Fol PPP n. __________
I provvedimenti 15 aprile 1996 sono stati trasmessi lo stesso giorno a tutti gli interessati, tra cui figurano ovviamente anche i reclamanti.
Le censure mosse dai reclamanti con i reclami 11 giugno 1996 al referto peritale dell’arch. __________ sono dunque ampiamente tardive.
4.a) L’elenco oneri (art. 140 LEF; da 33 a 43 cpv. 1 RFF per il rinvio dell’art. 102 RFF) costituisce il presupposto indispensabile di ogni incanto di immobili nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.
b) La sua necessità deriva dalla rilevanza che assume l’accertamento dei diritti reali che gravano l’immobile da mettere all’incanto, atteso che (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 28 m. 17):
gli oneri non ancora esigibili sono messi a carico dell’aggiudicatario;
solo la certezza sugli oneri esigibili esistenti consente l’ossequio del principio di copertura;
gli oneri, sia esigibili che non, influenzano tanto il piede d’asta quanto il prezzo di aggiudicazione.
L'apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39 cons. 3).
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese creditorie fatte valere dalla __________ ma contestate da chi ne é legittimato (in casu dagli escussi), costituiscono crediti al beneficio di ipoteca convenzionale: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 14 aprile 1992 in re Bo. Im. S.A. cons. 6 e 3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
Il gravame verte sull’ammontare degli interessi iscritti negli elenchi oneri a favore della __________.
La __________ ha insinuato crediti garantiti da cartelle ipotecarie in I e II grado per complessivi Fr. 231’582.65 gravanti la part. n. __________, per complessivi Fr. 129’213.90 gravanti il Fol PPP n. __________ per complessivi Fr. 141’968.90 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr. 244’556.75 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr. 270’176.35 gravanti il Fol PPP n. __________ per complessivi Fr. 174’020.80 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr. 294’806.-- gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr. 154’833.45 gravanti il Fol PPP n. __________ per complessivi Fr. 103’594.30 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr. 320’758.25 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr. 50’819.90 gravanti la part. n. __________. L’UEF di Locarno ha iscritto negli elenchi oneri, al beneficio dell’ipoteca convenzionale, i crediti della __________ così come gli sono stati notificati.
A registro fondiario sono iscritte quo alla part. n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 180’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 100’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 110’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 190’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 210’000.--, quo al il Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 135’000.--, quo al Fol PPP n. __________ una cartella ipotecaria di I grado per Fr. 240’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 120’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 80’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 250’000.--, quo alla part. n. __________ una cartella ipotecaria di I grado per Fr. 50’000.--.
Ne consegue che i crediti insinuati dalla __________ risultano nel loro complesso, nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RFF, sostanzialmente garantiti dalle cartelle ipotecarie: prima facie i predetti importi vanno ammessi al beneficio della garanzia ipotecaria e iscritti nell’elenco oneri.
In via abbondanziale va rilevato che proprio per i crediti notificati con gli scritti dell’8 maggio 1996 e iscritti dall’UEF di Locarno negli elenchi degli oneri, la __________ ha proceduto con i PE n. ____________________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare contro i reclamanti. Avendo gli escussi con scritti 5 aprile 1994 ritirato le opposizioni interposte ai noti PE, le procedure esecutive hanno seguito il loro corso sino allo stadio attuale. Il ritiro delle opposizioni da parte degli escussi ai precetti esecutivi in procedura sommaria fa sorgere a favore della banca la presunzione dell’esistenza dei crediti per i quali essa procede. Ne consegue che anche per questo motivo i crediti comprensivi degli interessi insinuati dalla __________ appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RRF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, al beneficio dell’ipoteca convenzionale. Gli elenchi oneri allestiti dall’UE di Locarno sono pertanto corretti.
Il reclamo 11 giugno 1996 di __________ e __________ e il reclamo 11 giugno 1996 di __________ e __________, in quanto ricevibili, sono dunque respinti.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 140 e 156 LEF; 9 cpv. 2, 33-43, 36 cpv. 1 e 2, 99 cpv. 2 e102 RFF
pronuncia:
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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